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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07461/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità non essendo dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata, sono inammissibili perché attengono alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, in maniera non manifestamente illogica, ha desunto tale destinazione - confutando, quindi, l'asserita finalità per esclusivo consumo personale - dal considerevole dato quantitativo della marijuana sequestrata, pari a gr. 48,5, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, disoccupato - come pure la moglie - e con tre figlie carico, sicché non era nelle condizioni di acquistare per proprio consumo personale lo stupefacente sequestrato; ritenuto che il quarto motivo, che censura la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore A, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità non essendo dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata, sono inammissibili perché attengono alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, in maniera non manifestamente illogica, ha desunto tale destinazione - confutando, quindi, l'asserita finalità per esclusivo consumo personale - dal considerevole dato quantitativo della marijuana sequestrata, pari a gr. 48,5, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, disoccupato - come pure la moglie - e con tre figlie carico, sicché non era nelle condizioni di acquistare per proprio consumo personale lo stupefacente sequestrato; ritenuto che il quarto motivo, che censura la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ravvisato, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore A, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris