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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23574/2026

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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controd'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.9211/2024 depositata il 09/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3034/2025Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 23574/2026Data pubblicazione 20/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore eventualmente dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controd'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.9211/2024 depositata il 09/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3034/2025Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 23574/2026Data pubblicazione 20/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore eventualmente dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]
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