CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando mancanza della motivazione quanto alla ritenuta recidiva. Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare nuova in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, non essendo stata rappresentata nei motivi di appello doverosamente consultati dal Collegio ed è,per questo linammissibile ai sensi dell'art 609/2 cpp Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] Stefiàsr1Q P Ila C (i 9 L-- [OSCURATO:PERSONA], • O 4 MA 2