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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1971

Cassazione n. 13541/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/06/1971 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ripetute violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura di anni tre di reclusione e C 14.000,00 di multa, è privo di specificità non contenendo rilievi concreti alla sentenza impugnata.

Peraltro, la sentenza impugnata dà atto che la sanzione è stata irrogata nel minimo edittale con minimi aumenti per la continuazione.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/06/1971 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ripetute violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura di anni tre di reclusione e C 14.000,00 di multa, è privo di specificità non contenendo rilievi concreti alla sentenza impugnata. Peraltro, la sentenza impugnata dà atto che la sanzione è stata irrogata nel minimo edittale con minimi aumenti per la continuazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris