CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 23795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15745/2017 [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. L’[OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p .t., elett.te domic.in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 299/2017 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 14.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE Conatto di ci tazione del 16.12.2008, [OSCURATO:PERSONA] convenne i n nan zi al Tribunale di Lecce il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per accertare il suo diritto all’indennizzo per la -2- reiterazione d i vincoli espropriativi imposti su terreni di sua proprietà a decorrere dal 28.2.1982, deducendo che l’ente, in violazionedell’art. 40, co. 2, L. 1150/42 come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 179/1999, aveva operato e reiterato, con delibere succedutesi nel tempo, taluni vincoli espropriativi su detti terreni, in difetto della contestuale previsionedi indennizzo . Sicostituì il Comune, contestando la fondatezza della domanda, asserendo che la procedura effettuata era da considerarsi rispettosadei criteri fissati dalla legge e che, comunque, si era verificatala de cadenza dei vincoli espropriativi . Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 2013, accolse la domanda, ritenen do che si fosse realiz zato l’esproprio come dedotto,condannando il Comu ne convenuto al pagamento della sommadi € 37.719,12, a titolo di risarcimento dei danni , oltre interessi legali dalla irreversibile trasformazione del terreno (1982) all’effettivo soddisfo e senza il riconoscimento della rivalutazionemonetaria, atteso ch e l’importo risult ava già stato attualizzatodal c.t.u . ilComune appellò la sentenza ; r esiste tte [OSCURATO:PERSONA] orgi, proponendo asua volta appello incidentale . LaCorte d’appello , con ordinanza del 2017, dopo aver dichiarato tardivo l ’appello incidentale, accoglieva il secondo mo tivo di appello del Comune, rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA], statuendoche: a) il Tribunale aveva errato nell’accogliere una domanda risarcitor ia mai formulata , trattandosi di domanda relativaad indennizzo per reite razione del vincolo espro priativo; b)erano insussistenti i vincoli espropriativi (o sostanzialmente espropriativi)e, di conseguenza, nessun indenn izzo era dovut o; ciòin conformità de lla giurisprudenza della Corte Costituzionale edella Cassazione, a ten ore della quale i vincoli derivanti dalla zonizzazione dovevano essere qualificati non come vincoli -3- espropriativi, bensì co me vincoli conformativi, in quanto non imponevanoun sacrificio individualizzato e localizzato; c) ai fini del diritto all’indennizzo mancava anche l’ul teriore requisito dell’adozione di un atto deliberativo che formalm ente ed esplicitamenteesprimesse la volontà di reiterazione dei vincoli, dal momento che, per un verso, non vi era totale sovrapposizione tra i vincoli del P.d.F. del 19 77 e quelli del P.R.G. del 1999, e per altro verso, l’atto di reiterazione del vincolo sarebbe dovuto intervenire necessariamente entro il terminequinquennale di scadenza dei vincoli medesimi (pena la caducazionedegli stessi), mentre nel caso in esame, il PRG era stato adottato a distanza di oltre venti anni rispetto alla scadenzadei vincoli imposti dal P.d.F. GennaroMaria [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con sei motivi; ilComune di [OSCURATO:PERSONA] r esiste con controricorso. RITENUTOCHE Il primo motivo denunzia v iolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per il fatto che, escludendo la sussistenza di vincoli espropriativi, la Corte d’Appellosi è pronunciata oltre i limiti delle eccezioni proposte nelprimo e nel secondo grado di giudizio dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Alriguardo, il ricorrente si du ole che il giudice di secondo grado abbia errato laddove, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha posto alla base dell’accoglimento dell’appello l’argomento relativo alla inesistenza dei vincoli espropriativi gra vanti sui terreni dell’attore,non rilevabile d’ufficio, e che i l Comune non avrebbe mai eccepito . Inoltre, il ricorrente assume che l’eccezione è incompatibilecon le difese del Comune poiché, nella parte in cui l’ente ha affermato di non aver mai emesso alcun atto di -4- reiterazione dei vincoli espropriativi, avrebbe implicitamente ammessol’esistenza dei suddetti vincoli. Il secondo motivo denunzia v iolazione dell’a rt. 345, comma 2, c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per il fatto chela Corte d’Appe llo non ha dichiarato l’inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel gradodi appello , con le quali era stato dedotto che : a) la natura espropriativaandava riconosciuta soltanto per i vincoli gravanti sulle aree destinate a “viabilità di piano” ed a “parcheggi pubblici”;b) il ricorrente aveva omesso di presentare al Comune un’appositaistanza di riqualificazione urbanistica. Ilterzo motivo denunzia la v iolazione degli artt. 7 e 40 della L. n.1150/1942 e dell’art. 2, comma 1, della L. n. 1187/1968, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per il fatto che la Corted’Appello, in contrasto con l ’interpretazione delle suddette norme offerta dalla giurisprudenza prevalente, ha ritenuto di natura conformativa, e non espropriativa i vincoli imposti dal [OSCURATO:PERSONA] sui terreni per cui è causa. Il quarto motivo den unzia la v iolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la Corte d’Appelloaccolto l’appello del Comune , rigettando la doma nda formulata dal ricorrente , sul l’erroneo presupposto che quest’ultimoabbia domandato in giudizio l’indennizzo per le aree destinate a “verde privato”, omettendo altresì di pronunciarsi sulla domanda diretta all’accertamento della natura espropriativa dei vincoli imposti sulle aree destinate “a parcheggiopubblico”. Ilquinto motivo deduce o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la Corte d’appello con siderato la sussistenza di certificati di destinazione u rbanistica con c ui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] -5- avevaammesso e dichiarato l’esistenza di vincoli espropriativi gravantisui terreni oggetto di causa , desumibili dal PDF del 1977 (o almeno da l PRG del 1999) e , successivamen te , ininterrottamente reiterati sino al momento del rilascio dei suddetticertificati. Il sesto motivo denunzia v iolazione dell’art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non aver la Corte territoriale rilevato d’ufficio la sopravvenienza, nellemore del giudizio di primo grado, della sentenza della Corte Cost.n. 181/2011, che aveva inciso sui criteri di determinazione dell’indennitàdi espropriazione. Ilprimo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché traloro connessi, sono inf ondati . Invero, la Corte d’appello ha accolto l’impugnativa del Comune, riformando la sentenza di primogrado, ritenendo insussistenti i fatti costitutivi del diritto all’indennizzo in vocato dall’attore [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla sussistenzadi undici vincoli espropriativi - come analiticamente indicatinell’atto di citazione - introdotti dal P.d.f. del 1977 e dal P.R.G.del 1999. Inparticolare, la Corte d’appello h a ritenuto non condivisibile la tesidel ricorrente secondo la quale da tali tipologie di vincoli si desumerebbel’intenzione del Comune convenuto di prevedere l’inedificabilitàassoluta dei terreni oggetto dei medesimi vincoli, escludendo dunque che essi abbiano natura espropriativa, con ampiamotivazione non censurabile in questa sede. Neconsegue la chiara info ndatezza della doglianza in esame, a tenoredella quale la Corte territoriale, accogliendo l’appello del Comune,avrebbe escluso i vincoli espropriativi in mancanza di eccezioni impeditive sollevate dallo stesso ente, in quanto la sentenza impugnata ha rit enuto non dimostrata la domanda dell’attore sulla base della causa petendi introdotta, mentre il Comune, nella comparsa di costituzione, come allegato nel -6- controricorso (pag. 8), ne aveva chiesto i l rigetto, anche argomentandocirca l’ins ussistenza degli s tessi vincoli. Pertanto,le difese del Comune sulla questione in esame, come articolatein appello, non possono essere considerate eccezioni in senso stretto, tardivamente sollevate, ma mere dife se, in conformità del consolidato orientamento d i questa Cor te secondoil quale l e contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno naturadi mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza chel'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma v alore dinon contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità deldiritto non rilevabili dagli atti (Cass., SU ., n. 2951/16) Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sostanzialmente tra loro connessi, sono parimenti infondati . Invero,la Corte d’appello ha rigettato la domanda d’indennizzo inordine ai vincoli apposti sui terreni di proprietà del ricorrente, argomentando: dalla natura conformativa e non espropriativa dei vari vincoli, apposti con PRG del 1977 e del 1999; dalla mancanza di un atto deliber ativo di reiterazione degli stessi vincoli,atteso che il PRG del 1999 è intervenuto dopo oltre venti annidalla scadenza degli stessi vincoli. Al riguardo, va osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono -7- e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass., n. 7393/23; n. 207/20). Ora, nella specie, sui terreni oggetto di causarisultano apposti vincoli destinati a verde pubblico attrezzato e viabilità; la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, tali vincoli di natura conformativa, escludendo la ricorrenza dei presupposti dei vincoli espropriativi. Sul punto, le varie censure sono inammissibili perché dirette al riesame dei fatti, non apportando nessun elemento argomentativo utile a ribal tare l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata. In particolare, la doglianza dell’omesso esame dei richiamati certificati di destinazione urbanistica (espressa con il quinto motivo) è altresìinammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto il relativo contenuto non è stato trascritto nel motivo, né da quest’ultimo si evince un significativoe chiaro riferimento al carattere espropriativo dei vincoli in questione. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso , con moti vazione incensurabile in questa sede, la reiterazione dei vincoli e, dunque, il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo ex art. 39 dpr n. 327/2000, evidenziando che essi erano scaduti da oltre venti annialla data dell’approvazione del nuovo PRTG del 1999. Sul tema, va altresì rilevato che, s econdo l’orientamento di questa Corte, la reiterazione di vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi è legittima purché sia riconosciuta un’indennità, idonea a ripagare i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni e giudizialmente determinata secondo i criteri fissati dall'art.39 -8- del d.P.R. n. 327 del 2001, eventualmente sulla base di quanto allegato dai proprietari medesimi, ma senza pretendere la prova rigorosa del pregiudizio lamentato, che è indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico (Cass., n. 37414/22; n. 12468/18). Tuttavia, come detto, nel caso concreto, la fattispecie di cui al citato art. 39 non ricorre per la mancanza di vincoli espropriativi, considerandoche il giudice di secondo grado ha accertato, senza che sul punto sia stata formulata specifica censura,la mancata adozione di atti di reiterazione dei vincoli scaduti prima del PRG del 1999. Lespese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forf