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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36152/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223 comma secondo n. 2 legge fallimentare; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'omesso esercizio del potere-dovere di applicare d'ufficio dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219 comma terzo legge fall., è manifestamente infondato, in quanto l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento di eventuali attenuanti, qualora, come nella specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223 comma secondo n. 2 legge fallimentare; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'omesso esercizio del potere-dovere di applicare d'ufficio dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219 comma terzo legge fall., è manifestamente infondato, in quanto l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento di eventuali attenuanti, qualora, come nella specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 36152/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris