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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40192/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 12.10.2018 dal Tribunale di Venezia, che all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.

Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere .solloscritti. a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.

Come affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità.

Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] scuolo 9 A na Petruzffilis P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 12.10.2018 dal Tribunale di Venezia, che all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere .solloscritti. a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. Come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità. Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] scuolo 9 A na Petruzffilis P
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