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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2013

ECLI:EU:C:2013:801
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 dicembre 2013 ( * ) «Impugnazione – Intese – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza – Criterio della continuità economica – Violazione dei diritti della difesa – Obbligo di motivazione» Nella causa C‑448/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 agosto 2011,

[OSCURATO:SOCIETA],

posta in amministrazione straordinaria, rappresentata da A. [OSCURATO:PERSONA], C. Biscaretti di Ruffia ed E. Gambaro, avvocati, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da

V. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari e B. Gencarelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], G. Arestis (relatore), J.‑C.

Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2013, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA], posta in amministrazione straordinaria, successore giuridico della [OSCURATO:SOCIETA], e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑194/06, Racc. pag.

II‑3119; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C (2006) 1766 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corporation, FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la concerne.

Contesto normativo 2 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Onere della prova», è formulato nei termini seguenti: «In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] del trattato, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82 del trattato incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione.

Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte». 3 L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 così dispone: «Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. (…)».

Fatti 4 All’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto italiano, era il principale azionista, con una partecipazione compresa tra il 53% e il 59%, della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «ex‑[OSCURATO:SOCIETA]»), la quale, per parte sua, controllava il 100% del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, [OSCURATO:SOCIETA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»).

Quest’ultima poneva in commercio, sino al 1999, perborato di sodio.

Durante il 2000, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] si è fusa con la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assunto il controllo del 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. 5 Nel novembre del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno e del perborato di sodio e ha chiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] AG ha fornito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 6 Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate una comunicazione degli addebiti, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 25 marzo 2005. 7 Con lettera dell’8 maggio 2006, alla [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata la decisione controversa, in cui si affermava che essa aveva partecipato, nel periodo compreso tra il 29 maggio 1997 e il 31 dicembre 1998, a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore del perossido di idrogeno e del prodotto derivato, il perborato di sodio.

L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di quest’ultima, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dell’osservanza di obiettivi di prezzo. 8 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato responsabili in solido la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto partecipante diretta all’intesa, nonché la società che la controllava al 100%, per la sua responsabilità in quanto società controllante.

Poiché l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] è stata assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla fusione effettuata durante il 2000, occorreva ormai attribuire la responsabilità della società controllante dovuta ai comportamenti anticoncorrenziali della sua controllata non più all’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], che non esisteva più come ente giuridicamente autonomo, bensì alla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, quest’ultima è stata giudicata responsabile dell’infrazione in questione «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA].

Nell’articolo 2 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda di importo pari a EUR 1,078 milioni.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, per la parte in cui quest’ultima la include tra i suoi destinatari e le infligge un’ammenda in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. 10 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, a un errore di diritto e di valutazione che vizierebbe l’accertamento della sua responsabilità in solido, in secondo luogo, a una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la motivazione della decisione controversa e, in terzo luogo, a una violazione dell’obbligo di motivazione. 11 Il Tribunale ha respinto questi tre motivi e, di conseguenza, detto ricorso nella sua integralità.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 12 La [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda; – rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di entrambi i gradi del giudizio. 13 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo a un’errata applicazione dei principi concernenti l’imputazione della responsabilità in materia di concorrenza Argomenti delle parti 14 La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, nei punti da 56 a 69 della sentenza impugnata, in quanto esso ha dedotto automaticamente la responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che essa ha assorbito l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], la quale deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA], implicata nell’infrazione in questione, applicando erratamente le condizioni relative ai criteri della continuità economica tra imprese. 15 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha attribuito a torto la qualifica di «continuità economica» a ciò che in realtà sarebbe un’applicazione dogmatica e meccanica del criterio della successione giuridica.

Essa ritiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente il criterio della continuità economica, esso avrebbe dovuto annullare la decisione controversa, in quanto non esisterebbe nessuna traccia, in seno alla [OSCURATO:PERSONA], di una continuità «materiale e umana» che consenta di imputare la responsabilità a un soggetto dirigente diverso da quello che gestiva l’impresa all’epoca dell’infrazione. 16 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto considerarla come «successore economico» dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], in quanto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, sarebbe stato dimostrato che non c’era stata né continuità «umana», dato che nessun dirigente o membro del consiglio d’amministrazione dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] era passato alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla fusione, né continuità «materiale», dato che non era la [OSCURATO:PERSONA], bensì la nuova [OSCURATO:SOCIETA] che aveva proseguito l’attività dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] nel settore della chimica e dei detergenti. 17 La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi elementi, benché menzionati nel punto 26 della sentenza impugnata, non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale in quanto, in caso di fusione, non sarebbe necessario verificare il trasferimento degli elementi materiali e umani.

Ebbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche in caso di fusione si dovrebbe procedere, in primo luogo, alla localizzazione degli elementi materiali e umani implicati nell’infrazione, cosa che, nel caso di specie, sarebbe stata totalmente ignorata sia dal Tribunale, sia dalla [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è possibile che, come verificatosi proprio nella presente fattispecie, in seguito alla fusione la successione nei diritti non comporti necessariamente il trasferimento degli elementi materiali e umani.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che all’errore di diritto commesso dal Tribunale si aggiungono lo snaturamento dei documenti da essa prodotti nonché l’errata qualificazione giuridica dei fatti. 18 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione del principio generale, sancito segnatamente dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE incomberebbe all’autorità che denuncia detta violazione.

Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sua responsabilità sarebbe dimostrata nella sentenza impugnata con un ragionamento articolati in due tempi, che costituirebbe la negazione stessa di tale principio.

In un primo tempo, la responsabilità dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] si fonderebbe su una mera presunzione, in quanto società controllante al 100% la [OSCURATO:SOCIETA].

In un secondo tempo, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affermata in modo automatico, in seguito alla fusione.

Il Tribunale sarebbe pervenuto pertanto a questa conclusione «senza prove», basandosi soltanto su una presunzione inconfutabile in violazione dei diritti fondamentali della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. 19 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 20 Con questo primo motivo, la Corte è invitata a esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto giudicando, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, in seguito all’assorbimento dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], a imputare a quest’ultima, in qualità di nuovo gestore dell’entità economica in questione, la responsabilità in solido dell’infrazione commessa dall’entità costituita, all’epoca dei fatti, dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex‑[OSCURATO:SOCIETA], quando quest’ultima aveva cessato di esistere giuridicamente, dopo aver commesso l’infrazione, a causa della sua fusione con la [OSCURATO:PERSONA]. 21 Conformemente a una costante giurisprudenza, quando un’impresa viola le norme in materia di concorrenza è ad essa che tocca rispondere di quest’infrazione, in base al principio della responsabilità personale (v., segnatamente, sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag.

I‑8681, punto 77). 22 Quanto al problema dell’individuazione delle circostanze in presenza delle quali un ente, che non sia l’autore dell’infrazione, possa nondimeno essere punito per quest’ultima, occorre constatare che rientra in un caso del genere la situazione in cui l’ente che ha commesso l’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente.

Infatti, come già dichiarato dalla Corte, quando un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza è oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente da responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali dell’ente precedente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 78 e 79 e giurisprudenza ivi citata). 23 Pertanto, non è incompatibile con il principio della responsabilità personale il fatto di imputare la responsabilità di un’infrazione a un’altra società, nella sua qualità di società che ha assorbito quella che ha commesso l’infrazione quando quest’ultima ha cessato di esistere (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 85). 24 Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una facoltà siffatta, sarebbe agevole per le imprese sfuggire a sanzioni con la semplice modificazione della loro identità a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altri mutamenti giuridici od organizzativi.

Lo scopo di reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza e di prevenirne il ripetersi mediante sanzioni dissuasive sarebbe così compromesso (v. sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, Racc. pag.

I‑10893, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 25 Pertanto, nei punti 57 e 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente giudicato che può rivelarsi necessario, ai fini dell’efficace attuazione delle norme in materia di concorrenza, imputare la responsabilità di un’infrazione a dette norme all’acquirente dell’impresa che ha commesso detta infrazione, quando quest’ultima impresa cessa di esistere a seguito dell’assorbimento ad opera di detto acquirente il quale subentra, come società che ha operato l’assorbimento, nelle posizioni attive e passive della società assorbita, e quindi anche nelle responsabilità ad essa incombenti a causa di una violazione del diritto dell’Unione. 26 Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, è pacifico, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato durante il 2000, in occasione della fusione‑assorbimento, l’integralità dell’attivo e del passivo dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] e che, in secondo luogo, quest’operazione è avvenuta successivamente alla cessazione della partecipazione dell’impresa all’infrazione in questione.

È parimenti pacifico, da un lato, che, a seguito di detta fusione‑assorbimento, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] ha cessato di esistere come persona giuridica e che la [OSCURATO:PERSONA] è ad essa succeduta giuridicamente e, dall’altro, che questa successione è avvenuta anteriormente all’adozione della decisione controversa. 27 Orbene, dato che, come concluso nei punti 53 e 60 della sentenza impugnata, l’infrazione in questione è stata commessa dall’entità economica costituita, all’epoca dei fatti, dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima era responsabile, quale persona giuridica, e allo stesso titolo della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], del comportamento illecito contestato ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, e pertanto era tenuta a rispondere essa stessa dei comportamenti di detta entità commessi in violazione della citata disposizione. 28 Pertanto, posto che l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], ossia una delle due persone giuridiche responsabili della gestione dell’entità economica in questione, ha cessato di esistere giuridicamente, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di successore giuridico dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], si è fatta carico, a seguito della citata operazione di fusione‑assorbimento avvenuta durante il 2000, della responsabilità dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] per il comportamento illecito contestato ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

La [OSCURATO:PERSONA] è diventata pertanto responsabile del comportamento illecito imputato all’ex-[OSCURATO:SOCIETA] per il semplice fatto di avere garantito, quale persona giuridica, la continuità ai sensi di legge dei diritti e degli obblighi di quest’ultima. 29 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto giudicando, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato giustamente alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto nuovo gestore dell’entità economica in questione, la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA] (quest’ultima assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la commissione dell’infrazione). 30 È parimenti a torto che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto verificare, nella sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto, in un primo tempo, alla localizzazione del complesso degli elementi materiali e umani che hanno concorso alla realizzazione dell’infrazione per identificare, in un secondo tempo, la persona divenuta responsabile della gestione di tale complesso.

Infatti, un esame del genere non è richiesto nelle circostanze particolari del caso di specie, dove la società autrice dell’infrazione è stata assorbita e ha perso la propria personalità giuridica. 31 Inoltre, quanto all’addebito mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, di aver erroneamente applicato le condizioni relative ai criteri della continuità economica, tale addebito dev’essere respinto in quanto ininfluente.

Infatti, dai punti precedenti della presente sentenza si evince che il Tribunale poteva concludere nel senso della responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dall’entità costituita dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA], a prescindere dall’applicazione di tali condizioni. 32 Per quanto concerne l’argomento che la [OSCURATO:PERSONA] ricava da un presunto snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova che essa ha sottoposto alla sua attenzione, è giocoforza constatare che quest’argomento dev’essere respinto come irricevibile, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra assolutamente in che termini il Tribunale avrebbe snaturato questi elementi. 33 Occorre parimenti respingere come irricevibile l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] ricavato da un presunto errore del Tribunale in sede di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che il Tribunale avrebbe commesso un errore del genere senza indicare in modo preciso gli argomenti giuridici a puntuale sostegno di tale argomento. 34 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] con cui si rimprovera il Tribunale per aver ignorato il principio, sancito dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale l’onere della prova di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che la denuncia, basti constatare che un argomento siffatto è comunque infondato. 35 Infatti, il Tribunale ha concluso nel senso della responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] sviluppando un ragionamento in due fasi, senza commettere errori.

In primo luogo, esso ha correttamente applicato i principi desumibili dalla sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, Racc. pag.

I‑8237), che regolano l’imputabilità del comportamento di una controllata alla società controllante che la detenga al 100%.

In particolare, nel punto 53 della sentenza impugnata esso ha giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto constatare, in base alla presunzione non inficiata dalla [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca dell’infrazione, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] esercitava un’influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA], e che queste due società avevano costituito pertanto un’entità economica responsabile dell’infrazione.

In secondo luogo, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto giustamente concludere, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità in solido dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell’assorbimento di quest’ultima.

Pertanto, non si può accusare il Tribunale di aver ignorato detto principio, sancito dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003. 36 Di conseguenza, poiché nessun argomento sollevato a sostegno del primo motivo di impugnazione è stato accolto, occorre respingere detto motivo.

Sul secondo motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa a causa della discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa Argomenti delle parti 37 La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, nei punti da 78 a 92 della sentenza impugnata, non dichiarando accertata la violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 e dei suoi diritti della difesa, quali previsti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, malgrado un’«evidente discordanza» tra la comunicazione degli addebiti del 26 gennaio 2005 e la decisione controversa riguardo all’elemento su cui è stata basata la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], ossia la fusione di quest’ultima con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA]. 38 La [OSCURATO:PERSONA] afferma che, durante tutto il procedimento amministrativo, essa non si sarebbe mai espressa sulla propria posizione in merito alla sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] quale elemento costitutivo della sua responsabilità, ma avrebbe unicamente ribadito l’assenza di un’influenza decisiva da parte sua sulla [OSCURATO:SOCIETA].

La [OSCURATO:PERSONA] critica pertanto il Tribunale per aver concluso, nel punto 84 della sentenza impugnata, che essa poteva rendersi conto della rilevanza della fusione ai fini della propria responsabilità e che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, aveva semplicemente qualificato giuridicamente fatti già contenuti nella comunicazione degli addebiti.

Ciò costituirebbe un’errata qualificazione dei fatti, oltre a uno snaturamento della comunicazione degli addebiti rispetto alla decisione controversa. 39 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, giudicando, nel punto 89 della sentenza impugnata, che essa avrebbe «addotto un’argomentazione specifica» riguardo alle conseguenze della fusione, avrebbe snaturato i fatti e/o gli elementi di prova contenuti negli allegati A.4 e A.5 al ricorso, se non addirittura commesso un errore materiale nella valutazione dei fatti ricavabili dal fascicolo riguardo agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in sua difesa. 40 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 41 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa nel corso dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, di cui la Corte garantisce il rispetto (v. sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P, Racc. pag.

I‑7415, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Questo principio impone che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di illustrare in modo efficace la propria posizione sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’esistenza di un’infrazione al trattato CE (sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag.

I‑123, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 42 In tal senso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti.

Secondo una giurisprudenza costante, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento.

Questa indicazione, tuttavia, può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 43 Da ciò discende che, poiché la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata soltanto perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria. 44 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

Pertanto, si deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare tale qualificazione nella sua decisione definitiva, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che essa si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che essa abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 14). 45 Nel caso di specie, come constatato dal Tribunale nei punti da 82 a 86 della sentenza impugnata senza commettere snaturamenti, nella comunicazione degli addebiti in questione la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto espresso riferimento alla fusione della [OSCURATO:PERSONA] con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] ed ha enunciato i principi di diritto in base ai quali, quando la persona giuridica che ha commesso l’infrazione ha cessato di esistere giuridicamente, la sua responsabilità può trasmettersi al suo successore, menzionando in particolare l’ipotesi, come nel caso di specie, in cui la società responsabile dell’infrazione sia stata assorbita da un’altra società. 46 Da tali accertamenti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era non solo pienamente informata del fatto che la fusione in questione faceva parte dei fatti rilevanti ma, inoltre, essa non poteva ignorare, a causa dell’illustrazione di principi giuridici rilevanti riguardo a una fusione come quella in questione, che, in tale fase del procedimento, si trattava di un elemento rilevante riguardo alla propria responsabilità.

Di conseguenza, occorre giudicare, come giustamente rilevato dal Tribunale nel punto 84 di tale sentenza, che l’esposizione di questi elementi nella comunicazione degli addebiti in questione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di comprendere il contenuto dell’addebito accolto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 47 Inoltre, alla luce delle considerazioni e della giurisprudenza illustrate nei punti da 41 a 44 della presente sentenza, non si può criticare il Tribunale per non aver annullato la decisione controversa sol perché la qualificazione giuridica attribuita a uno dei fatti tenuti presenti dalla [OSCURATO:PERSONA], sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di giustificarsi, non sia stata chiarita in modo preciso nella comunicazione degli addebiti in questione.

In particolare, non si può criticarlo per il fatto di aver giudicato, nel punto 88 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, dato che i principi di diritto e gli elementi materiali in questione sono stati indicati in detta comunicazione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia illustrato la qualificazione precisa attribuita a uno di detti elementi materiali non era tale da impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di difendersi validamente. 48 Questa conclusione elaborata dal Tribunale è corroborata peraltro dai documenti agli atti.

Infatti, come evidenziato dal Tribunale nel punto 89 della sentenza impugnata senza commettere nessuno snaturamento a tale riguardo, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA], sia nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti sia nel corso dell’audizione, ha esposto un’argomentazione specifica concernente le conseguenze della fusione in questione per la sua responsabilità nell’infrazione. 49 Da ciò discende che, nel punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente giudicato che la comunicazione degli addebiti in questione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la rilevanza della sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito della censura relativa alla sua responsabilità solidale nell’infrazione, e di illustrare la sua posizione su tale elemento. 50 Di conseguenza, poiché il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto giudicando, nel punto 91 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti in questione non presentava vizi tali da aver leso le opportunità di difesa della [OSCURATO:PERSONA], questo secondo motivo non può essere accolto.

Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione controversa relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] Argomenti delle parti 51 La [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver constatato la violazione dell’articolo 253 CE compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto il Tribunale ha respinto, nei punti da 93 a 105 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo all’insufficienza e al carattere contraddittorio della motivazione della decisione controversa nella parte in cui essa accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA]. 52 Quest’ultima sottolinea che, da un lato, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] menziona la fusione come elemento decisivo ai fini dell’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, essa richiama contemporaneamente, e in modo insufficientemente preciso, alcune circostanze differenti collegate all’influenza decisiva della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. 53 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il complesso delle circostanze menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa acquista rilevanza giuridica a posteriori solo grazie agli sforzi compiuti dal Tribunale, il quale «rivela», nei punti 98 e 99 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato gli elementi in fatto di cui trattasi come «indizi» di un «legame strutturale preesistente all’infrazione», conformemente alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. 54 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel suo tentativo di «sanare» a posteriori la motivazione insufficiente e contraddittoria della decisione controversa, il Tribunale ne avrebbe modificato sostanzialmente il contenuto, sostituendo il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA], violando manifestamente i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, ciò costituirebbe, secondo la giurisprudenza, uno «svisamento del contenuto» della decisione controversa e, pertanto, un errore di diritto sufficiente per annullare la sentenza impugnata. 55 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 56 In forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., segnatamente, sentenza della Corte del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc. pag.

I‑8947, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 57 Nel caso di specie, nei punti da 95 a 97 della sentenza impugnata il Tribunale, senza commettere snaturamenti, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto, nella decisione controversa, sia i principi giuridici sia le considerazioni in fatto sulle quali essa basava la constatazione relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale ha rilevato che, nel punto 411 della motivazione di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato, da un lato, l’esercizio di un’influenza determinante dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] sulla [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto segnatamente della situazione di controllo al 100% esistente tra queste società all’epoca dell’infrazione, fonte di una presunzione non inficiata dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che quest’istituzione aveva giudicato responsabile la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di società realizzante l’assorbimento, tenuto conto della sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], che era la società controllante della [OSCURATO:SOCIETA], società direttamente implicata nell’intesa. 58 È giocoforza constatare che la conclusione derivante da tali considerazioni appare in modo chiaro e inequivocabile nella decisione controversa, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in condizioni di conoscere la motivazione sulla quale era basata la sua responsabilità e il Tribunale ha potuto esercitare il suo controllo.

Come si ricava dai punti 28 e 29 della presente sentenza, tale conclusione è sufficiente per imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’ex‑[OSCURATO:SOCIETA]. 59 Una siffatta conclusione non può essere inoltre contraddetta da altri elementi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, i quali testimoniano il fatto che la fusione in questione è avvenuta in seno a un gruppo di società riunite da un nesso strutturale già esistente all’epoca dell’infrazione.

Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale nel punto 90 della sentenza impugnata, dato che dal complesso della motivazione in questione risulta che la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata nella sua qualità di società che aveva assorbito una delle società responsabili della gestione dell’entità che aveva commesso l’infrazione, l’illustrazione dei collegamenti esistenti tra le società interessate all’epoca dell’infrazione può solo rafforzare tale considerazione, testimoniando il fatto che la fusione in questione è avvenuta in seno a un gruppo di società riunite da un nesso strutturale. 60 Pertanto, non si può accusare il Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel respingere, nel punto 105 della sentenza impugnata, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione della decisione controversa riguardo alla sua responsabilità solidale.

Di conseguenza, questo terzo motivo dev’essere respinto. 61 Dato che nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è tale da essere accolto, quest’ultima deve essere respinta.

Sulle spese 62 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA], posta in amministrazione straordinaria, è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 dicembre 2013 ( * ) «Impugnazione – Intese – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza – Criterio della continuità economica – Violazione dei diritti della difesa – Obbligo di motivazione» Nella causa C‑448/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 agosto 2011, [OSCURATO:SOCIETA], posta in amministrazione straordinaria, rappresentata da A. [OSCURATO:PERSONA], C. Biscaretti di Ruffia ed E. Gambaro, avvocati, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari e B. Gencarelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2013, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA], posta in amministrazione straordinaria, successore giuridico della [OSCURATO:SOCIETA], e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑194/06, Racc. pag. II‑3119; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C (2006) 1766 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corporation, FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la concerne. Contesto normativo 2 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Onere della prova», è formulato nei termini seguenti: «In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] del trattato, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82 del trattato incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte». 3 L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 così dispone: «Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. (…)». Fatti 4 All’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto italiano, era il principale azionista, con una partecipazione compresa tra il 53% e il 59%, della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «ex‑[OSCURATO:SOCIETA]»), la quale, per parte sua, controllava il 100% del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, [OSCURATO:SOCIETA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). Quest’ultima poneva in commercio, sino al 1999, perborato di sodio. Durante il 2000, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] si è fusa con la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assunto il controllo del 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. 5 Nel novembre del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno e del perborato di sodio e ha chiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] AG ha fornito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 6 Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate una comunicazione degli addebiti, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 25 marzo 2005. 7 Con lettera dell’8 maggio 2006, alla [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata la decisione controversa, in cui si affermava che essa aveva partecipato, nel periodo compreso tra il 29 maggio 1997 e il 31 dicembre 1998, a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore del perossido di idrogeno e del prodotto derivato, il perborato di sodio. L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di quest’ultima, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dell’osservanza di obiettivi di prezzo. 8 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato responsabili in solido la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto partecipante diretta all’intesa, nonché la società che la controllava al 100%, per la sua responsabilità in quanto società controllante. Poiché l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] è stata assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla fusione effettuata durante il 2000, occorreva ormai attribuire la responsabilità della società controllante dovuta ai comportamenti anticoncorrenziali della sua controllata non più all’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], che non esisteva più come ente giuridicamente autonomo, bensì alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, quest’ultima è stata giudicata responsabile dell’infrazione in questione «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA]. Nell’articolo 2 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda di importo pari a EUR 1,078 milioni. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, per la parte in cui quest’ultima la include tra i suoi destinatari e le infligge un’ammenda in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. 10 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, a un errore di diritto e di valutazione che vizierebbe l’accertamento della sua responsabilità in solido, in secondo luogo, a una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la motivazione della decisione controversa e, in terzo luogo, a una violazione dell’obbligo di motivazione. 11 Il Tribunale ha respinto questi tre motivi e, di conseguenza, detto ricorso nella sua integralità. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 12 La [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda; –        rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione; e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di entrambi i gradi del giudizio. 13 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione; e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo a un’errata applicazione dei principi concernenti l’imputazione della responsabilità in materia di concorrenza Argomenti delle parti 14 La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, nei punti da 56 a 69 della sentenza impugnata, in quanto esso ha dedotto automaticamente la responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che essa ha assorbito l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], la quale deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA], implicata nell’infrazione in questione, applicando erratamente le condizioni relative ai criteri della continuità economica tra imprese. 15 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha attribuito a torto la qualifica di «continuità economica» a ciò che in realtà sarebbe un’applicazione dogmatica e meccanica del criterio della successione giuridica. Essa ritiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente il criterio della continuità economica, esso avrebbe dovuto annullare la decisione controversa, in quanto non esisterebbe nessuna traccia, in seno alla [OSCURATO:PERSONA], di una continuità «materiale e umana» che consenta di imputare la responsabilità a un soggetto dirigente diverso da quello che gestiva l’impresa all’epoca dell’infrazione. 16 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto considerarla come «successore economico» dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], in quanto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, sarebbe stato dimostrato che non c’era stata né continuità «umana», dato che nessun dirigente o membro del consiglio d’amministrazione dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] era passato alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla fusione, né continuità «materiale», dato che non era la [OSCURATO:PERSONA], bensì la nuova [OSCURATO:SOCIETA] che aveva proseguito l’attività dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] nel settore della chimica e dei detergenti. 17 La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi elementi, benché menzionati nel punto 26 della sentenza impugnata, non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale in quanto, in caso di fusione, non sarebbe necessario verificare il trasferimento degli elementi materiali e umani. Ebbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche in caso di fusione si dovrebbe procedere, in primo luogo, alla localizzazione degli elementi materiali e umani implicati nell’infrazione, cosa che, nel caso di specie, sarebbe stata totalmente ignorata sia dal Tribunale, sia dalla [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è possibile che, come verificatosi proprio nella presente fattispecie, in seguito alla fusione la successione nei diritti non comporti necessariamente il trasferimento degli elementi materiali e umani. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che all’errore di diritto commesso dal Tribunale si aggiungono lo snaturamento dei documenti da essa prodotti nonché l’errata qualificazione giuridica dei fatti. 18 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione del principio generale, sancito segnatamente dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE incomberebbe all’autorità che denuncia detta violazione. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sua responsabilità sarebbe dimostrata nella sentenza impugnata con un ragionamento articolati in due tempi, che costituirebbe la negazione stessa di tale principio. In un primo tempo, la responsabilità dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] si fonderebbe su una mera presunzione, in quanto società controllante al 100% la [OSCURATO:SOCIETA]. In un secondo tempo, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affermata in modo automatico, in seguito alla fusione. Il Tribunale sarebbe pervenuto pertanto a questa conclusione «senza prove», basandosi soltanto su una presunzione inconfutabile in violazione dei diritti fondamentali della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. 19 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 20 Con questo primo motivo, la Corte è invitata a esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto giudicando, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, in seguito all’assorbimento dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], a imputare a quest’ultima, in qualità di nuovo gestore dell’entità economica in questione, la responsabilità in solido dell’infrazione commessa dall’entità costituita, all’epoca dei fatti, dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex‑[OSCURATO:SOCIETA], quando quest’ultima aveva cessato di esistere giuridicamente, dopo aver commesso l’infrazione, a causa della sua fusione con la [OSCURATO:PERSONA]. 21 Conformemente a una costante giurisprudenza, quando un’impresa viola le norme in materia di concorrenza è ad essa che tocca rispondere di quest’infrazione, in base al principio della responsabilità personale (v., segnatamente, sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 77). 22 Quanto al problema dell’individuazione delle circostanze in presenza delle quali un ente, che non sia l’autore dell’infrazione, possa nondimeno essere punito per quest’ultima, occorre constatare che rientra in un caso del genere la situazione in cui l’ente che ha commesso l’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, quando un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza è oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente da responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali dell’ente precedente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 78 e 79 e giurisprudenza ivi citata). 23 Pertanto, non è incompatibile con il principio della responsabilità personale il fatto di imputare la responsabilità di un’infrazione a un’altra società, nella sua qualità di società che ha assorbito quella che ha commesso l’infrazione quando quest’ultima ha cessato di esistere (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 85). 24 Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una facoltà siffatta, sarebbe agevole per le imprese sfuggire a sanzioni con la semplice modificazione della loro identità a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altri mutamenti giuridici od organizzativi. Lo scopo di reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza e di prevenirne il ripetersi mediante sanzioni dissuasive sarebbe così compromesso (v. sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, Racc. pag. I‑10893, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 25 Pertanto, nei punti 57 e 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente giudicato che può rivelarsi necessario, ai fini dell’efficace attuazione delle norme in materia di concorrenza, imputare la responsabilità di un’infrazione a dette norme all’acquirente dell’impresa che ha commesso detta infrazione, quando quest’ultima impresa cessa di esistere a seguito dell’assorbimento ad opera di detto acquirente il quale subentra, come società che ha operato l’assorbimento, nelle posizioni attive e passive della società assorbita, e quindi anche nelle responsabilità ad essa incombenti a causa di una violazione del diritto dell’Unione. 26 Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, è pacifico, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato durante il 2000, in occasione della fusione‑assorbimento, l’integralità dell’attivo e del passivo dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] e che, in secondo luogo, quest’operazione è avvenuta successivamente alla cessazione della partecipazione dell’impresa all’infrazione in questione. È parimenti pacifico, da un lato, che, a seguito di detta fusione‑assorbimento, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] ha cessato di esistere come persona giuridica e che la [OSCURATO:PERSONA] è ad essa succeduta giuridicamente e, dall’altro, che questa successione è avvenuta anteriormente all’adozione della decisione controversa. 27 Orbene, dato che, come concluso nei punti 53 e 60 della sentenza impugnata, l’infrazione in questione è stata commessa dall’entità economica costituita, all’epoca dei fatti, dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima era responsabile, quale persona giuridica, e allo stesso titolo della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], del comportamento illecito contestato ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, e pertanto era tenuta a rispondere essa stessa dei comportamenti di detta entità commessi in violazione della citata disposizione. 28 Pertanto, posto che l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], ossia una delle due persone giuridiche responsabili della gestione dell’entità economica in questione, ha cessato di esistere giuridicamente, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di successore giuridico dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], si è fatta carico, a seguito della citata operazione di fusione‑assorbimento avvenuta durante il 2000, della responsabilità dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] per il comportamento illecito contestato ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. La [OSCURATO:PERSONA] è diventata pertanto responsabile del comportamento illecito imputato all’ex-[OSCURATO:SOCIETA] per il semplice fatto di avere garantito, quale persona giuridica, la continuità ai sensi di legge dei diritti e degli obblighi di quest’ultima. 29 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto giudicando, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato giustamente alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto nuovo gestore dell’entità economica in questione, la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA] (quest’ultima assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la commissione dell’infrazione). 30 È parimenti a torto che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto verificare, nella sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto, in un primo tempo, alla localizzazione del complesso degli elementi materiali e umani che hanno concorso alla realizzazione dell’infrazione per identificare, in un secondo tempo, la persona divenuta responsabile della gestione di tale complesso. Infatti, un esame del genere non è richiesto nelle circostanze particolari del caso di specie, dove la società autrice dell’infrazione è stata assorbita e ha perso la propria personalità giuridica. 31 Inoltre, quanto all’addebito mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, di aver erroneamente applicato le condizioni relative ai criteri della continuità economica, tale addebito dev’essere respinto in quanto ininfluente. Infatti, dai punti precedenti della presente sentenza si evince che il Tribunale poteva concludere nel senso della responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dall’entità costituita dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed ex-[OSCURATO:SOCIETA], a prescindere dall’applicazione di tali condizioni. 32 Per quanto concerne l’argomento che la [OSCURATO:PERSONA] ricava da un presunto snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova che essa ha sottoposto alla sua attenzione, è giocoforza constatare che quest’argomento dev’essere respinto come irricevibile, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra assolutamente in che termini il Tribunale avrebbe snaturato questi elementi. 33 Occorre parimenti respingere come irricevibile l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] ricavato da un presunto errore del Tribunale in sede di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che il Tribunale avrebbe commesso un errore del genere senza indicare in modo preciso gli argomenti giuridici a puntuale sostegno di tale argomento. 34 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] con cui si rimprovera il Tribunale per aver ignorato il principio, sancito dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale l’onere della prova di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che la denuncia, basti constatare che un argomento siffatto è comunque infondato. 35 Infatti, il Tribunale ha concluso nel senso della responsabilità in solido della [OSCURATO:PERSONA] sviluppando un ragionamento in due fasi, senza commettere errori. In primo luogo, esso ha correttamente applicato i principi desumibili dalla sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237), che regolano l’imputabilità del comportamento di una controllata alla società controllante che la detenga al 100%. In particolare, nel punto 53 della sentenza impugnata esso ha giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto constatare, in base alla presunzione non inficiata dalla [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca dell’infrazione, l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] esercitava un’influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA], e che queste due società avevano costituito pertanto un’entità economica responsabile dell’infrazione. In secondo luogo, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto giustamente concludere, nel punto 68 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità in solido dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell’assorbimento di quest’ultima. Pertanto, non si può accusare il Tribunale di aver ignorato detto principio, sancito dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003. 36 Di conseguenza, poiché nessun argomento sollevato a sostegno del primo motivo di impugnazione è stato accolto, occorre respingere detto motivo. Sul secondo motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa a causa della discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa Argomenti delle parti 37 La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, nei punti da 78 a 92 della sentenza impugnata, non dichiarando accertata la violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 e dei suoi diritti della difesa, quali previsti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, malgrado un’«evidente discordanza» tra la comunicazione degli addebiti del 26 gennaio 2005 e la decisione controversa riguardo all’elemento su cui è stata basata la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], ossia la fusione di quest’ultima con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA]. 38 La [OSCURATO:PERSONA] afferma che, durante tutto il procedimento amministrativo, essa non si sarebbe mai espressa sulla propria posizione in merito alla sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] quale elemento costitutivo della sua responsabilità, ma avrebbe unicamente ribadito l’assenza di un’influenza decisiva da parte sua sulla [OSCURATO:SOCIETA]. La [OSCURATO:PERSONA] critica pertanto il Tribunale per aver concluso, nel punto 84 della sentenza impugnata, che essa poteva rendersi conto della rilevanza della fusione ai fini della propria responsabilità e che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, aveva semplicemente qualificato giuridicamente fatti già contenuti nella comunicazione degli addebiti. Ciò costituirebbe un’errata qualificazione dei fatti, oltre a uno snaturamento della comunicazione degli addebiti rispetto alla decisione controversa. 39 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, giudicando, nel punto 89 della sentenza impugnata, che essa avrebbe «addotto un’argomentazione specifica» riguardo alle conseguenze della fusione, avrebbe snaturato i fatti e/o gli elementi di prova contenuti negli allegati A.4 e A.5 al ricorso, se non addirittura commesso un errore materiale nella valutazione dei fatti ricavabili dal fascicolo riguardo agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in sua difesa. 40 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 41 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa nel corso dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, di cui la Corte garantisce il rispetto (v. sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Questo principio impone che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di illustrare in modo efficace la propria posizione sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’esistenza di un’infrazione al trattato CE (sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 42 In tal senso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti. Secondo una giurisprudenza costante, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Questa indicazione, tuttavia, può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 43 Da ciò discende che, poiché la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata soltanto perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria. 44 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa. Pertanto, si deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare tale qualificazione nella sua decisione definitiva, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che essa si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che essa abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 14). 45 Nel caso di specie, come constatato dal Tribunale nei punti da 82 a 86 della sentenza impugnata senza commettere snaturamenti, nella comunicazione degli addebiti in questione la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto espresso riferimento alla fusione della [OSCURATO:PERSONA] con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] ed ha enunciato i principi di diritto in base ai quali, quando la persona giuridica che ha commesso l’infrazione ha cessato di esistere giuridicamente, la sua responsabilità può trasmettersi al suo successore, menzionando in particolare l’ipotesi, come nel caso di specie, in cui la società responsabile dell’infrazione sia stata assorbita da un’altra società. 46 Da tali accertamenti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era non solo pienamente informata del fatto che la fusione in questione faceva parte dei fatti rilevanti ma, inoltre, essa non poteva ignorare, a causa dell’illustrazione di principi giuridici rilevanti riguardo a una fusione come quella in questione, che, in tale fase del procedimento, si trattava di un elemento rilevante riguardo alla propria responsabilità. Di conseguenza, occorre giudicare, come giustamente rilevato dal Tribunale nel punto 84 di tale sentenza, che l’esposizione di questi elementi nella comunicazione degli addebiti in questione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di comprendere il contenuto dell’addebito accolto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 47 Inoltre, alla luce delle considerazioni e della giurisprudenza illustrate nei punti da 41 a 44 della presente sentenza, non si può criticare il Tribunale per non aver annullato la decisione controversa sol perché la qualificazione giuridica attribuita a uno dei fatti tenuti presenti dalla [OSCURATO:PERSONA], sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di giustificarsi, non sia stata chiarita in modo preciso nella comunicazione degli addebiti in questione. In particolare, non si può criticarlo per il fatto di aver giudicato, nel punto 88 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, dato che i principi di diritto e gli elementi materiali in questione sono stati indicati in detta comunicazione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia illustrato la qualificazione precisa attribuita a uno di detti elementi materiali non era tale da impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di difendersi validamente. 48 Questa conclusione elaborata dal Tribunale è corroborata peraltro dai documenti agli atti. Infatti, come evidenziato dal Tribunale nel punto 89 della sentenza impugnata senza commettere nessuno snaturamento a tale riguardo, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA], sia nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti sia nel corso dell’audizione, ha esposto un’argomentazione specifica concernente le conseguenze della fusione in questione per la sua responsabilità nell’infrazione. 49 Da ciò discende che, nel punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente giudicato che la comunicazione degli addebiti in questione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la rilevanza della sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito della censura relativa alla sua responsabilità solidale nell’infrazione, e di illustrare la sua posizione su tale elemento. 50 Di conseguenza, poiché il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto giudicando, nel punto 91 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti in questione non presentava vizi tali da aver leso le opportunità di difesa della [OSCURATO:PERSONA], questo secondo motivo non può essere accolto. Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione controversa relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] Argomenti delle parti 51 La [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver constatato la violazione dell’articolo 253 CE compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto il Tribunale ha respinto, nei punti da 93 a 105 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo all’insufficienza e al carattere contraddittorio della motivazione della decisione controversa nella parte in cui essa accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA]. 52 Quest’ultima sottolinea che, da un lato, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] menziona la fusione come elemento decisivo ai fini dell’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, essa richiama contemporaneamente, e in modo insufficientemente preciso, alcune circostanze differenti collegate all’influenza decisiva della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. 53 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il complesso delle circostanze menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa acquista rilevanza giuridica a posteriori solo grazie agli sforzi compiuti dal Tribunale, il quale «rivela», nei punti 98 e 99 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato gli elementi in fatto di cui trattasi come «indizi» di un «legame strutturale preesistente all’infrazione», conformemente alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. 54 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel suo tentativo di «sanare» a posteriori la motivazione insufficiente e contraddittoria della decisione controversa, il Tribunale ne avrebbe modificato sostanzialmente il contenuto, sostituendo il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA], violando manifestamente i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, ciò costituirebbe, secondo la giurisprudenza, uno «svisamento del contenuto» della decisione controversa e, pertanto, un errore di diritto sufficiente per annullare la sentenza impugnata. 55 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 56 In forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., segnatamente, sentenza della Corte del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 57 Nel caso di specie, nei punti da 95 a 97 della sentenza impugnata il Tribunale, senza commettere snaturamenti, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto, nella decisione controversa, sia i principi giuridici sia le considerazioni in fatto sulle quali essa basava la constatazione relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, nel punto 411 della motivazione di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato, da un lato, l’esercizio di un’influenza determinante dell’ex‑[OSCURATO:SOCIETA] sulla [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto segnatamente della situazione di controllo al 100% esistente tra queste società all’epoca dell’infrazione, fonte di una presunzione non inficiata dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che quest’istituzione aveva giudicato responsabile la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di società realizzante l’assorbimento, tenuto conto della sua fusione con l’ex‑[OSCURATO:SOCIETA], che era la società controllante della [OSCURATO:SOCIETA], società direttamente implicata nell’intesa. 58 È giocoforza constatare che la conclusione derivante da tali considerazioni appare in modo chiaro e inequivocabile nella decisione controversa, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in condizioni di conoscere la motivazione sulla quale era basata la sua responsabilità e il Tribunale ha potuto esercitare il suo controllo. Come si ricava dai punti 28 e 29 della presente sentenza, tale conclusione è sufficiente per imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dall’entità costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’ex‑[OSCURATO:SOCIETA]. 59 Una siffatta conclusione non può essere inoltre contraddetta da altri elementi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, i quali testimoniano il fatto che la fusione in questione è avvenuta in seno a un gruppo di società riunite da un nesso strutturale già esistente all’epoca dell’infrazione. Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale nel punto 90 della sentenza impugnata, dato che dal complesso della motivazione in questione risulta che la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata nella sua qualità di società che aveva assorbito una delle società responsabili della gestione dell’entità che aveva commesso l’infrazione, l’illustrazione dei collegamenti esistenti tra le società interessate all’epoca dell’infrazione può solo rafforzare tale considerazione, testimoniando il fatto che la fusione in questione è avvenuta in seno a un gruppo di società riunite da un nesso strutturale. 60 Pertanto, non si può accusare il Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel respingere, nel punto 105 della sentenza impugnata, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione della decisione controversa riguardo alla sua responsabilità solidale. Di conseguenza, questo terzo motivo dev’essere respinto. 61 Dato che nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è tale da essere accolto, quest’ultima deve essere respinta. Sulle spese 62 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA], posta in amministrazione straordinaria, è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2013 — Fons Iuris — Fons Iuris