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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 09182/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13928/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6900/2019 depositata il13/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal ConsiglierePAOLO PORRECA.

Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di sette motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 6900 del 2019 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - il 13 marzo 2001 aveva presentato domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della legge n. 488 del 1992 in relazione a un programma d’investimenti per la realizzazione di una struttura alberghiera; - il Ministero dello sviluppo economico aveva ammesso la domanda al contributo parziale; - il 12 aprile 2001 aveva acquistato l’immobile coinvolto, e il 16 maggio 2001 aveva appaltato i relativi lavori di edilizia; - il 16 novembre 2006 il Ministero aveva comunicato la revoca motivata con la risultanza di spese anteriori alla domanda di contributo, con conseguente violazione del d.m. di settore 14 luglio 2000; - la deducente aveva proposto ricorso al giudice amministrativo che aveva declinato la giurisdizione, con conseguente riassunzione davanti al giudice ordinario; - il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del residuo del contributo versato e connessa dichiarazione di legittimo trattenimento di quest’ultimo, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - il gravame era tempestivo a fronte di un’iniziale notif ica invalidamente indirizzata presso la precedente sede dello studio legale che aveva assistito la deducente in primo grado, e poi perfezionato con altra notifica effettuata, con esito positivo, sia pure dopo lo spirare del termine per impugnare; - nel merit o lo stesso appello era fondato, poiché vi erano state spese anteriori all’inizio del programma d’investimento sovvenzionato, dunque in violazione dei d.m. settoriali 14 luglio 2000 e 13 novembre 2000, conformi alla decisione in materia dell’Unione europea del 12 luglio 2000, che aveva limitato l’ammissibilità degli aiuti in parola solo in correlazione a spese inerenti a programmi avviati dopo la presentazione della domanda; resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 330, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare tardivo l’appello notificato il 26 maggio 2015 a fronte della pubblicazione della sentenza gravata, non notificata, avvenuta il 19 settembre 2013, con conseguente passaggio in giudicato il 20marzo 2014; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325, 327, 330, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la notifica dell’appello precedente a quella perfezionata non poteva avere, in uno a quest’ultima, effetto sanante, poiché era inesistente in quanto indirizzata al vecchio indirizzo del difensore e procuratore della parte attrice in primo grado, essendo onere dell’impugnante verificare, come possibile, il corretto indirizzo al momento della notifica stessa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare che la prima notifica era stata inviata il 20 marzo 2014 e non il 19 marzo 2014 come affermato nella decisione di secondo grado, sicché la sentenza del Tribunale era passata comunque in cosa giudicata; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 157, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la costituzione della deducente in secondo grado, avvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, non poteva avere effetto sanante; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che nell’atto di appello era stata trasposta una sentenza diversa da quella di primo grado, e, nella mancanza della premessa fattuale essenziale, la formulazione dei motivi era stata astratta, in particolare facendo riferimento generico alle «spese antecedenti alla data della domanda»; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il Ministero non aveva provato, come avrebbe dovuto avendo riguardo al fatto costitutivo della pretesa di revoca, che il programma ammesso al contributo era stato iniziato prima del 13 marzo 2001, tenuto altresì conto della circostanza, la quale avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento istruttorio, per cui le spese, riguardanti prestazioni di professionisti, non erano riconducibili all’avvio del progetto e, in particolare, a un’attività preliminare e propedeutica allo stesso, posto che l’acquisto dell’immobile era stato perfezionato il 12 aprile 2001 e nessun intervento avrebbe potuto essere precedente, afferendo, il programma, all’acquisizione del cespite, alla sua ristrutturazione, arredo e allestimento; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, legge n. 488 del 1992, 4, 8, d.m. n. 527 del 1995, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la norma regolamentare richiamata, attuativa di quella primaria parimenti evocata, non considerava le spese ritenute inammissibili quale causa di revoca, e anzi qualificava ammissibili quelle afferenti alla progettazione e direzione dei lavori; Rilevato che i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; secondo la giurisprudenza di questa Corte: - in generale, l’inesistenza della notificazione è fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto, alla sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511, Cass., Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916), e dunque, viceversa, la stessa non può ritenersi integrata dalla diversità del luogo d’indirizzo della notifica medesima, tanto più quando sussista un collegamento obiettivo con il destinatario, come in tesi, nel caso, la circostanza per cui si tratti del precedente indirizzo del procuratore di prime cure della parte appellata (cfr. Cass., 09/03/2018, n. 5663, che indica rientrare nel caso di nullità sanabile con la costituzione della controparte ovvero con l’ordine di rinnovo, anche l’ipotesi di assenza di collegamento); - la censura non prospetta la mancata iscrizione a ruolo dell’appello oggetto della previa notifica – e infatti il procedimento della Corte di appello è del ruolo del 2014, anno del primo tentativo di notifica, non del 2015 – sicché si rientra nella fattispecie della nullità suscettibile, sempre in generale, di rinnovazione impediente la decadenza ex art. 291 cod. proc. civ., qualora non effettuata spontaneamente dalla parte; - al contempo, il termine ex art. 327, cod. proc . civ., allegandosi la mancata notifica della sentenza da impugnare, era di un anno, con l’aggiunta della c.d. sospensione feriale dei termini, e non di sei mesi, avendo avuto inizio, il giudizio, con il ricorso davanti al giudice amministrativo che poi ha declinato la giurisdizione in favore di quello ordinario, sicché il primo tentativo di notifica era nei termini: infatti, il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass., Sez.

U., 27/10/2020, n. 23599); - e però, ciò posto, va ribadito che: a)in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi – appreso dell'esito negativo – per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, come nel caso non avvenuto (Cass., Sez.

U., 15/07/2016, n. 14594, e succ. conf., ad es.

Cass., 21/08/2020, n. 17577); b)al contempo, la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata – pacificamente – presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, non è comunque suscettibile di riattivazione e dunque di conservazione degli effetti, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati (cfr., su tale specifico punto, Cass., 27/06/2019, n. 17336; conf.

Cass., 28/10/2020, n. 23760; cfr. anche Cass., 04/03/2022, n. 7180, richiamata da parte ricorrente in memoria, in cui si riafferma che, nell’ipotesi, la notifica al precedente recapito è priva di ogni effetto giuridico); ne deriva la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, dovendo dichiararsi inammissibile per tardività l’appello; P.Q.M.

La Corte, in accoglimento per quanto di ragione dei primi quattro motivi, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando l’improseguibilità del giudizio per inammissibilità dell’appello.

Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13928/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6900/2019 depositata il13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal ConsiglierePAOLO PORRECA. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di sette motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 6900 del 2019 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - il 13 marzo 2001 aveva presentato domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della legge n. 488 del 1992 in relazione a un programma d’investimenti per la realizzazione di una struttura alberghiera; - il Ministero dello sviluppo economico aveva ammesso la domanda al contributo parziale; - il 12 aprile 2001 aveva acquistato l’immobile coinvolto, e il 16 maggio 2001 aveva appaltato i relativi lavori di edilizia; - il 16 novembre 2006 il Ministero aveva comunicato la revoca motivata con la risultanza di spese anteriori alla domanda di contributo, con conseguente violazione del d.m. di settore 14 luglio 2000; - la deducente aveva proposto ricorso al giudice amministrativo che aveva declinato la giurisdizione, con conseguente riassunzione davanti al giudice ordinario; - il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del residuo del contributo versato e connessa dichiarazione di legittimo trattenimento di quest’ultimo, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - il gravame era tempestivo a fronte di un’iniziale notif ica invalidamente indirizzata presso la precedente sede dello studio legale che aveva assistito la deducente in primo grado, e poi perfezionato con altra notifica effettuata, con esito positivo, sia pure dopo lo spirare del termine per impugnare; - nel merit o lo stesso appello era fondato, poiché vi erano state spese anteriori all’inizio del programma d’investimento sovvenzionato, dunque in violazione dei d.m. settoriali 14 luglio 2000 e 13 novembre 2000, conformi alla decisione in materia dell’Unione europea del 12 luglio 2000, che aveva limitato l’ammissibilità degli aiuti in parola solo in correlazione a spese inerenti a programmi avviati dopo la presentazione della domanda; resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 330, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare tardivo l’appello notificato il 26 maggio 2015 a fronte della pubblicazione della sentenza gravata, non notificata, avvenuta il 19 settembre 2013, con conseguente passaggio in giudicato il 20marzo 2014; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325, 327, 330, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la notifica dell’appello precedente a quella perfezionata non poteva avere, in uno a quest’ultima, effetto sanante, poiché era inesistente in quanto indirizzata al vecchio indirizzo del difensore e procuratore della parte attrice in primo grado, essendo onere dell’impugnante verificare, come possibile, il corretto indirizzo al momento della notifica stessa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare che la prima notifica era stata inviata il 20 marzo 2014 e non il 19 marzo 2014 come affermato nella decisione di secondo grado, sicché la sentenza del Tribunale era passata comunque in cosa giudicata; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 157, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la costituzione della deducente in secondo grado, avvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, non poteva avere effetto sanante; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che nell’atto di appello era stata trasposta una sentenza diversa da quella di primo grado, e, nella mancanza della premessa fattuale essenziale, la formulazione dei motivi era stata astratta, in particolare facendo riferimento generico alle «spese antecedenti alla data della domanda»; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il Ministero non aveva provato, come avrebbe dovuto avendo riguardo al fatto costitutivo della pretesa di revoca, che il programma ammesso al contributo era stato iniziato prima del 13 marzo 2001, tenuto altresì conto della circostanza, la quale avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento istruttorio, per cui le spese, riguardanti prestazioni di professionisti, non erano riconducibili all’avvio del progetto e, in particolare, a un’attività preliminare e propedeutica allo stesso, posto che l’acquisto dell’immobile era stato perfezionato il 12 aprile 2001 e nessun intervento avrebbe potuto essere precedente, afferendo, il programma, all’acquisizione del cespite, alla sua ristrutturazione, arredo e allestimento; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, legge n. 488 del 1992, 4, 8, d.m. n. 527 del 1995, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la norma regolamentare richiamata, attuativa di quella primaria parimenti evocata, non considerava le spese ritenute inammissibili quale causa di revoca, e anzi qualificava ammissibili quelle afferenti alla progettazione e direzione dei lavori; Rilevato che i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; secondo la giurisprudenza di questa Corte: - in generale, l’inesistenza della notificazione è fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto, alla sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511, Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916), e dunque, viceversa, la stessa non può ritenersi integrata dalla diversità del luogo d’indirizzo della notifica medesima, tanto più quando sussista un collegamento obiettivo con il destinatario, come in tesi, nel caso, la circostanza per cui si tratti del precedente indirizzo del procuratore di prime cure della parte appellata (cfr. Cass., 09/03/2018, n. 5663, che indica rientrare nel caso di nullità sanabile con la costituzione della controparte ovvero con l’ordine di rinnovo, anche l’ipotesi di assenza di collegamento); - la censura non prospetta la mancata iscrizione a ruolo dell’appello oggetto della previa notifica – e infatti il procedimento della Corte di appello è del ruolo del 2014, anno del primo tentativo di notifica, non del 2015 – sicché si rientra nella fattispecie della nullità suscettibile, sempre in generale, di rinnovazione impediente la decadenza ex art. 291 cod. proc. civ., qualora non effettuata spontaneamente dalla parte; - al contempo, il termine ex art. 327, cod. proc . civ., allegandosi la mancata notifica della sentenza da impugnare, era di un anno, con l’aggiunta della c.d. sospensione feriale dei termini, e non di sei mesi, avendo avuto inizio, il giudizio, con il ricorso davanti al giudice amministrativo che poi ha declinato la giurisdizione in favore di quello ordinario, sicché il primo tentativo di notifica era nei termini: infatti, il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass., Sez. U., 27/10/2020, n. 23599); - e però, ciò posto, va ribadito che: a)in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi – appreso dell'esito negativo – per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, come nel caso non avvenuto (Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, e succ. conf., ad es. Cass., 21/08/2020, n. 17577); b)al contempo, la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata – pacificamente – presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, non è comunque suscettibile di riattivazione e dunque di conservazione degli effetti, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati (cfr., su tale specifico punto, Cass., 27/06/2019, n. 17336; conf. Cass., 28/10/2020, n. 23760; cfr. anche Cass., 04/03/2022, n. 7180, richiamata da parte ricorrente in memoria, in cui si riafferma che, nell’ipotesi, la notifica al precedente recapito è priva di ogni effetto giuridico); ne deriva la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, dovendo dichiararsi inammissibile per tardività l’appello; P.Q.M. La Corte, in accoglimento per quanto di ragione dei primi quattro motivi, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando l’improseguibilità del giudizio per inammissibilità dell’appello. Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese di
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