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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12854/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito; che va richiamato e ribadito, al riguardo, l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567- 01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); che la deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale non prospettato, tuttavia, in questa sede e che comunque è chiaramente insussistente avendo la Corte di appello argomentato in modo compiuto e non manifestamente illogico in ordine alla riconducibilità anche all'imputato della condotta di truffa osservando che la carta di credito sulla quale era confluito l'ingiusto profitto risultava a lui intestata ed era stata attivata mediante i suoi documenti di identità che non risultavano denunciati come rubati o smarriti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito espresso un giudizio di congruità della sanzione condotto con preciso riferimento ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè dando rilievo ai precedenti penali e alla circostanza che, nonostante i benefici della messa alla prova e della sospensione condizionale della pena, l'imputato era nuovamente ricaduto nell'illecito,così formulando una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia in punto di pena sostitutiva, non è consentito perché la richiesta di cuiall'art. 20 bis cod. pen., ancorchè non proponibile con l'atto di appello (depositato il 5 novembre 2022), era comunque utilmente prospettabile con motivi aggiunti, mentre è stata avanzata tardivamente solo con conclusioni scritte rassegnate per l'udienza del giudizio di secondo grado, sicchè la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi in merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MMa i D'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito; che va richiamato e ribadito, al riguardo, l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567- 01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); che la deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale non prospettato, tuttavia, in questa sede e che comunque è chiaramente insussistente avendo la Corte di appello argomentato in modo compiuto e non manifestamente illogico in ordine alla riconducibilità anche all'imputato della condotta di truffa osservando che la carta di credito sulla quale era confluito l'ingiusto profitto risultava a lui intestata ed era stata attivata mediante i suoi documenti di identità che non risultavano denunciati come rubati o smarriti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito espresso un giudizio di congruità della sanzione condotto con preciso riferimento ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè dando rilievo ai precedenti penali e alla circostanza che, nonostante i benefici della messa alla prova e della sospensione condizionale della pena, l'imputato era nuovamente ricaduto nell'illecito,così formulando una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia in punto di pena sostitutiva, non è consentito perché la richiesta di cuiall'art. 20 bis cod. pen., ancorchè non proponibile con l'atto di appello (depositato il 5 novembre 2022), era comunque utilmente prospettabile con motivi aggiunti, mentre è stata avanzata tardivamente solo con conclusioni scritte rassegnate per l'udienza del giudizio di secondo grado, sicchè la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi in merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MMa i D'e
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