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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 26433/2026

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ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2026 del Tribunale di Crotone"-I dirli A Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 12 marzo 2026, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui all'art. 30, lett. a) L. 157/92.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa lamenta che il giudice è pervenuto ad una sentenza di condanna senza vagliare le ipotesi alternative.

Si sottolinea che: 1) non vi è prova che i volatili siano stati abbattuti dal [OSCURATO:PERSONA]; 2) i volatili sono stati rinvenuti in due sacchetti sotto il sedile del conducente, mentre l'odierno imputato era seduto lato passeggero; 3) non vi è prova che i due sacchetti appartenessero ai due occupanti, non potendosi escludere che entrambi i sacchetti fossero del conducente; 4) l'abbigliamento e il possesso di un fucile (legalmente detenuto) non provano l'avvenuto sparo verso specie protette e in periodi non ye/consentiti da parte del passeggero.

Secondo la difesa non vi sono elementi per ritenere il concorso di persone nel reato.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad una rivalutazione degli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA].

4. Il difensore ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ribadendo i motivi posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che attiene alla responsabilità dell'imputato.

Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 34403 del 28/6/2024; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite.

In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite.

Resta perciò esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380, 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).

Il giudice, con motivazione che si sottrae a censure di legittimità, ha chiarito su quali elementi ha dedotto il concorso dell'imputato nel reato contestato e, in particolare, ha sottolineato l'irrilevanza che l'avifauna abbattuta sia stata rinvenuta sotto il sedile lato guida del coimputato, atteso che pure il [OSCURATO:PERSONA] era vestito da cacciatore ed era munito di apposite cartucce.

Inoltre, il giudice valorizza la circostanza che i sacchetti contenenti tordi e merli, di cui era vietata la caccia in quel periodo, erano due (all'interno dello stesso sacchetto era presente 2un altro sacchetto di nylon della medesima tipologia contenente parimenti tordi e merli), verosimilmente appartenenti ai due imputati.

Si sottolinea anche che, al momento del controllo, l'imputato non ha mai reso dichiarazioni spontanee né ha giustificato la presenza dell'avifauna attribuendola al solo conducente dell'autovettura, non consentendo una diversa ricostruzione dei fatti.

Deve essere ribadito che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 — 02; Sez. 1, n. 22074 del 21/4/2026).

Nel caso in esame, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, in quanto volte a suggerire differenti valutazioni di merito estranee al sindacato del giudizio di legittimità e perché mirano ad una valutazione parcellizzata degli indizi, che invece devono essere letti nella loro unitarietà, in assenza di ipotesi alternative che abbiano trovato un minimo riscontro.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2026 del Tribunale di Crotone"-I dirli A Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 12 marzo 2026, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui all'art. 30, lett. a) L. 157/92. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa lamenta che il giudice è pervenuto ad una sentenza di condanna senza vagliare le ipotesi alternative. Si sottolinea che: 1) non vi è prova che i volatili siano stati abbattuti dal [OSCURATO:PERSONA]; 2) i volatili sono stati rinvenuti in due sacchetti sotto il sedile del conducente, mentre l'odierno imputato era seduto lato passeggero; 3) non vi è prova che i due sacchetti appartenessero ai due occupanti, non potendosi escludere che entrambi i sacchetti fossero del conducente; 4) l'abbigliamento e il possesso di un fucile (legalmente detenuto) non provano l'avvenuto sparo verso specie protette e in periodi non ye/consentiti da parte del passeggero. Secondo la difesa non vi sono elementi per ritenere il concorso di persone nel reato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad una rivalutazione degli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il difensore ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ribadendo i motivi posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che attiene alla responsabilità dell'imputato. Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 34403 del 28/6/2024; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite. In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite. Resta perciò esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380, 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). Il giudice, con motivazione che si sottrae a censure di legittimità, ha chiarito su quali elementi ha dedotto il concorso dell'imputato nel reato contestato e, in particolare, ha sottolineato l'irrilevanza che l'avifauna abbattuta sia stata rinvenuta sotto il sedile lato guida del coimputato, atteso che pure il [OSCURATO:PERSONA] era vestito da cacciatore ed era munito di apposite cartucce. Inoltre, il giudice valorizza la circostanza che i sacchetti contenenti tordi e merli, di cui era vietata la caccia in quel periodo, erano due (all'interno dello stesso sacchetto era presente 2un altro sacchetto di nylon della medesima tipologia contenente parimenti tordi e merli), verosimilmente appartenenti ai due imputati. Si sottolinea anche che, al momento del controllo, l'imputato non ha mai reso dichiarazioni spontanee né ha giustificato la presenza dell'avifauna attribuendola al solo conducente dell'autovettura, non consentendo una diversa ricostruzione dei fatti. Deve essere ribadito che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 — 02; Sez. 1, n. 22074 del 21/4/2026). Nel caso in esame, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, in quanto volte a suggerire differenti valutazioni di merito estranee al sindacato del giudizio di legittimità e perché mirano ad una valutazione parcellizzata degli indizi, che invece devono essere letti nella loro unitarietà, in assenza di ipotesi alternative che abbiano trovato un minimo riscontro. 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. D P.Q.M
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