CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 25.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 1, comma 1, lett. f) della legge n. 150 del 1992; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2022. Osservato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato, in maniera non illogica, gli accertamenti compiuti dagli operanti del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, attivatisi a seguito dell'annuncio dell'offerta in vendita di tre tartarughine appartenenti alla specie protetta [OSCURATO:PERSONA], esemplari che l'odierno imputato ha portato con sé, in vista della vendita, all'appuntamento organizzato con i militari, propostisi come potenziali acquirenti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati dai giudici di appello, i quali, a pagina 4 dell'impugnata sentenza, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, hanno ragionevolmente rimarcato il numero di esemplari in via di estinzione messi in vendita (3) e i precedenti penali dell'imputato, sintomatici della non occasionalità della condotta illecita. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, non avendo la Corte di appello mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. „L. P E- P.Q.M