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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42723/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva come il ricorrente emetteva le fatture per operazioni inesistenti e non aveva macchinari per la produzione, avendo, peraltro, cambiato attività (da produzione di abiti a ristorazione); la sentenza analizza anche la tesi difensiva e con accertamenti in fatto rileva come al momento della verifica della Guardia di finanza nessun macchinario era presente e nel registro dei cespiti ammortizzabili (storico) nessuna annotazione dei macchinari sussisteva.

Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità.

Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento nella sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva come il ricorrente emetteva le fatture per operazioni inesistenti e non aveva macchinari per la produzione, avendo, peraltro, cambiato attività (da produzione di abiti a ristorazione); la sentenza analizza anche la tesi difensiva e con accertamenti in fatto rileva come al momento della verifica della Guardia di finanza nessun macchinario era presente e nel registro dei cespiti ammortizzabili (storico) nessuna annotazione dei macchinari sussisteva. Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento nella sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 42723/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris