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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47184/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598) e la Corte di merito ha adeguatamente indicato le ragioni che fanno ritenere credibile l'individuazione, mentre il motivo è inammissibile laddove invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598) e la Corte di merito ha adeguatamente indicato le ragioni che fanno ritenere credibile l'individuazione, mentre il motivo è inammissibile laddove invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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