CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 14713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 11/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare la sentenza di condanna impugnata per insussistenza delfatto o per i motivi indicati senza rinvio o, in subordine, con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 11 giugno 2025, la Corte di appello diCatanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevadichiarato Dell’[OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione aggravata(art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.). L'imputata è stata sanzionata con euro 600,00di multa, pena sospesa, e condannata al risarcimento dei danni in favore delleparti civili costituite e alla rifusione delle spese processuali.Il fatto concerne l’offesa alla reputazione di [OSCURATO:PERSONA] (vincitore diun concorso pubblico), [OSCURATO:PERSONA] (Sindaco di Nicotera) e Grande AngeloAntonio [OSCURATO:PERSONA] (Responsabile dell'area finanziaria e Presidente della commissioneesaminatrice), attuata mediante la pubblicazione di un articolo sulla testatagiornalistica online “Contropotere” – di cui la Dell’[OSCURATO:PERSONA] è direttrice responsabile– e sulla relativa bacheca del social network Facebook. Lo scritto, intitolato“Comune di Nicotera. Concorso truccato per il posto di geometra. Cronaca di unavittoria annunciata”, paventava l'irregolarità della procedura concorsuale,sostenendo che l’attribuzione del posto al [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta in manieranon meritocratica e, anzi, fraudolenta, in virtù di favoritismi della commissione. Lacronista fondava tali asserzioni su una lettera anonima ricevuta primadell’espletamento delle prove e su una fotografia ritraente alcuni membri dellacommissione e familiari del vincitore in un momento conviviale.I Giudici di merito hanno ritenuto la notizia priva del requisito della veritàoggettiva, evidenziando come una missiva anonima o una foto di gruppo nonfossero idonei a giustificare l’attribuzione di specifiche condotte illecite (“concorsotruccato”), costituenti un’aggressione alla reputazione dei soggetti coinvolti inassenza di riscontri oggettivi.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata,articolando tre motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizi motivazionali e violazionidi legge in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., lamentando l’erronea esclusionedella scriminante del diritto di cronaca, concorrendo l'utilità pubblicadell'informazione, la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, frutto di un serioe diligente lavoro di ricerca) e la forma civile dell'esposizione dei fatti.La Corte territoriale non avrebbe considerato che la Dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva agitonel pieno esercizio del diritto di cronaca e di critica. L’argomento centrale è che lanotizia avesse un’indubbia utilità sociale per la comunità di Nicotera, trattandosidi dar conto del regolare o meno svolgimento di un concorso pubblico. Quanto allaverità dei fatti, la difesa sottolinea che la giornalista non si era fidata ciecamentedi una fonte anonima ed aveva consegnato la lettera ai Carabinieri prima ancoradell’espletamento del concorso. Poiché l'esito aveva confermato esattamentequanto predetto nella missiva, la notizia sarebbe diventata, a quel punto, vera ocomunque attendibile e, quindi, meritevole di pubblicazione.Secondo la prospettazione difensiva, la giornalista avrebbe assolto all'obbligodi verifica della notizia, da ritenersi vera, o almeno putativamente tale, ecertamente di interesse pubblico e, dunque, meritevole di pubblicazione.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione per manifestaillogicità e contraddittorietà in ordine alla riferibilità dell'articolo all'imputata.La difesa contesta l’automatismo con cui i giudici di merito avrebberodirettrice responsabile, senza accertare se l’imputata fosse stata effettivamentel’autrice o, comunque, avesse approvato o supervisionato la pubblicazione o,almeno, avesse eventualmente adottato sistemi di controllo redazionale.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato(art. 595, comma 3, cod. pen.).Si sostiene che l’articolo si limitasse a riportare sospetti e illazioni attraversotermini dubitativi, rimanendo sul piano della congettura e della critica giornalistica,senza indicare uno specifico episodio di corruzione o truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.2. Non può accogliersi la tesi basata sulla scriminante dell’esercizio del dirittodi cronaca.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema didiffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca richieda non solol'interesse pubblico e la continenza espressiva, ma soprattutto la verità oggettivao, quantomeno, putativa dei fatti narrati, purché assolva all'onere di esaminare,controllare e verificare l'informazione, offrendo la prova della cura posta negliaccertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (così, tra le tante, Sez. 5, n.14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01 e Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010,Ciolina, Rv. 248032-01).In tale contesto, è stato elaborato un rigoroso orientamento in merito aidoveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime,escludendo che egli possa limitarsi a verificare la mera esistenza materiale dellafonte, ove pure già oggetto di pubblicazione.Al contrario, per poter invocare l’esimente, il giornalista ha l’onere didimostrare di aver esperito ogni possibile controllo circa l’attendibilità di tale fonteanonima e, soprattutto, circa la veridicità del suo contenuto. Invero, è statocondivisibilmente affermato che non sussiste l’esimente del diritto di cronacaqualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneoa meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità dellafonte e la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv.242603-01, che, in motivazione, precisa che la verifica del relativo contenuto nonpuò ritenersi effettuata «per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta unainchiesta» su di esso).Sempre in tal senso, si veda Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Bandinu, Rv.262786-01, che ribadisce il principio secondo cui non sussistono i presupposti dioperatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimoobiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo ameritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità dellafonte e la veridicità della notizia.Inoltre, si è ritenuto che la scriminante del diritto di cronaca non operineppure nel caso in cui la notizia anonima sia stata prima pubblicata da altri,trattandosi, anche in questo caso, di notizia insuscettibile di un serio controllo diveridicità (così Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114-01).In definitiva, il principio generale, che qui si intende ribadire, è che ilgiornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare,qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio deldiritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificarel’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti perstabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952-01;Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524-01).Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente,ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate,che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva veritàoggettiva o, almeno, putativa (in tal senso, ancora, Sez. 5, n. 50189 del04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277958-01 e Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi,Rv. 271628-01).2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziatocome l’imputata abbia qualificato il concorso come "truccato" – termine che evocainequivocabilmente una condotta fraudolenta e illecita – basandosi esclusivamentesu una lettera anonima e su una fotografia conviviale. La vittoria del candidato chenel menzionato anonimo era pronosticata (fatto effettivamente vero) non provaautomaticamente che il concorso fosse "truccato" (fatto attribuito e non provato eneppure verificato in modo che risultasse putativamente vero). Il salto logicocompiuto dall'articolo – trasformare un sospetto derivante dal detto scrittoanonimo e da un’ipotetica frequentazione fra alcune delle persone interessate (pervero, il Tribunale parla semplicemente di “alcuni dipendenti comunali ripresi nelcorso di una cena”, che sarebbe collegata “ai festeggiamenti per la vittoria delconcorso da parte di [OSCURATO:PERSONA]”) in una certezza di frode (“Cronaca di unavittoria annunciata”, “Concorso truccato”) – non risponde, certamente, a queicriteri di rigorosa verifica sopra richiamati.Al di là della banale considerazione che nulla si sa delle circostanze (anchetemporali) dell’evento fotografato e, per vero, neppure del suo esatto tenore (nonpotendosi, ad esempio, escludere un incontro occasionale), neppure l’apertura diuna inchiesta giudiziaria (come visto nel caso trattato da Sez. 5, n. 46528 del02/12/2008, Parlato, Rv. 242603-01) avrebbe autorizzato a riportare, in terminidi certezza, la notizia: a maggior ragione, dunque, non può ritenersi sufficiente, atal fine, una foto in relazione ad un incontro che, al più, può essere ritenutoinopportuno, ma non certo un fatto da cui desumere, senza ulteriori elementi,l’effettivo, o almeno apparente, svolgimento “inquinato” del concorso: del cuimerito, a ben vedere, nulla si è chiarito di aver verificato.Ed allora, come correttamente statuito dai giudici di merito, l'uso diespressioni perentorie in assenza di elementi, almeno indiziari o putativi, sullamanipolazione delle prove d'esame esorbita dal diritto di cronaca, trasformandosiin un’aggressione gratuita, come tale non giustificata, alla reputazione altrui.3. Il secondo motivo di ricorso, sulla “non riferibilità” dell’articolo all’imputataè inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo, presenta profili di novità, non risultando specificamentecoltivato nell'atto di appello nei termini oggi proposti. Ed è noto che, ex artt. 606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte inCassazione questioni non sollevate con i motivi di appello, salvo che siano rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non necessitino di accertamenti di fattoo si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello(perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimentoimpugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabilel’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da partedel giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi,anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata maidevoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012,dep. 2013, Rv. 256631-01).In secondo luogo, i giudici di merito hanno affermato con argomentazionipuntuali la riferibilità alla Dell’[OSCURATO:PERSONA] sia dell’articolo sulla testata “Contropotere”,sia del suo rilancio sulla pagina Facebook da lei gestita: circostanze, peraltro, maicontestate dall'interessata nel corso del giudizio di merito. Risulta pertantoirrilevante il richiamo alla responsabilità per omesso controllo del direttore, comemera posizione di garanzia ex art. 57 cod. pen.: nel caso in esame, laresponsabilità è stata ascritta alla Dell'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di autrice e direttrice cheha condiviso e diffuso consapevolmente gli scritti, accertamento di fattoinsindacabile in questa sede di legittimità, in quanto basato su una motivazionelogica e congrua.4. Il terzo motivo, relativo all'aggravante del fatto determinato, èmanifestamente infondato.L'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., sussiste quando l'offesaconsiste nell'attribuzione di un fatto specifico, delineato nei suoi elementiessenziali in modo da renderlo maggiormente credibile, rispetto ad un’offesagenerica.Non è, a tal fine, necessario che l'addebito sia descritto con precisionecertosina: è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue lineeessenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioniadoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione,azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Sez. 5, n. 26512 del 13/04/2021,Augugliaro, Rv. 281579-01; Sez. 1, n. 40200 del 29/09/2010, Rizzitelli, Rv.244249-01).Nel caso de quo, l'articolo non si è limitato a generiche contumelie (adesempio, a tacciare di generica “disonestà” le persone offese), ma ha descrittouna vicenda specifica: lo svolgimento di un ben preciso concorso pubblico indettodal Comune di Nicotera, che indicava una specifica commissione esaminatrice eun meccanismo di alterazione ("truccato") finalizzato a favorire il vincitoreCorigliano in virtù di legami parentali o amicali documentati dalla foto.La difesa sostiene che l'uso di termini dubitativi escluda la determinatezza.Tuttavia, l'espressione "Concorso truccato" nel titolo e l’evocazione di una"vittoria annunciata" come frutto di un accordo illecito costituiscono l'attribuzionedi un fatto storico determinato, idoneo a ledere in modo più incisivo la reputazionedelle persone offese. La motivazione della Corte territoriale sul punto è pertantocorretta in diritto e immune da vizi logici.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorsosegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]