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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42379/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lidato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato lamentando la violazione di legge; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha riservato la facoltà di ricorso ai soli difensori iscritti nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, escludendo che l'impugnativa possa essere proposta personalmente dall'interessato; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ,t\ [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente (Anto ttembre) ([OSCURATO:PERSONA] ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lidato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato lamentando la violazione di legge; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha riservato la facoltà di ricorso ai soli difensori iscritti nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, escludendo che l'impugnativa possa essere proposta personalmente dall'interessato; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ,t\ [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente (Anto ttembre) ([OSCURATO:PERSONA] ri
Sentenza Cassazione n. 42379/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris