CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2) cod. pen. perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA] si impossessava al fine di trarne profitto di due avvitatori, uno smerigliatore ed un trapano ed altri oggetti, custoditi all'interno di un furgone, forzandone la serratura. Formula un'unica doglianza con cui lamenta il vizio di motivazione per avere il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado, sulla base di elementi equivoci, attraverso una motivazione per relationem, non motivando adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Il primo profilo introdotto, relativo al vizio di motivazione sull'accertamento della penale responsabilità dell'imputato è inammissibile per difetto di pertinenza censoria, non essendo stato fatto oggetto di critica alcuno specifico punto delle argomentazioni svolte dalla Corte, il secondo profilo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente' di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lil ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ttobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente/ Ma ra Nardin E a D OI