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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 22146/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

14/01/2025 della Corte d'appello di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte d'appello di Trieste ha confermato lacondanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, pronunciata il20 maggio 2022 dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore didiritto dal 2011 al 2014, e liquidatore dal gennaio 2014 al maggio 2015, della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel 2017, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale(capo n. 1) e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della predetta società,astenendosi dal richiederne il fallimento (capo n. 2).Con sentenza del 26 settembre 2025, n. 34809, la Corte di Cassazione, quinta sezionepenale, ha respinto il ricorso dell’imputato, condannandolo al pagamento delle speseprocessuali.La pronuncia n. 34809 del 2025, nel decidere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha valutato l’atto diricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Con nota del 24 ottobre 2025 la Presidente della quinta sezione penale ha rilevatol’errore intervenuto nel giudizio di legittimità, in quanto nel fascicolo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èstato rinvenuto un secondo atto di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non erastato sottoposto al collegio giudicante, ed ha rilevato d’ufficio ex art. 625-bis, comma 3, cod.proc. pen. l’errore di fatto in cui è incorsa la decisione.Con sentenza Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2026 la Corte di cassazione ha revocato lasentenza n. 34809 del 26/09/2025 emessa dalla quinta sezione di questa Corte su ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], e rinviato per il giudizio rescissorio all'udienza del 21 maggio2026.2.

Ciò posto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14 gennaio 2025ha proposto ricorso l'imputato con due separati atti di ricorso.2.1.

Atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere laCorte d'appello dimostrato la ricorrenza del dolo generico del reato di cui al capo n. 1 nonessendovi consapevolezza, in capo all'imputato, di partecipare alle condotte distrattivecontestate; la sentenza gravata è anche contraddittoria perché, da un lato, dà perpresupposta tale consapevolezza, dall'altro definisce il ricorrente come un mero prestanome;il giudice del merito avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni dell'amministratore di fattoCanella.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice del merito ha revocato lasospensione condizionale della pena, in precedenza concessa, sulla base di un reato che, inrealtà, è stato commesso prima del passaggio in giudicato (nel 2016) della sentenza cheaveva concesso il beneficio; è vero che, nei reati di bancarotta, la consumazione del reatocoincide con la dichiarazione di fallimento (2017), atteso che quest'ultima ha natura dielemento costitutivo del reato, però, è vero anche che, agli effetti della revoca dellasospensione condizionale, in caso di reati a evento differito si dovrebbe preferire il criteriodel momento in cui è stata commessa la condotta.2.2.

Atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il reato di bancarotta semplice(capo n. 2) era già prescritto alla data della pronuncia di appello, atteso che il delitto risultaconsumato con la dichiarazione di fallimento il 23 febbraio 2017, quindi in data in cui non eraancora in vigore la modifica all'art. 159 cod. pen., introdotta con l. n. 103 del 2017, per cui iltermine di prescrizione del reato è spirato il 23 agosto 2024, quindi prima della sentenza diappello, intervenuta soltanto il 14 gennaio 2025.Con il secondo motivo deduce che la caduta del reato di cui al capo n. 2 comportaanche l'obbligo di rimodulare la pena finale, che invece è stata confermata integralmente dalgiudice di secondo grado.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato nei limiti indicati in motivazione, infondato nel resto.1.

Il primo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato.In esso si deduce che la sentenza d'appello non avrebbe dimostrato la ricorrenza deldolo del reato di cui al capo n. 1, una bancarotta fraudolenta patrimoniale; in particolare, ilricorrente non sarebbe stato consapevole di partecipare alle condotte distrattive contestate,in quanto amministratore di diritto, e, come riconosce la stessa sentenza, mero prestanomedi altri.L’argomento è infondato.La sentenza impugnata ha motivato in modo non illogico con il riferimento al costanteagire a stretto contatto con l'amministratore di fatto, e con l'assiduo presenziare nella sededella fallita, la consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto delle operazioni didistrazione che, di volta in volta, venivano «eseguite» dall'amministratore di fatto «con lacollaborazione del legale rappresentante» (v. p. 9 della motivazione).La decisione è applicazione coerente dell’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto rispondeunitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo diimpedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza chel'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, laquale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmentela carica di amministratore (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767 - 01)Il ricorso deduce anche che sarebbe stata travisata la prova costituita dalledichiarazioni rese in giudizio dall'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioniliberatorie rispetto alla posizione del ricorrente.L’argomento è infondato.P r e m e s s o c h e , p e r r e g o l a g e n e r a l e d e l s i s t e m a p r o c e s s u a l e ,la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato aisensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., ha, per scelta del legislatore, una forza probatoriaridotta, perché deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermanol'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6829 del15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197: le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono esserevalutate come prova d'innocenza nei confronti di colui in favore del quale sono staterilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc.pen.), in realtà, l’esame della sentenza impugnata non consente di ritenere che taletravisamento sussista, posto che dall’esame del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] emerge che lostesso ha riconosciuto di essere il deus ex machina (l’espressione è del testimone, ed èriportata a pag. 14 della sentenza di primo grado) ed il responsabile primario dell’operazione,ma ha anche detto che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si operava “tutti insieme”, in quanto i due eranouomini di supporto, dichiarazioni da cui non emerge la mancanza di consapevolezza dellanatura delle operazioni, e che, pertanto, non sono state travisate dal giudice del merito.2.

È infondato anche il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].In esso, retrodatando la data di commissione del reato di bancarotta fraudolenta alladata in cui furono commesse le distrazioni o comunque alla data del maggio 2015 in cui eglicessò dalla carica, si deduce che non avrebbe dovuto essere revocata la sospensionecondizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30giugno 2016, irrevocabile il 15 settembre 2016, sulla base di un reato che, in realtà, è statocommesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.L’argomento è infondato.Il fallimento è stato dichiarato il 23 febbraio 2017, che è la data di commissione dellabancarotta fraudolenta.

Questa data si colloca nei cinque anni successivi che decorrono dal15 settembre 2016, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso la penasospesa, il che rende obbligatoria la revoca del beneficio ex art. 168, comma 1, n. 1, cod.pen.Né è possibile retrodatare il momento di commissione del reato di cui all’art. 216 l. fall.al momento in cui l’imputato ha dismesso la carica o al momento in cui sono stati commessigli atti distrattivi, come chiede il ricorso.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nelritenere che “il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazionedella competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficaciadell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento” (Sez. 5, n.13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; conforme, in tema di indulto, anche Sez. 5, n.40477 del 18/05/2018, dep. 2019, Alampi, Rv. 273800).Lo stesso principio si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte anche per ciò cheriguarda la revoca della sospensione condizionale, essendo stato sostenuto che debba “farsiriferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento per ogni valutazione circa leconseguenze giuridiche connesse al tempus commissi delicti, tra le quali non fa eccezione larevoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Deve affermarsi in secondoluogo, pertanto, che non si rileva alcuna inosservanza dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.nell'ordinanza impugnata, perché la consumazione del reato di bancarotta (…) va collocatat e m p o r a l m e n t e n e l l a d a t a d e l l a s e n t e n z a d i c h i a r a t i v a d i f a l l i m e n t o ”(Sez . 1, n . 12751 del 24/11/2020, dep. 2021, Agost ini ; conforme Sez. 1, n .1825 del 06/11/2006, dep. 2007, Iacobucci, n.m.), indirizzo interpretativo cui il collegiointende dare continuità in quanto coerente con il sistema processuale.3.

È invece, fondato il primo motivo dell’atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si deduce lamaturazione della prescrizione, prima della sentenza di appello, per il reato del capo n. 2).Il reato di cui al capo n. 2 era stato, in effetti, oggetto dell’atto di appello (lo sicomprende leggendo il punto

2.7. della sentenza di secondo grado, che riporta il relativomotivo di appello), per cui faceva parte dell’ambito devoluto alla cognizione del giudice diappello.Il reato è stato commesso il 23 febbraio 2017, per effetto degli atti interruttivi, laprescrizione è maturata il 23 agosto 2024, ovvero prima della sentenza di appello,intervenuta soltanto il 14 gennaio 2025.Non constano sospensioni del termine di prescrizione, perché né in primo grado né insecondo grado vi sono stati rinvii di udienza su richiesta della difesa dell’imputato.Ne consegue che, con riferimento al reato del capo n. 2, la sentenza impugnata deveessere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.4.

È, invece, infondato il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chededuce che l’accoglimento del motivo sulla prescrizione del reato di cui al capo n. 2comporta anche l’obbligo di rimodulare la pena inflitta.Il motivo è infondato, perché la pena inflitta in primo grado, e confermata in appello, èstata calcolata, conformemente alla regola esplicita dell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.,secondo cui “le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole hacommesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”, trasformando il reatodi bancarotta semplice del capo n. 2 in una aggravante della bancarotta fraudolenta di cui alcapo n. 1, ritenuta, insieme alla recidiva equivalente alle attenuanti generiche.Nella sentenza di primo grado, infatti, si legge: “possono essere concesse lecircostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta ed allarecidiva come contestate, attese le modalità dei fatti ed il danno cagionato, la pena va fissatain anni tre e mesi sei di reclusione”.Il giudizio di equivalenza, però, non può essere modificato in senso più favorevoleall’imputato neanche dopo la caduta dell’aggravante dell’art. 219 l. fall., attesa ladisposizione dell’art. 69, ultimo, comma, cod. pen., che impedisce la prevalenza delle“è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, commaquarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99,comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina delbilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quantoriferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere lasproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, lacomponente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condottetrasgressive di precetti penalmente sanzionati”).In definitiva, dall’eliminazione del reato del capo n. 2 non derivano modifiche deltrattamento sanzionatorio.5.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alla condanna per il reato del capo n. 2; il ricorso è, per il resto, infondato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2), poichéestinto per prescrizione, ferma restando la pena già inflitta.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/01/2025 della Corte d'appello di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte d'appello di Trieste ha confermato lacondanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, pronunciata il20 maggio 2022 dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore didiritto dal 2011 al 2014, e liquidatore dal gennaio 2014 al maggio 2015, della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel 2017, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale(capo n. 1) e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della predetta società,astenendosi dal richiederne il fallimento (capo n. 2).Con sentenza del 26 settembre 2025, n. 34809, la Corte di Cassazione, quinta sezionepenale, ha respinto il ricorso dell’imputato, condannandolo al pagamento delle speseprocessuali.La pronuncia n. 34809 del 2025, nel decidere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha valutato l’atto diricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Con nota del 24 ottobre 2025 la Presidente della quinta sezione penale ha rilevatol’errore intervenuto nel giudizio di legittimità, in quanto nel fascicolo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èstato rinvenuto un secondo atto di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non erastato sottoposto al collegio giudicante, ed ha rilevato d’ufficio ex art. 625-bis, comma 3, cod.proc. pen. l’errore di fatto in cui è incorsa la decisione.Con sentenza Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2026 la Corte di cassazione ha revocato lasentenza n. 34809 del 26/09/2025 emessa dalla quinta sezione di questa Corte su ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], e rinviato per il giudizio rescissorio all'udienza del 21 maggio2026.2. Ciò posto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14 gennaio 2025ha proposto ricorso l'imputato con due separati atti di ricorso.2.1. Atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere laCorte d'appello dimostrato la ricorrenza del dolo generico del reato di cui al capo n. 1 nonessendovi consapevolezza, in capo all'imputato, di partecipare alle condotte distrattivecontestate; la sentenza gravata è anche contraddittoria perché, da un lato, dà perpresupposta tale consapevolezza, dall'altro definisce il ricorrente come un mero prestanome;il giudice del merito avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni dell'amministratore di fattoCanella.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice del merito ha revocato lasospensione condizionale della pena, in precedenza concessa, sulla base di un reato che, inrealtà, è stato commesso prima del passaggio in giudicato (nel 2016) della sentenza cheaveva concesso il beneficio; è vero che, nei reati di bancarotta, la consumazione del reatocoincide con la dichiarazione di fallimento (2017), atteso che quest'ultima ha natura dielemento costitutivo del reato, però, è vero anche che, agli effetti della revoca dellasospensione condizionale, in caso di reati a evento differito si dovrebbe preferire il criteriodel momento in cui è stata commessa la condotta.2.2. Atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il reato di bancarotta semplice(capo n. 2) era già prescritto alla data della pronuncia di appello, atteso che il delitto risultaconsumato con la dichiarazione di fallimento il 23 febbraio 2017, quindi in data in cui non eraancora in vigore la modifica all'art. 159 cod. pen., introdotta con l. n. 103 del 2017, per cui iltermine di prescrizione del reato è spirato il 23 agosto 2024, quindi prima della sentenza diappello, intervenuta soltanto il 14 gennaio 2025.Con il secondo motivo deduce che la caduta del reato di cui al capo n. 2 comportaanche l'obbligo di rimodulare la pena finale, che invece è stata confermata integralmente dalgiudice di secondo grado.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato nei limiti indicati in motivazione, infondato nel resto.1. Il primo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato.In esso si deduce che la sentenza d'appello non avrebbe dimostrato la ricorrenza deldolo del reato di cui al capo n. 1, una bancarotta fraudolenta patrimoniale; in particolare, ilricorrente non sarebbe stato consapevole di partecipare alle condotte distrattive contestate,in quanto amministratore di diritto, e, come riconosce la stessa sentenza, mero prestanomedi altri.L’argomento è infondato.La sentenza impugnata ha motivato in modo non illogico con il riferimento al costanteagire a stretto contatto con l'amministratore di fatto, e con l'assiduo presenziare nella sededella fallita, la consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto delle operazioni didistrazione che, di volta in volta, venivano «eseguite» dall'amministratore di fatto «con lacollaborazione del legale rappresentante» (v. p. 9 della motivazione).La decisione è applicazione coerente dell’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto rispondeunitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo diimpedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza chel'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, laquale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmentela carica di amministratore (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767 - 01)Il ricorso deduce anche che sarebbe stata travisata la prova costituita dalledichiarazioni rese in giudizio dall'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioniliberatorie rispetto alla posizione del ricorrente.L’argomento è infondato.P r e m e s s o c h e , p e r r e g o l a g e n e r a l e d e l s i s t e m a p r o c e s s u a l e ,la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato aisensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., ha, per scelta del legislatore, una forza probatoriaridotta, perché deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermanol'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6829 del15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197: le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono esserevalutate come prova d'innocenza nei confronti di colui in favore del quale sono staterilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc.pen.), in realtà, l’esame della sentenza impugnata non consente di ritenere che taletravisamento sussista, posto che dall’esame del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] emerge che lostesso ha riconosciuto di essere il deus ex machina (l’espressione è del testimone, ed èriportata a pag. 14 della sentenza di primo grado) ed il responsabile primario dell’operazione,ma ha anche detto che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si operava “tutti insieme”, in quanto i due eranouomini di supporto, dichiarazioni da cui non emerge la mancanza di consapevolezza dellanatura delle operazioni, e che, pertanto, non sono state travisate dal giudice del merito.2. È infondato anche il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].In esso, retrodatando la data di commissione del reato di bancarotta fraudolenta alladata in cui furono commesse le distrazioni o comunque alla data del maggio 2015 in cui eglicessò dalla carica, si deduce che non avrebbe dovuto essere revocata la sospensionecondizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30giugno 2016, irrevocabile il 15 settembre 2016, sulla base di un reato che, in realtà, è statocommesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.L’argomento è infondato.Il fallimento è stato dichiarato il 23 febbraio 2017, che è la data di commissione dellabancarotta fraudolenta. Questa data si colloca nei cinque anni successivi che decorrono dal15 settembre 2016, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso la penasospesa, il che rende obbligatoria la revoca del beneficio ex art. 168, comma 1, n. 1, cod.pen.Né è possibile retrodatare il momento di commissione del reato di cui all’art. 216 l. fall.al momento in cui l’imputato ha dismesso la carica o al momento in cui sono stati commessigli atti distrattivi, come chiede il ricorso. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nelritenere che “il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazionedella competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficaciadell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento” (Sez. 5, n.13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; conforme, in tema di indulto, anche Sez. 5, n.40477 del 18/05/2018, dep. 2019, Alampi, Rv. 273800).Lo stesso principio si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte anche per ciò cheriguarda la revoca della sospensione condizionale, essendo stato sostenuto che debba “farsiriferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento per ogni valutazione circa leconseguenze giuridiche connesse al tempus commissi delicti, tra le quali non fa eccezione larevoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deve affermarsi in secondoluogo, pertanto, che non si rileva alcuna inosservanza dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.nell'ordinanza impugnata, perché la consumazione del reato di bancarotta (…) va collocatat e m p o r a l m e n t e n e l l a d a t a d e l l a s e n t e n z a d i c h i a r a t i v a d i f a l l i m e n t o ”(Sez . 1, n . 12751 del 24/11/2020, dep. 2021, Agost ini ; conforme Sez. 1, n .1825 del 06/11/2006, dep. 2007, Iacobucci, n.m.), indirizzo interpretativo cui il collegiointende dare continuità in quanto coerente con il sistema processuale.3. È invece, fondato il primo motivo dell’atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si deduce lamaturazione della prescrizione, prima della sentenza di appello, per il reato del capo n. 2).Il reato di cui al capo n. 2 era stato, in effetti, oggetto dell’atto di appello (lo sicomprende leggendo il punto 2.7. della sentenza di secondo grado, che riporta il relativomotivo di appello), per cui faceva parte dell’ambito devoluto alla cognizione del giudice diappello.Il reato è stato commesso il 23 febbraio 2017, per effetto degli atti interruttivi, laprescrizione è maturata il 23 agosto 2024, ovvero prima della sentenza di appello,intervenuta soltanto il 14 gennaio 2025.Non constano sospensioni del termine di prescrizione, perché né in primo grado né insecondo grado vi sono stati rinvii di udienza su richiesta della difesa dell’imputato.Ne consegue che, con riferimento al reato del capo n. 2, la sentenza impugnata deveessere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.4. È, invece, infondato il secondo motivo dell’atto di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chededuce che l’accoglimento del motivo sulla prescrizione del reato di cui al capo n. 2comporta anche l’obbligo di rimodulare la pena inflitta.Il motivo è infondato, perché la pena inflitta in primo grado, e confermata in appello, èstata calcolata, conformemente alla regola esplicita dell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.,secondo cui “le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole hacommesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”, trasformando il reatodi bancarotta semplice del capo n. 2 in una aggravante della bancarotta fraudolenta di cui alcapo n. 1, ritenuta, insieme alla recidiva equivalente alle attenuanti generiche.Nella sentenza di primo grado, infatti, si legge: “possono essere concesse lecircostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta ed allarecidiva come contestate, attese le modalità dei fatti ed il danno cagionato, la pena va fissatain anni tre e mesi sei di reclusione”.Il giudizio di equivalenza, però, non può essere modificato in senso più favorevoleall’imputato neanche dopo la caduta dell’aggravante dell’art. 219 l. fall., attesa ladisposizione dell’art. 69, ultimo, comma, cod. pen., che impedisce la prevalenza delle“è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, commaquarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99,comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina delbilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quantoriferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere lasproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, lacomponente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condottetrasgressive di precetti penalmente sanzionati”).In definitiva, dall’eliminazione del reato del capo n. 2 non derivano modifiche deltrattamento sanzionatorio.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alla condanna per il reato del capo n. 2; il ricorso è, per il resto, infondato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2), poichéestinto per prescrizione, ferma restando la pena già inflitta. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris