CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 04701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di MONZA[dati) avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di fnc15 in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento saznionatorio è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024