CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36723/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte limitatamente alla mancata motivazione in merito alla disapplicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego della sospensione condizionale della pena - stante l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Rimini n. 759/2023 in merito alla responsabilità dell'imputato e alla pena a lui comminata per la contravvenzione di cui all'art. 4 e 3 della I. 110/75, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e ha disposto la sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando l'impossibilità di ritenere il fatto di lieve entità, stanti sia l'oggettiva pericolosità dell'arma, che ben poteva essere venduta anche a soggetti minorenni, sia la condotta non collaborativa dell'imputato e la sua totale assenza di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in d