CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 30726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sulla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/4/198 visti gli atti; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti del Ciobanu e dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna alla Repubblica di Moldavia, a seguito di richiesta di estradizione finalizzata a sottoporre il ricorrente alla pena irrogata con sentenza definitiva. Con ordinanza del 9 giugno 2022, la Corte di appello sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 2. In pendenza del ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza genetica, il Ciobanu avanza nuova istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e la Corte di appello, ai sensi dell'art. 718 cod. proc. peri., disponeva la trasmissione della stessa a questa Corte. 3. Occorre premettere che la misura cautelare originaria è stata annullata con sentenza resa nel ricorso iscritto al n. 24117/2022, sicchè è venuto meno l'interesse all'ulteriore richiesta di modifica o sostituzione. Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità della richiesta. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 4 agosto 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente