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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04780/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12/12/2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,341bis c.p. condannadolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la finalità ostacolatrice della condotta. - inosservanza dell'art. 62bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile giustificazione in fatto sulla condotta ostacolatrice volontariamente tenuta del ricorrente (v. pg. 3, punto 4.1.).

Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza).

Il terzo motivo è censura generica all'ineccepibile esclusione della esistenza di elementi favorevoli (v. punto 4.2.), tenuto conto della commisurazione della pena nei minimi edittali.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12/12/2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,341bis c.p. condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la finalità ostacolatrice della condotta. - inosservanza dell'art. 62bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile giustificazione in fatto sulla condotta ostacolatrice volontariamente tenuta del ricorrente (v. pg. 3, punto 4.1.). Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza). Il terzo motivo è censura generica all'ineccepibile esclusione della esistenza di elementi favorevoli (v. punto 4.2.), tenuto conto della commisurazione della pena nei minimi edittali. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris