CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncesco Malatesta, giusta procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 490/2020, depositatain data 19 novembre 2020;r.g. n. 14776/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 14776/2021Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 8685/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste hariformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede cheaveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui la ricorrente intratteneva un rapporto diconto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importopari ad € 2.200,00 disposto a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma ineffetti incassato da ignoti presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.3. Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto: a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a unadelegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandatosotteso a quello di conto corrente, ma che non consente unacompleta assimilazione con la disciplina dei titoli di creditocontenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; b) che,pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale dellamandataria andava esclusa, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggettobeneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizionigenerali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nellaquietanza la carta di identità e il certificato di attribuzione delcodice fiscale del soggetto presentatosi all’incasso, su cui nonrisultavano anomalie, verificato la concordanza dei dati anagraficicontenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sulr.g. n. 14776/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 14776/2021Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 8685/2026Data pubblicazione 07/04/2026documento di riconoscimento presentato e acquisito dalbeneficiario del codice fiscale la password e verificato la suacoincidenza con i dati presenti nel flusso del mandato elettronico,in assenza di altri elementi identificativi forniti dal disponente ilbonifico).4. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «1. Violazione e falsa applicazione dell'art.43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (LeggeAssegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensidell’art. 360, I comma n. 1. c.p.c.» deducendo la pienasussumibilità del c.d. “bonifico domiciliato” nell’alveo della LeggeAssegni.b. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione di normedi diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., intema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra leparti e in tema di regime della prova liberatoriadell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al gradodi diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilitàdella prestazione. Ulteriore profilo di nullità assoluta dellasentenza per violazione e falsa applicazione dei principiprocessuali in materia di prova – ex artt. 115 e 116 c.p.c. – manella diversa prospettiva del radicale travisamento della prova exart. 360, I comma n. 5 c.p.c.: utilizzo da parte del giudice di unaprova (più correttamente di una informazione probatoria)inesistente e mai acquisita agli atti di causa.», deducendor.g. n. 14776/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 14776/2021Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 8685/2026Data pubblicazione 07/04/2026l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo che la suacondotta sarebbe stata diligente.c. Terzo motivo: «Omesso esame, a’ sensi dell’art. 360, Icomma, n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio (lamancata produzione, da parte della Banca negoziatrice, di unacopia del documento di identità presentato dal falso prenditore almomento della riscossione) che è stato oggetto di discussione trale parti. Nullità della sentenza per omessa pronunciasull’eccezione dedotta dalla parte, a’ sensi dell’art. 360, Icomma, n. 4 c.p.c.».Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile econsolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghicontenziosi (Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 2025; Sez. 1,Ordinanza n. 26960 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n.12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024;Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si èevidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sedeespressamente si richiamano e che devono essere considerateparte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delletre censure, laddove sottendono accertamenti in fatto nondeducibili in questa sede, e la loro infondatezza, risultandol’attività posta in essere nella fattispecie da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativisociali della diligenza professionale dell’argentarius in tema diidentificazione dei beneficiari del pagamento di un bonificor.g. n. 14776/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 14776/2021Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 8685/2026Data pubblicazione 07/04/2026bancario domiciliato. La doglianza inerente al travisamento dellaprova non può trovare accoglimento, alla luce dei principiaffermati da Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, laddovel’argomentazione della ricorrente, esplicitata nella memoriaconclusiva, secondo cui il documento non sarebbe stato acquisitoe concretamente verificato è questione di fatto, su cui il giudicedi appello ha specificamente dato risposta (pag. 15), avendovalutato che tale omissione non valeva a mutare le conclusioniraggiunte in tema di obbligo di diligenza nel caso di specie, nonapparendo tale circostanza, in uno con le altre parimentivalutate, dirimente al fine di dimostrare il dedottoinadempimento.2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere aPoste [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellor.g. n. 14776/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 14776/2021Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 8685/2026Data pubblicazione 07/04/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 14776/2021Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]