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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16345/2024

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24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10193/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoMario Pettorino; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000s.a.s.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 214/2023 del 18/4/2023.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. vende (con scrittura privata) un'azienda agricola (in provincia di Grosseto) a [OSCURATO:SOCIETA]., ri- servandosi laproprietà fino al pagamento integrale del prezzo.

Quest’ultimo è stabilito in lire 1.080.000.000, di cui lire 530.000.000 corrisposti mediante cessione di credito, lire 50.000.000 versati alla sottoscrizione della scrittura privata, lire 50.000.000 da versare (e versati) entro il 15/9/1992, lire 450.000.000 da versare a saldo dell’intero prezzo al momento della 2di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. consegna dell’azienda, che è originariamente fissata per il 10/2/1993.

Se la venditrice non consegna l'azienda entro tale termine (pattuito come essen- ziale), l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno, forfettariamente de- terminato in lire 250.000.000, con facoltà di detrarre tale cifra dal saldo del prezzo complessivo.

La data di consegna, concordemente prorogata al 30/6/1993, non viene rispettata dalla venditrice.

Il 14/09/1993 l’acquirente notifica alla venditrice copia di verbale di deposito della somma di lire 200.000.000, datato 30/06/1993, qualificandola come saldo dell’intero prezzo, poiché ritiene maturato il diritto a ritenere la cifra di lire 250.000.000pattuita come penale (detraendo la dall’ultima rata del prezzo) .

Con atto successivo (del 23/12/1993), la venditrice comunica all’acquirente la volontà di immetterla nel possesso dell'azienda, previosaldo dell'ultima rata di prezzo, nell’entità originariamente prevista.

Sorge quindicontrover- sia tra le parti, poiché l’acquirente ritieneal contrario di aver già saldato il prezzo, dopo aver incamerato legittimamentela penale.

Pertanto, la vendi- trice conviene dinanzi al Tribunale di Napoli l’acquirente in risoluzione per inadempimento.

L’acquirente chiede il rigetto della domanda e, in via ricon- venzionale, la condanna alla consegna dell’azienda e al risarcimento di ogni ulteriore danno da ritardo nella consegna, da liquidarsi in separato giudizio.

Nel gennaio 2001, il Tribunale rigetta la domanda di risoluzione,ritenendo contrattualmente corretto il comportamento dell’acquirente e rigettaaltresì le domande svolte in via riconvenzionale daquest’ultima, ritenendole non tempestive.

Nel 2004, in parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello di Napolidichiara ammissibili le domande riconvenzionali e le rigetta nel merito.

Entrambe le parti ricorrono in cassazione.

Cass.4218/2009 accoglie il primo motivo di ricorso incidentale dell'acquirente, con cui questa denuncia che la domanda di consegna è stata rigettata per genericità, cagionatadalla mancata indicazione degli immobili facenti parte dell'azienda.

La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato, in quanto la richiesta di consegna riguarda l'azienda e la Corte di appello avrebbe dovuto 3di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivare sul se l'indicazione inequivoca del complesso dei beni che la com- pongono integri sufficienti elementi di identificazionedella domanda.

Dal punto di vista giudiziario, la vicenda riprende nel 2010, quando è introdotta la controversia odierna.

L’acquirente conviene dinanzi al Tribu- nale di Grosseto la venditrice, affinché – previa conferma dell’ordinanza cautelare con la quale è stato concesso il sequestro conservativo sui beni di proprietà della venditrice – sia accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della venditrice, con condanna di quest’ultima al paga- mento della somma dovutaa titolo di risarcimento, sia per il man cato uti- lizzo, sia per l’omessa manutenzione del bene, quantificata in €

3.490.900. La causa vieneistruita mediante la escussione di testi e c.t.u. per quantifi- care i costi del ripristino del complesso immobiliare compravenduto nello stato in cui si trovavaal momento della conclusione del contratto. [OSCURATO:PERSONA]- nale accoglie la domandaper un’entità di circa € 165.220 .

La Corte di ap- pello riforma parzialmente, rideterminando l’importo del risarcimento do- vuto dalla venditrice in €

492.669. Ricorre in cassazione la venditrice con sei motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimata l’acquirente.

Ragioni della decisione

1. –Il primo motivo (p. 20) denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare che la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’acquirenteè preclusa in conseguenza del giudicato scaturente dalla sentenza del 2004 della Corte di appello di Napoli.

La venditrice fa valere che il giudicato della Corte di appello di Napoli copre anche il risarcimento del danno da deterioramento.

La domanda ri- convenzionale di risarcimento del danno, come formulata da ll’acquirente, non aveva ad oggetto il solo danno da ritardo bensì, testualmente: «ogni ulteriore danno comunque conseguente al ritardo nella consegna dell’im- mobile stesso, da liquidarsi in separato giudizio».

La domanda risarcitoria 4di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comprendevaquindi ogni profilo di danno , comunque conseguente al ritardo nella consegna, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato nella misura di lire

250.000.000. È in questi termini –prosegue la venditrice –che la sentenza n. 384/2004 della Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda,accertando che: «non può essere accolta […] perché infondata la domanda relativa al risarcimento del danno già liquidato convenzional- mente con la penale e conseguito con la sua detrazione dal prezzo».

Propo- sto ricorso per cassazione dalla venditrice, l’acquirente resiste con ricorso incidentale, con cui attacca la sentenza di secondo grado limitatamente alla parte in cui è stata rigettata la richiesta di condanna alla consegna della azienda.

Viceversa, il capo della sentenza con cui è stata rigettata la do- manda di risarcimento del danno da ritardo non è stato impugnato.

Quand’anche si ammetta che non sia mai stata fatta valere una voce di danno da degrado ovvero deterioramento da omessa manutenzione dell’azienda, essa è coperta dal giudicato di rigetto della domanda di danni da ritardo, poiché il danno da degrado è una specie di danno da ritardo sotto il profilo del danno emergente (non del lucro cessante).

La frammentazione in sottocategorie di danno compiuta dalla Corte di appello urta in generale contro l’art. 1223 c.c., ma soprattutto urta specificamente contro la men- zionata sentenza della Corte di appello di Napoli ormai passatain giudicato, nella parte in cui essa, rigettando la domanda risarcito ria avanzata dalla acquirente,ha escluso la risarcibilità dei danni ulteriori rispetto a quelli for- fettariamente determinati nella misura di lire

250.000.000. È invocata la giurisprudenza di legittimità sul precedente giudicato sul medesimo rap- porto giuridico e preclusioni di questioni di fatto (cfr. Cass. tra le altre 11314/2018).Fin qui, nei suoi profili essenziali per la pronuncia, la censura proposta dalla ricorrente.

Il motivo è infondato.

Una cosa è l’obbligo di consegnare entro il termine essenziale, che è vio- lato con il semplice ritardo nella consegna(con il tardivo conseguimento e 5di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. godimento del bene ) rispetto al termine essenziale pattuito per il trasferi- mento del possesso , pur nello stesso stato in cui si trova al momento del sorgere dell’obbligazione.

Altra cosaè l’obbligo, sussidiario rispetto a l prin- cipale, dicustodire il bene intatto fino alla consegna.

L’ordinamento italiano non manca di attribuire rilevanza atale obbligo strumentale attraverso una norma legislativa specifica (art. 1177 c.c.: «L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna»).

In- fatti, il benepuò essere consegnato in ritardo rispetto al termine essenziale pattuito (così giustificandosi il corrispondente risarcimento), ma, al con- tempo, ben può essere consegnato in perfetto statodi manutenzione ( senza danno da degradoo deterioramento).

La distinzione tra i due obblighi si profilain modo saliente laddove il bene sia (come nel caso attuale) un’azienda.

Trattandosi di un’entità complessa, che non è data solodalla somma dei suoi singoli componenti, ma costituisce un'organizzazione integrata e funzionaleall'esercizio dell'attività imprendi- toriale, l’obbligo di custodia si profila con un contenuto spiccatamente ge- stionale, diretto a mantenere inalterati non solo i singoli componenti, ma proprio i tratti funzionali all’esercizio dell’attivitàimprenditoriale (che sono quelli di regola tenuti in considerazione dall’acquirente al momento dell’ac- quisto).Come è stato precisato dalla Corte di appello , tra i due obblighi vi può essere tutt’al più un nesso di dipendenza fattuale dell’entità del danno da degrado (o deterioramento) per omissione dell’obbligo di custodia, ri- spetto alla violazione del termine di consegna, nel senso che, più si ritarda, maggiori sar anno le occasioni di omettere l’attività funzionale alla manu- tenzione del bene (con aumento conseguente del danno risarcibile).

Ciò conferma la distinzione tra i due obblighi, che è d’altra parte patrimonio della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma espressamente«il carat- tere strumentaledell'obbligo di custodia […] rispetto a quello di consegna sicché, finché la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore è obbligato aconservarla nella consistenza materiale e giuridica 6di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sussistente all'epoca del contratto » (cfr. Cass. 7957/2013 ).

Ne segue, la correttezza della conclusione raggiunta dalla Corte di appelloin punto di delimitazione oggettiva del giudicato:solo il danno da ritardo (convenzio- nalmente forfettizzato dalle parti nella clausola penale) risulta ormai og- getto di giudicato di cui alla […] sentenza della Corte di appello di Napoli […].

Oggetto del presente giudizio, invece, è il diverso danno da omessa manutenzione dell’immobile, sul quale, allora, correttamente il Tribunale ha proceduto alla disamina nel merito, senza scontare la preclusione del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».La conclusione è ineccepibile: se gli obblighi sono distinti, essi sono fronteggiatida diritti distinti , cosicché il petitum che trae ad oggetto il danno da lesione del diritto alla semplice tempestività della consegna non attrae nell’orbita del giudicato il distinto danno da lesione del diritto alla consegna di un bene che sia inalterato ri- spetto al suo stato al momento del sorgere dell’impegno contrattuale.

Né invocare l’art. 1223 c.c. giova alla ricorrente, anzi: la disposizione distingue il danno da ritardo dal danno da inadempimento (vuoi dell’obbligazione prin- cipale, vuoi dell’obbligazione sussidiaria,come quella nel caso attuale).

In- fine, la soluzione confermata ben si armonizza con il fermo orientamento giurisprudenziale che riconosce al locatore il risarcimento dei dannida de- terioramentocagionati dal conduttore e constatati al momento della resti- tuzione del bene (cfr., tra le altre, Cass. 6596/2018).

Il primo motivo è rigettato.

2. –Il secondo motivo (p. 24) denuncia la violazione de ll’ art. 1382 c.c. per avere la Corte di appello (p. 14) escluso l'operatività della clausola pe- nale e della preclusione da essa nascente.

Si fa valere essenzialmente il carattere onnicomprensivo della liquidazione preventiva del danno conte- nuta nella clausola penale (che è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno,non compreso nella 7di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione).

Il secondo motivo è infondato.

La clausola penale così dispone: «In caso di mancato adempimento nel termine essenziale della consegna, la società venditrice sarà tenuta al pa- gamento di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno forfettariamente ed equamente determinato nella misura di lire 250.000.000 con espressa facoltà della parte acquirente di detrarlo dalla rata di saldo convenuta».

Ferma la distinzione tra danno da ritardo e danno da deterioramento, ne segue anche il rigetto del secondo motivo.

Infatti, la portata della clausola penale è da riferire al solo danno da ritardo nella consegna dell’azienda, non anche al danno da deterioramento.

Il secondo motivo è rigettato.

3. –Il terzo motivo (p. 27) denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere il giudice di merito determinato erroneamente il momento iniziale del termine di prescrizione.Si fa valere che, per la tipologia di pre- giudizio lamentato, non ènecessaria la disponibilità del bene tramite la con- segna perché l’acquirente po ssa acquisire contezza del danno subito.

La riprova è costituita dalla circostanza che la compratrice ha quantificato la richiesta risarcitoria del danno da degrado quando il bene non le era stato ancora consegnato.Il dies a quo decorre dalla scadenza del termine essen- ziale per la consegna dell'azienda, per cui(quantomeno) i danni verificatisi nel decennio successivo dovranno escludersi dal computo del risarcimento.

Il terzo motivo è infondato.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la compratrice ha conseguito il possesso dell’azienda, poiché solo da quel momento il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (il degrado) è entrato nella sua sfera concreta di conoscibilità.

L’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e riproposta in appello è stata quindi correttamente rigettata, anche con il richiamo dell’orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini 8di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescri- zionale,si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza esigibile ex art. 1176 c.c., secondo standard oggettivi(cfr. Cass.16631/2023).

Il terzo motivo è rigettato.

4. – Il quarto motivo (p. 28 ss.) denuncia la violazione degli artt. 816, 1476 e 1477 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente la venditrice responsabile del deterioramento e/o della mancanza di alcuni beni aziendali.

Il quinto motivo (p. 30) denuncia che la Corte di appello ha erroneamente assolto la compratrice dall’onere di allegare e provare le condizioni del com- plesso immobiliare alla data di stipula del contratto.

Si deduce violazione degli artt. 2697, 2730c.c., anche in relazione agli artt. 112, 155, 116 c.p.c.

Il sesto motivo (p. 31) denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.la motiva- zioneomessa apparente o perplessa sulrigetto del quinto motivo di appello.

In particolare,si censura l’adesione immotivata e acritica ad una delle mol- teplici ipotesi astratte enucleate dal c.t.u., in relazione alla liquidazione del danno.

Infatti,dall’esito delle prove orali non è emerso un quadro probato- rio oggettivo utile ad una adeguata ricostruzione dello stato del bene al momento della stipula del contratto,per confrontarlo con quello al momento della consegna, né tale carenza istruttoria è stata supplitada una c.t.u.

Il quarto, il quintoe il sesto motivo sono da esamina re contestualmente.

Pur nella diversità del tipo di vizi fatti valere (errori di diritto, motivazione omessa o apparente) e dei punti censurati, la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto o vizi di motivazione doglianze relative alla rico- struzione istruttoria della situazione di fatto rilevante.

Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio poteredi apprezzamento.

Ciò è acca- duto nel caso di specie.

Nella parte censurata dalquarto motivo la sentenza 9di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. impugnata fa essenzialmenteleva sull’obbligazione sussidiaria di custodia.

Nelle parti censurate dal quinto e dal sesto motivo, la sentenza fa leva, da un lato,sulle prove testimoniali assunte, pur se formulate dalla parte non gravata dello specifico onere della prova sul punto.

In virtù del principio di acquisizione della prova,esse dimostrano il « differente stato manutentivo dell’azienda nel 1993 rispetto al tempo della consegna, per cui si giustifica la riforma parziale».Dall’altro lato , essa si basa su una valutazione ampia e analitica (valendosi di prove testimoniali ed accertamenti tecnici) delle singole unità componenti il compendio aziendale(p. 22-27).

Il quarto, il quinto e il sesto motivosono rigettati.

5. -Il ricorso è rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10193/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoMario Pettorino; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000s.a.s.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 214/2023 del 18/4/2023. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. vende (con scrittura privata) un'azienda agricola (in provincia di Grosseto) a [OSCURATO:SOCIETA]., ri- servandosi laproprietà fino al pagamento integrale del prezzo. Quest’ultimo è stabilito in lire 1.080.000.000, di cui lire 530.000.000 corrisposti mediante cessione di credito, lire 50.000.000 versati alla sottoscrizione della scrittura privata, lire 50.000.000 da versare (e versati) entro il 15/9/1992, lire 450.000.000 da versare a saldo dell’intero prezzo al momento della 2di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. consegna dell’azienda, che è originariamente fissata per il 10/2/1993. Se la venditrice non consegna l'azienda entro tale termine (pattuito come essen- ziale), l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno, forfettariamente de- terminato in lire 250.000.000, con facoltà di detrarre tale cifra dal saldo del prezzo complessivo. La data di consegna, concordemente prorogata al 30/6/1993, non viene rispettata dalla venditrice. Il 14/09/1993 l’acquirente notifica alla venditrice copia di verbale di deposito della somma di lire 200.000.000, datato 30/06/1993, qualificandola come saldo dell’intero prezzo, poiché ritiene maturato il diritto a ritenere la cifra di lire 250.000.000pattuita come penale (detraendo la dall’ultima rata del prezzo) . Con atto successivo (del 23/12/1993), la venditrice comunica all’acquirente la volontà di immetterla nel possesso dell'azienda, previosaldo dell'ultima rata di prezzo, nell’entità originariamente prevista. Sorge quindicontrover- sia tra le parti, poiché l’acquirente ritieneal contrario di aver già saldato il prezzo, dopo aver incamerato legittimamentela penale. Pertanto, la vendi- trice conviene dinanzi al Tribunale di Napoli l’acquirente in risoluzione per inadempimento. L’acquirente chiede il rigetto della domanda e, in via ricon- venzionale, la condanna alla consegna dell’azienda e al risarcimento di ogni ulteriore danno da ritardo nella consegna, da liquidarsi in separato giudizio. Nel gennaio 2001, il Tribunale rigetta la domanda di risoluzione,ritenendo contrattualmente corretto il comportamento dell’acquirente e rigettaaltresì le domande svolte in via riconvenzionale daquest’ultima, ritenendole non tempestive. Nel 2004, in parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello di Napolidichiara ammissibili le domande riconvenzionali e le rigetta nel merito. Entrambe le parti ricorrono in cassazione. Cass.4218/2009 accoglie il primo motivo di ricorso incidentale dell'acquirente, con cui questa denuncia che la domanda di consegna è stata rigettata per genericità, cagionatadalla mancata indicazione degli immobili facenti parte dell'azienda. La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato, in quanto la richiesta di consegna riguarda l'azienda e la Corte di appello avrebbe dovuto 3di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivare sul se l'indicazione inequivoca del complesso dei beni che la com- pongono integri sufficienti elementi di identificazionedella domanda. Dal punto di vista giudiziario, la vicenda riprende nel 2010, quando è introdotta la controversia odierna. L’acquirente conviene dinanzi al Tribu- nale di Grosseto la venditrice, affinché – previa conferma dell’ordinanza cautelare con la quale è stato concesso il sequestro conservativo sui beni di proprietà della venditrice – sia accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della venditrice, con condanna di quest’ultima al paga- mento della somma dovutaa titolo di risarcimento, sia per il man cato uti- lizzo, sia per l’omessa manutenzione del bene, quantificata in € 3.490.900. La causa vieneistruita mediante la escussione di testi e c.t.u. per quantifi- care i costi del ripristino del complesso immobiliare compravenduto nello stato in cui si trovavaal momento della conclusione del contratto. [OSCURATO:PERSONA]- nale accoglie la domandaper un’entità di circa € 165.220 . La Corte di ap- pello riforma parzialmente, rideterminando l’importo del risarcimento do- vuto dalla venditrice in € 492.669. Ricorre in cassazione la venditrice con sei motivi, illustrati da memoria. Rimane intimata l’acquirente. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo (p. 20) denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare che la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’acquirenteè preclusa in conseguenza del giudicato scaturente dalla sentenza del 2004 della Corte di appello di Napoli. La venditrice fa valere che il giudicato della Corte di appello di Napoli copre anche il risarcimento del danno da deterioramento. La domanda ri- convenzionale di risarcimento del danno, come formulata da ll’acquirente, non aveva ad oggetto il solo danno da ritardo bensì, testualmente: «ogni ulteriore danno comunque conseguente al ritardo nella consegna dell’im- mobile stesso, da liquidarsi in separato giudizio». La domanda risarcitoria 4di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comprendevaquindi ogni profilo di danno , comunque conseguente al ritardo nella consegna, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato nella misura di lire 250.000.000. È in questi termini –prosegue la venditrice –che la sentenza n. 384/2004 della Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda,accertando che: «non può essere accolta […] perché infondata la domanda relativa al risarcimento del danno già liquidato convenzional- mente con la penale e conseguito con la sua detrazione dal prezzo». Propo- sto ricorso per cassazione dalla venditrice, l’acquirente resiste con ricorso incidentale, con cui attacca la sentenza di secondo grado limitatamente alla parte in cui è stata rigettata la richiesta di condanna alla consegna della azienda. Viceversa, il capo della sentenza con cui è stata rigettata la do- manda di risarcimento del danno da ritardo non è stato impugnato. Quand’anche si ammetta che non sia mai stata fatta valere una voce di danno da degrado ovvero deterioramento da omessa manutenzione dell’azienda, essa è coperta dal giudicato di rigetto della domanda di danni da ritardo, poiché il danno da degrado è una specie di danno da ritardo sotto il profilo del danno emergente (non del lucro cessante). La frammentazione in sottocategorie di danno compiuta dalla Corte di appello urta in generale contro l’art. 1223 c.c., ma soprattutto urta specificamente contro la men- zionata sentenza della Corte di appello di Napoli ormai passatain giudicato, nella parte in cui essa, rigettando la domanda risarcito ria avanzata dalla acquirente,ha escluso la risarcibilità dei danni ulteriori rispetto a quelli for- fettariamente determinati nella misura di lire 250.000.000. È invocata la giurisprudenza di legittimità sul precedente giudicato sul medesimo rap- porto giuridico e preclusioni di questioni di fatto (cfr. Cass. tra le altre 11314/2018).Fin qui, nei suoi profili essenziali per la pronuncia, la censura proposta dalla ricorrente. Il motivo è infondato. Una cosa è l’obbligo di consegnare entro il termine essenziale, che è vio- lato con il semplice ritardo nella consegna(con il tardivo conseguimento e 5di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. godimento del bene ) rispetto al termine essenziale pattuito per il trasferi- mento del possesso , pur nello stesso stato in cui si trova al momento del sorgere dell’obbligazione. Altra cosaè l’obbligo, sussidiario rispetto a l prin- cipale, dicustodire il bene intatto fino alla consegna. L’ordinamento italiano non manca di attribuire rilevanza atale obbligo strumentale attraverso una norma legislativa specifica (art. 1177 c.c.: «L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna»). In- fatti, il benepuò essere consegnato in ritardo rispetto al termine essenziale pattuito (così giustificandosi il corrispondente risarcimento), ma, al con- tempo, ben può essere consegnato in perfetto statodi manutenzione ( senza danno da degradoo deterioramento). La distinzione tra i due obblighi si profilain modo saliente laddove il bene sia (come nel caso attuale) un’azienda. Trattandosi di un’entità complessa, che non è data solodalla somma dei suoi singoli componenti, ma costituisce un'organizzazione integrata e funzionaleall'esercizio dell'attività imprendi- toriale, l’obbligo di custodia si profila con un contenuto spiccatamente ge- stionale, diretto a mantenere inalterati non solo i singoli componenti, ma proprio i tratti funzionali all’esercizio dell’attivitàimprenditoriale (che sono quelli di regola tenuti in considerazione dall’acquirente al momento dell’ac- quisto).Come è stato precisato dalla Corte di appello , tra i due obblighi vi può essere tutt’al più un nesso di dipendenza fattuale dell’entità del danno da degrado (o deterioramento) per omissione dell’obbligo di custodia, ri- spetto alla violazione del termine di consegna, nel senso che, più si ritarda, maggiori sar anno le occasioni di omettere l’attività funzionale alla manu- tenzione del bene (con aumento conseguente del danno risarcibile). Ciò conferma la distinzione tra i due obblighi, che è d’altra parte patrimonio della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma espressamente«il carat- tere strumentaledell'obbligo di custodia […] rispetto a quello di consegna sicché, finché la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore è obbligato aconservarla nella consistenza materiale e giuridica 6di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sussistente all'epoca del contratto » (cfr. Cass. 7957/2013 ). Ne segue, la correttezza della conclusione raggiunta dalla Corte di appelloin punto di delimitazione oggettiva del giudicato:solo il danno da ritardo (convenzio- nalmente forfettizzato dalle parti nella clausola penale) risulta ormai og- getto di giudicato di cui alla […] sentenza della Corte di appello di Napoli […]. Oggetto del presente giudizio, invece, è il diverso danno da omessa manutenzione dell’immobile, sul quale, allora, correttamente il Tribunale ha proceduto alla disamina nel merito, senza scontare la preclusione del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».La conclusione è ineccepibile: se gli obblighi sono distinti, essi sono fronteggiatida diritti distinti , cosicché il petitum che trae ad oggetto il danno da lesione del diritto alla semplice tempestività della consegna non attrae nell’orbita del giudicato il distinto danno da lesione del diritto alla consegna di un bene che sia inalterato ri- spetto al suo stato al momento del sorgere dell’impegno contrattuale. Né invocare l’art. 1223 c.c. giova alla ricorrente, anzi: la disposizione distingue il danno da ritardo dal danno da inadempimento (vuoi dell’obbligazione prin- cipale, vuoi dell’obbligazione sussidiaria,come quella nel caso attuale). In- fine, la soluzione confermata ben si armonizza con il fermo orientamento giurisprudenziale che riconosce al locatore il risarcimento dei dannida de- terioramentocagionati dal conduttore e constatati al momento della resti- tuzione del bene (cfr., tra le altre, Cass. 6596/2018). Il primo motivo è rigettato. 2. –Il secondo motivo (p. 24) denuncia la violazione de ll’ art. 1382 c.c. per avere la Corte di appello (p. 14) escluso l'operatività della clausola pe- nale e della preclusione da essa nascente. Si fa valere essenzialmente il carattere onnicomprensivo della liquidazione preventiva del danno conte- nuta nella clausola penale (che è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno,non compreso nella 7di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione). Il secondo motivo è infondato. La clausola penale così dispone: «In caso di mancato adempimento nel termine essenziale della consegna, la società venditrice sarà tenuta al pa- gamento di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno forfettariamente ed equamente determinato nella misura di lire 250.000.000 con espressa facoltà della parte acquirente di detrarlo dalla rata di saldo convenuta». Ferma la distinzione tra danno da ritardo e danno da deterioramento, ne segue anche il rigetto del secondo motivo. Infatti, la portata della clausola penale è da riferire al solo danno da ritardo nella consegna dell’azienda, non anche al danno da deterioramento. Il secondo motivo è rigettato. 3. –Il terzo motivo (p. 27) denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere il giudice di merito determinato erroneamente il momento iniziale del termine di prescrizione.Si fa valere che, per la tipologia di pre- giudizio lamentato, non ènecessaria la disponibilità del bene tramite la con- segna perché l’acquirente po ssa acquisire contezza del danno subito. La riprova è costituita dalla circostanza che la compratrice ha quantificato la richiesta risarcitoria del danno da degrado quando il bene non le era stato ancora consegnato.Il dies a quo decorre dalla scadenza del termine essen- ziale per la consegna dell'azienda, per cui(quantomeno) i danni verificatisi nel decennio successivo dovranno escludersi dal computo del risarcimento. Il terzo motivo è infondato. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la compratrice ha conseguito il possesso dell’azienda, poiché solo da quel momento il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (il degrado) è entrato nella sua sfera concreta di conoscibilità. L’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e riproposta in appello è stata quindi correttamente rigettata, anche con il richiamo dell’orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini 8di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescri- zionale,si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza esigibile ex art. 1176 c.c., secondo standard oggettivi(cfr. Cass.16631/2023). Il terzo motivo è rigettato. 4. – Il quarto motivo (p. 28 ss.) denuncia la violazione degli artt. 816, 1476 e 1477 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente la venditrice responsabile del deterioramento e/o della mancanza di alcuni beni aziendali. Il quinto motivo (p. 30) denuncia che la Corte di appello ha erroneamente assolto la compratrice dall’onere di allegare e provare le condizioni del com- plesso immobiliare alla data di stipula del contratto. Si deduce violazione degli artt. 2697, 2730c.c., anche in relazione agli artt. 112, 155, 116 c.p.c. Il sesto motivo (p. 31) denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.la motiva- zioneomessa apparente o perplessa sulrigetto del quinto motivo di appello. In particolare,si censura l’adesione immotivata e acritica ad una delle mol- teplici ipotesi astratte enucleate dal c.t.u., in relazione alla liquidazione del danno. Infatti,dall’esito delle prove orali non è emerso un quadro probato- rio oggettivo utile ad una adeguata ricostruzione dello stato del bene al momento della stipula del contratto,per confrontarlo con quello al momento della consegna, né tale carenza istruttoria è stata supplitada una c.t.u. Il quarto, il quintoe il sesto motivo sono da esamina re contestualmente. Pur nella diversità del tipo di vizi fatti valere (errori di diritto, motivazione omessa o apparente) e dei punti censurati, la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto o vizi di motivazione doglianze relative alla rico- struzione istruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio poteredi apprezzamento. Ciò è acca- duto nel caso di specie. Nella parte censurata dalquarto motivo la sentenza 9di 9 – 10193/2023 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. impugnata fa essenzialmenteleva sull’obbligazione sussidiaria di custodia. Nelle parti censurate dal quinto e dal sesto motivo, la sentenza fa leva, da un lato,sulle prove testimoniali assunte, pur se formulate dalla parte non gravata dello specifico onere della prova sul punto. In virtù del principio di acquisizione della prova,esse dimostrano il « differente stato manutentivo dell’azienda nel 1993 rispetto al tempo della consegna, per cui si giustifica la riforma parziale».Dall’altro lato , essa si basa su una valutazione ampia e analitica (valendosi di prove testimoniali ed accertamenti tecnici) delle singole unità componenti il compendio aziendale(p. 22-27). Il quarto, il quinto e il sesto motivosono rigettati. 5. -Il ricorso è rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello st
Sentenza Cassazione n. 16345/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris