CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO1-Xl.Qato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta documentale, esclusa la circostanza aggravante contestata, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificando la condotta in quella di cui all'art. 217 legge fall., con rideterminazione della pena in quella di mesi otto di reclusione e pene accessorie fallimentari nella durata di anni uno, con conferma, nel resto dell'impugnato provvedimento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando l'omessa indicazione, nel dispositivo, della sospensione condizionale della pena quale beneficio già concesso in primo grado, nonché vizio di motivazione in relazione alla inesistenza di ragioni che avrebbero condotto al proscioglimento. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi, concordando quanto all'entità della pena, dunque non può ravvisarsi il denunciato vizio di motivazione. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che lo stesso, già concesso dal primo giudice, risulta oggetto di statuizione nel dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale conferma nel resto l'impugnato provvedimento oggetto di riforma a seguito di concordato.4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]