CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo , in relazione all' affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.3); ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag. 4) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem