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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 26364/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10005/2019 R.G. prgposto da Alfredo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difese dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliat - presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già ALLEANZt, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvoc . :1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, domiciliata press: lo studio del primo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - 122, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

L Ambrosi nonché Loredana VANACORE; - intimata - avverso la sentenza n. 1444 del 2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva ingiunto - assieme a [OSCURATO:PERSONA] (per aver sottoscritto entrambi polizza fideiussoria in data 7 aprile 2004 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggi H.I.B.) e alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, come debitrice principale (società di cui il De LISE è risultato socio e proprietario) il pagamento di euro 30.000,00, per i canoni scaduti e non pagati da quest'ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile sito in Brescia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, con condanna a rifondere le spese di lite del grado nei confronti degli appellati [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di gravame.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., le altre due parti intimate non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria. 1 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo rubricato "Art. 360, co. 1, n. 4 - Nullità della sentenza: omessa pronuncia sull'eccezione di mancata prova del fatto contestato che costituisce il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla data di quietanza di pagamento (21/06/2010)", il ricorrente reitera l'eccezione sulla mancata prova del pagamento - che l'assicurazione assume di aver effettuato il 18 maggio 2006 - come totalmente ignorata dal tribunale (oggetto del motivo di ricorso in appello), a conforto della quale aveva allegato una quietanza di pagamento del 21 giugno 2010; sostiene altresì che altre circostanze smentirebbero la data del pagamento: l'istanza di fallimento del 31 maggio 2006, presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con cui dichiarava il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2005 - gennaio 2006; la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] che si riconosceva debitrice dei canoni scaduti, senza eccepire l'avvenuto pagamento dei canoni da parte della assicurazione, offrendo banco iudicis, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa, la somma di euro 35.700,00; l'accettazione della somma da [OSCURATO:PERSONA], senza dichiarare di essere stata già pagata dalla assicurazione e senza di trattenerla a titolo diverso; evidenzia la decisività del fatto del pagamento avvenuto il 21 giugno 2010 come da quietanza, sia con riferimento al difetto dei presupposti per l'esercizio dell'azione (in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato dalla debitrice principale quattro ann n prima) sia in relazione alla scadenza del contratto di assicurazione (fiata al 30 aprile 2010). 2 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. Con il secondo motivo rubricato "Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei principi generali attinenti le garanzie autonome ed il contratto di fideiussione - errata qualificazione del fatto (artt. 1362, 1936. 1945 c. c.); Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali attinenti alle garanzie autonome (art. 1322 c.c. comma 2), violazione delle norme di interpretazione del contratto (art.1362 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione in relazione all'eccezione di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza della garanzia (artt.112 e 132 c.p.c., art. 111 co. 5 Cost.)", il ricorrente lamenta il rigetto del secondo motivo di appello da parte della Corte territoriale, con cui veniva contestata la natura di contratto autonomo di garanzia operata dal giudice di prime cure del contratto di fideiussione de quo, in difformità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U. n. 3947 del 2010) e osserva che "in ogni caso" quand'anche si volesse ritenere il medesimo contratto come contratto autonomo di garanzia, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di pagamento oltre il termine di efficacia della polizza in quanto eccezione relativa allo stesso impegno di garanzia sottoscritto dall'odierno ricorrente (richiama in proposito, tra i precedenti, Cass. n. 31956 del 2018).

3. Si duole, inoltre, con il terzo motivo, della violazione delrArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza o del procedimento con riferimento al vizio di motivazione (motivazione apparente o errata) in relazione al terzo motivo di appello avente ad oggetto l'exceptio doli generalis (artt. 115 e 116 c.p.c.); Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa dei principi generali l'eccezione di dolo e l'esecuzione del contratto secondo buona fede (error iudicando con riferimento ai principi generali ed all'art 1375 c.c.)" in quanto 3CC 10.05.22 i n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso l'esame anche del terzo motivo di appello avente ad oggetto l'exceptio doli generalis e, nel ritenere insussistente l'eccezione, avrebbe motivato in modo meramente apparente e dato un'errata valutazione delle prove in relazione alle prove documentali e al contegno processuale dell'opposta.

Deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi generali riguardanti l'eccezione di dolo per non aver ritenuto la condotta dell'assicurazione contraria a buona fede, nonostante questa avesse effettuato un pagamento in assenza dei presupposti e avesse agito in giudizio deducendo circostanze non rispondenti al vero.

4. Lamenta, infine, con il quarto motivo, la violazione dellmArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza o de/procedimento con riferimento al vizio di motivazione (motivazione apparente o errata) in relazione al quinto motivo di appello avente ad oggetto la duplicazione di pagamento e la richiesta di manleva (artt. 112 c.p.c. e art. 111 co. 5 Cost.), nonché con riferimento alla mancata valutazione di una prova documentale offerta (art.2697 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa di norme di diritto, in relazione agli artt. 2697, 1193 e 1195 c.c., 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'imputazione di pagamento" e in particolare, il ricorrente denuncia la motivazione apparente resa dalla Corte di appello sul quinto motivo di appello (con cui l'odierno ricorrente chiedeva, con domanda subordinata, di essere manlevato dalla [OSCURATO:PERSONA], in caso di condanna nei confronti dell'assicurazione) posto che l'opponente non aveva dimostrato il pagamento di Euro 37.500,00, avvenuto a saldo e stralcio di ulteriori crediti.

Lamenta altresì l'omessa pronuncia sulla sussistenza dell'eccepita duplicazione del pagamento.

5. Il primo motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è in parte inammissibile e in parte infondato. 4 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

5.1. In primo luogo, esso è inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso esame di un fatto.

Trova applicazione, nel caso di specie, l'esclusione - prevista dall'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. - della possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 stesso codice, vertendosi in ipotesi di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado (c.d.

"doppia conforme").

Al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

"doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.18/12/2014, n. 26860).

5.2. Inoltre, va rammentato che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 - non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, non una "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U, 5 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761).

Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta").

Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame - ovvero le circostanze addotte che smentirebbero la data del pagamento assenta mente effettuato il 18 maggio 2006 da parte della Assicurazione e cioè: la quietanza di pagamento del 21 giugno 2010; l'istanza di fallimento del 31 maggio 2006 presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con cui dichiarava il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2005 - gennaio 2006, la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] che si riconosceva debitrice dei canoni scaduti, senza eccepire l'avvenuto pagamento dei canoni da parte della assicurazione, offrendo banco iudicis a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa la somma di euro 35.700,00, l'accettazione della somma da [OSCURATO:PERSONA], senza rilevare di essere stata già pagata dalla assicurazione e senza dichiarare di trattenerla a titolo diverso cfr. pagg. 9 e 14 del ricorso-, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementi istruttori che, come veduto, non integrano, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di 6 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U n. 34476 del 27/12/2019, in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021) non è meritevole di accoglimento.

Neppure è fondata la censura di nullità della sentenza o del procedimento, posto che la Corte di appello - lungi dall'aver considerato o motivato in modo anomalo in merito alle circostanze lamentate dal ricorrente - ha dato invece ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto fondata la tesi di parte appellante (odierno ricorrente).

In primo luogo, ha evidenziato che l'eccezione circa il preteso pagamento da parte del debitore principale «è inopponibile all'Assicurazione, come correttamente rilevato dal Tribunale" in ragione dellmAppendice di dichiarazione di coobbligazione" sottoscritta dalle parti con l'«espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale» (sentenza impugnata in motivazione pag. 15).

In secondo luogo, quanto alla somma di Euro 35.700,00 offerta banco judicis da [OSCURATO:SOCIETA] in data 6.12.2006, ha accertato che essa fu accettata da [OSCURATO:PERSONA] «non già a saldo e a stralcio dell'ingente credito vantato, ma quale condizione per ritirare l'istanza di fallimento» (sentenza impugnata in motivazione pag. 16).

Infine, la Corte territoriale ha acclarato «la mancata dimostrazione da parte dell'appellante dell'eccepito pagamento e della conseguente estinzione dell'obbligazione principale» (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16).

Pertanto, il fatto di cui si lamenta l'omesso esame, non è all'evidenza decisivo né se considerato autonomamente né se posto in correlazione con gli altri elementi indiziari indicati e la censura prospettata di nullità della motivazione risulta anche b - rispetto alla stessa motivazione resa dalla Corte di appello che ha concluso nel ritenere la mancata prova di quanto dal De lisi sostenuto. 7 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

6. Parimenti in parte inammissibile e in parte infondato è il secondo motivo riguardo a entrambi i profili di censura prospettati.

6.1. Prima di esaminare il primo profilo attinente alla lamentata violazione di norme di diritto e dei principi generali attinenti le garanzie autonome ed il contratto di fideiussione, il Collegio ritiene di correggere ai sensi dell'art. 384 ultimo comma c.p.c. la motivazione della Corte di appello che è errata -sebbene il dispositivo risulti conforme a diritto, nel punto in cui ha ritenuto inapplicabile la tutela consumeristica ad un contratto di fideiussione affermando che «per giurisprudenza consolidata, si deve far riferimento al requisito soggettivo della obbligazione principale, ossia alla obbligazione garantita, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita (Cass. 24846/2016; 16287/2016 e n. 25212/11, n. 314/01)» (pag. 12-13 della sentenza impugnata).

In proposito, questa Corte ha superato tale orientamento con l'espressione del principio secondo cui se la fideiussione è stipulata da un privato, per ragioni estranee ad una propria attività professionale, si applica la disciplina del codice del consumo e non quella prevista per il contratto garantito, ove questo sia stipulato da professionista; in sostanza, il fideiussore, persona fisica, non è professionista di riflesso, ossia non è da considerarsi tale solo perché lo è il debitore garantito gass.

Sez. 3 03/12/2020 n.27618; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del / - -5, 16/01/2020(Rv. 656803 - 01);ltass.

Sez. 3 13/12/2018 n. 322251

6.2. Venendo al profilo di censura sollevato, esso è inammissibile in quanto il ricorrente, solo formalmente evoca norme di diritto in tema di interpretazione del contratto e di eccezioni opponibili nel contratto di fideiussione ma chiede, nella sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale mentre quest'ultima ha ritenuto con adeguata e esaustiva 8 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi motivazione superate le argomentazioni critiche riproposte con il ricorso per cassazione dall'allora appellante [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la Corte di appello in ordine alla natura di contratto autonomo di garanzia del negozio intercorso tra le parti, ha esaustivamente posto a raffronto le censure del ricorrente con quanto testualmente previsto nell'Appendice di dichiarazione di coobbligazione" contenente la clausola di pagamento "in qualunque momento ed a semplice richiesta (...) senza alcuna eccezione" nonché «l'espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (regola essenziale nella fideiussione ai sensi dell'art. 1945 c.c.)».

La Corte territoriale ha pure esaminato l'eccezione di pagamento osservando che «In ogni caso, la tesi dell'appellante secondo la quale il pagamento del 6.12.2006 sarebbe avvenuto a saldo e a stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal contratto di locazione (così estinguendo l'obbligazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., debitrice principale), risulta smentita per tabulas»; difatti dall'esame dell'istanza di fallimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA]. veniva indicato nell'importo complessivo di Euro 358,622,00, concludendo pertanto che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accettato soltanto quale condizione per ritirare l'stanza di fallimento (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 15-16 e pag. 21).

6.3. Passando ad esaminare il secondo profilo di censura, nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione, esso è infondato come correttamente ha osservato anche parte controricorrente.

In particolare, come veduto, il ricorrente si duole del mancato esame della circostanza che il pagamento sarebbe stato effettuato dal garante dopo la scadenza della garanzia e, sul punto, vice versa, la Corte territoriale ha statuito in modo chiaro ed esauriente ponendo espressamente in luce l'infondatezza di tale doglianza, affermando che a fronte di un credito 9 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi complessivo « indicato in Euro 358.622,00 (...)»la stessa [OSCURATO:SOCIETA].

«aveva promosso ben due azioni esecutive, entrambe con esito negativo» (v. sentenza impugnata, in motivazione, rispettivamente, pagg. 15 e 19).

7. Risultano in parte inammissibili e in parte infondati anche i motivi di ricorso terzo e quarto, come sopra in sintesi riassunti, che per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente scrutinati.

7.1. È inammissibile la denuncia di violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto evocate in tutti e due i motivi poiché il ricorrente chiede in sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale mentre quest'ultima ha ritenuto con adeguata e esaustiva motivazione superate le argomentazioni critiche dell'allora appellante.

In particolare, in merito alla asserita violazione del canone dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, la Corte di appello espressamente ha ritenuto che l'eccezione circa il preteso pagamento e la data dello stesso non sia idonea ad integrare l'exceptio lamentata, non avendo il garante dimostrato la natura fraudolenta o abusiva del beneficiario della garanzia (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16).

In ordine alla imputazione del pagamento, la Corte con motivazione chiara e sopra meglio riportata ha ritenuto il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto quale condizione per ritirare l'stanza di fallimento (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16 e pag. 21).

7.2. Gli stessi motivi sono poi infondati nella parte in cui lamentano la nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione quanto all'exceptio doli generalis; insiste l'odierno ricorrente nel sostenere che la Compagnia di assicurazioni avrebbe effettuato il pagamento nel giugno 2010 allorquando la polizza aveva perso efficacia e agito poi in via monitorio, asserendo di aver effettuato il pagamento 4 anni prima.

La tesi 10 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi del ricorrente, come veduto, è stata ritenuta sfornita di prova dalla Corte di appello e questi non offre alcun elemento che valga a porre in discussione l'accertamento compiuto dal giudice di merito.

Infine, in ordine alla censura con cui il ricorrente si duole del rigetto della domanda di manleva, svolta in via subordinata dal predetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essa ancora una volta si infrange su quanto motivato dalla Corte di appello in merito alla rinuncia che [OSCURATO:PERSONA] espresse a verbale di udienza del 6 dicembre 2006 ove si limita a rinunciare all'istanza di fallimento senza ulteriori precisazioni, non manifestando alcuna volontà di accettare detto importo quale transazione tombale a saldo e stralcio.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore delle parti intimate non avendo esse svolto difese nel giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida u dI nell'importo complessivo di Euro 4.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori A. ,gc. • Ai sensi dell'art. 13 com a 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10005/2019 R.G. prgposto da Alfredo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difese dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliat - presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già ALLEANZt, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvoc . :1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, domiciliata press: lo studio del primo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - 122, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. L Ambrosi nonché Loredana VANACORE; - intimata - avverso la sentenza n. 1444 del 2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva ingiunto - assieme a [OSCURATO:PERSONA] (per aver sottoscritto entrambi polizza fideiussoria in data 7 aprile 2004 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggi H.I.B.) e alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, come debitrice principale (società di cui il De LISE è risultato socio e proprietario) il pagamento di euro 30.000,00, per i canoni scaduti e non pagati da quest'ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile sito in Brescia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, con condanna a rifondere le spese di lite del grado nei confronti degli appellati [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di gravame. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., le altre due parti intimate non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. 1 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo rubricato "Art. 360, co. 1, n. 4 - Nullità della sentenza: omessa pronuncia sull'eccezione di mancata prova del fatto contestato che costituisce il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla data di quietanza di pagamento (21/06/2010)", il ricorrente reitera l'eccezione sulla mancata prova del pagamento - che l'assicurazione assume di aver effettuato il 18 maggio 2006 - come totalmente ignorata dal tribunale (oggetto del motivo di ricorso in appello), a conforto della quale aveva allegato una quietanza di pagamento del 21 giugno 2010; sostiene altresì che altre circostanze smentirebbero la data del pagamento: l'istanza di fallimento del 31 maggio 2006, presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con cui dichiarava il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2005 - gennaio 2006; la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] che si riconosceva debitrice dei canoni scaduti, senza eccepire l'avvenuto pagamento dei canoni da parte della assicurazione, offrendo banco iudicis, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa, la somma di euro 35.700,00; l'accettazione della somma da [OSCURATO:PERSONA], senza dichiarare di essere stata già pagata dalla assicurazione e senza di trattenerla a titolo diverso; evidenzia la decisività del fatto del pagamento avvenuto il 21 giugno 2010 come da quietanza, sia con riferimento al difetto dei presupposti per l'esercizio dell'azione (in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato dalla debitrice principale quattro ann n prima) sia in relazione alla scadenza del contratto di assicurazione (fiata al 30 aprile 2010). 2 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. Con il secondo motivo rubricato "Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei principi generali attinenti le garanzie autonome ed il contratto di fideiussione - errata qualificazione del fatto (artt. 1362, 1936. 1945 c. c.); Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali attinenti alle garanzie autonome (art. 1322 c.c. comma 2), violazione delle norme di interpretazione del contratto (art.1362 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione in relazione all'eccezione di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza della garanzia (artt.112 e 132 c.p.c., art. 111 co. 5 Cost.)", il ricorrente lamenta il rigetto del secondo motivo di appello da parte della Corte territoriale, con cui veniva contestata la natura di contratto autonomo di garanzia operata dal giudice di prime cure del contratto di fideiussione de quo, in difformità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U. n. 3947 del 2010) e osserva che "in ogni caso" quand'anche si volesse ritenere il medesimo contratto come contratto autonomo di garanzia, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di pagamento oltre il termine di efficacia della polizza in quanto eccezione relativa allo stesso impegno di garanzia sottoscritto dall'odierno ricorrente (richiama in proposito, tra i precedenti, Cass. n. 31956 del 2018). 3. Si duole, inoltre, con il terzo motivo, della violazione delrArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza o del procedimento con riferimento al vizio di motivazione (motivazione apparente o errata) in relazione al terzo motivo di appello avente ad oggetto l'exceptio doli generalis (artt. 115 e 116 c.p.c.); Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa dei principi generali l'eccezione di dolo e l'esecuzione del contratto secondo buona fede (error iudicando con riferimento ai principi generali ed all'art 1375 c.c.)" in quanto 3CC 10.05.22 i n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso l'esame anche del terzo motivo di appello avente ad oggetto l'exceptio doli generalis e, nel ritenere insussistente l'eccezione, avrebbe motivato in modo meramente apparente e dato un'errata valutazione delle prove in relazione alle prove documentali e al contegno processuale dell'opposta. Deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi generali riguardanti l'eccezione di dolo per non aver ritenuto la condotta dell'assicurazione contraria a buona fede, nonostante questa avesse effettuato un pagamento in assenza dei presupposti e avesse agito in giudizio deducendo circostanze non rispondenti al vero. 4. Lamenta, infine, con il quarto motivo, la violazione dellmArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza o de/procedimento con riferimento al vizio di motivazione (motivazione apparente o errata) in relazione al quinto motivo di appello avente ad oggetto la duplicazione di pagamento e la richiesta di manleva (artt. 112 c.p.c. e art. 111 co. 5 Cost.), nonché con riferimento alla mancata valutazione di una prova documentale offerta (art.2697 c.c.); Art. 360, co. 1, n. 3 - Violazione e/o falsa di norme di diritto, in relazione agli artt. 2697, 1193 e 1195 c.c., 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'imputazione di pagamento" e in particolare, il ricorrente denuncia la motivazione apparente resa dalla Corte di appello sul quinto motivo di appello (con cui l'odierno ricorrente chiedeva, con domanda subordinata, di essere manlevato dalla [OSCURATO:PERSONA], in caso di condanna nei confronti dell'assicurazione) posto che l'opponente non aveva dimostrato il pagamento di Euro 37.500,00, avvenuto a saldo e stralcio di ulteriori crediti. Lamenta altresì l'omessa pronuncia sulla sussistenza dell'eccepita duplicazione del pagamento. 5. Il primo motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è in parte inammissibile e in parte infondato. 4 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.1. In primo luogo, esso è inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso esame di un fatto. Trova applicazione, nel caso di specie, l'esclusione - prevista dall'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. - della possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 stesso codice, vertendosi in ipotesi di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"). Al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.18/12/2014, n. 26860). 5.2. Inoltre, va rammentato che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 - non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, non una "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 5 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761). Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta"). Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame - ovvero le circostanze addotte che smentirebbero la data del pagamento assenta mente effettuato il 18 maggio 2006 da parte della Assicurazione e cioè: la quietanza di pagamento del 21 giugno 2010; l'istanza di fallimento del 31 maggio 2006 presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con cui dichiarava il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo settembre 2005 - gennaio 2006, la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] che si riconosceva debitrice dei canoni scaduti, senza eccepire l'avvenuto pagamento dei canoni da parte della assicurazione, offrendo banco iudicis a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa la somma di euro 35.700,00, l'accettazione della somma da [OSCURATO:PERSONA], senza rilevare di essere stata già pagata dalla assicurazione e senza dichiarare di trattenerla a titolo diverso cfr. pagg. 9 e 14 del ricorso-, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementi istruttori che, come veduto, non integrano, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di 6 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del 27/12/2019, in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021) non è meritevole di accoglimento. Neppure è fondata la censura di nullità della sentenza o del procedimento, posto che la Corte di appello - lungi dall'aver considerato o motivato in modo anomalo in merito alle circostanze lamentate dal ricorrente - ha dato invece ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto fondata la tesi di parte appellante (odierno ricorrente). In primo luogo, ha evidenziato che l'eccezione circa il preteso pagamento da parte del debitore principale «è inopponibile all'Assicurazione, come correttamente rilevato dal Tribunale" in ragione dellmAppendice di dichiarazione di coobbligazione" sottoscritta dalle parti con l'«espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale» (sentenza impugnata in motivazione pag. 15). In secondo luogo, quanto alla somma di Euro 35.700,00 offerta banco judicis da [OSCURATO:SOCIETA] in data 6.12.2006, ha accertato che essa fu accettata da [OSCURATO:PERSONA] «non già a saldo e a stralcio dell'ingente credito vantato, ma quale condizione per ritirare l'istanza di fallimento» (sentenza impugnata in motivazione pag. 16). Infine, la Corte territoriale ha acclarato «la mancata dimostrazione da parte dell'appellante dell'eccepito pagamento e della conseguente estinzione dell'obbligazione principale» (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16). Pertanto, il fatto di cui si lamenta l'omesso esame, non è all'evidenza decisivo né se considerato autonomamente né se posto in correlazione con gli altri elementi indiziari indicati e la censura prospettata di nullità della motivazione risulta anche b - rispetto alla stessa motivazione resa dalla Corte di appello che ha concluso nel ritenere la mancata prova di quanto dal De lisi sostenuto. 7 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Parimenti in parte inammissibile e in parte infondato è il secondo motivo riguardo a entrambi i profili di censura prospettati. 6.1. Prima di esaminare il primo profilo attinente alla lamentata violazione di norme di diritto e dei principi generali attinenti le garanzie autonome ed il contratto di fideiussione, il Collegio ritiene di correggere ai sensi dell'art. 384 ultimo comma c.p.c. la motivazione della Corte di appello che è errata -sebbene il dispositivo risulti conforme a diritto, nel punto in cui ha ritenuto inapplicabile la tutela consumeristica ad un contratto di fideiussione affermando che «per giurisprudenza consolidata, si deve far riferimento al requisito soggettivo della obbligazione principale, ossia alla obbligazione garantita, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita (Cass. 24846/2016; 16287/2016 e n. 25212/11, n. 314/01)» (pag. 12-13 della sentenza impugnata). In proposito, questa Corte ha superato tale orientamento con l'espressione del principio secondo cui se la fideiussione è stipulata da un privato, per ragioni estranee ad una propria attività professionale, si applica la disciplina del codice del consumo e non quella prevista per il contratto garantito, ove questo sia stipulato da professionista; in sostanza, il fideiussore, persona fisica, non è professionista di riflesso, ossia non è da considerarsi tale solo perché lo è il debitore garantito gass. Sez. 3 03/12/2020 n.27618; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del / - -5, 16/01/2020(Rv. 656803 - 01);ltass. Sez. 3 13/12/2018 n. 322251 6.2. Venendo al profilo di censura sollevato, esso è inammissibile in quanto il ricorrente, solo formalmente evoca norme di diritto in tema di interpretazione del contratto e di eccezioni opponibili nel contratto di fideiussione ma chiede, nella sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale mentre quest'ultima ha ritenuto con adeguata e esaustiva 8 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi motivazione superate le argomentazioni critiche riproposte con il ricorso per cassazione dall'allora appellante [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte di appello in ordine alla natura di contratto autonomo di garanzia del negozio intercorso tra le parti, ha esaustivamente posto a raffronto le censure del ricorrente con quanto testualmente previsto nell'Appendice di dichiarazione di coobbligazione" contenente la clausola di pagamento "in qualunque momento ed a semplice richiesta (...) senza alcuna eccezione" nonché «l'espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (regola essenziale nella fideiussione ai sensi dell'art. 1945 c.c.)». La Corte territoriale ha pure esaminato l'eccezione di pagamento osservando che «In ogni caso, la tesi dell'appellante secondo la quale il pagamento del 6.12.2006 sarebbe avvenuto a saldo e a stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal contratto di locazione (così estinguendo l'obbligazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., debitrice principale), risulta smentita per tabulas»; difatti dall'esame dell'istanza di fallimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA]. veniva indicato nell'importo complessivo di Euro 358,622,00, concludendo pertanto che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accettato soltanto quale condizione per ritirare l'stanza di fallimento (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 15-16 e pag. 21). 6.3. Passando ad esaminare il secondo profilo di censura, nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione, esso è infondato come correttamente ha osservato anche parte controricorrente. In particolare, come veduto, il ricorrente si duole del mancato esame della circostanza che il pagamento sarebbe stato effettuato dal garante dopo la scadenza della garanzia e, sul punto, vice versa, la Corte territoriale ha statuito in modo chiaro ed esauriente ponendo espressamente in luce l'infondatezza di tale doglianza, affermando che a fronte di un credito 9 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi complessivo « indicato in Euro 358.622,00 (...)»la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. «aveva promosso ben due azioni esecutive, entrambe con esito negativo» (v. sentenza impugnata, in motivazione, rispettivamente, pagg. 15 e 19). 7. Risultano in parte inammissibili e in parte infondati anche i motivi di ricorso terzo e quarto, come sopra in sintesi riassunti, che per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente scrutinati. 7.1. È inammissibile la denuncia di violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto evocate in tutti e due i motivi poiché il ricorrente chiede in sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale mentre quest'ultima ha ritenuto con adeguata e esaustiva motivazione superate le argomentazioni critiche dell'allora appellante. In particolare, in merito alla asserita violazione del canone dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, la Corte di appello espressamente ha ritenuto che l'eccezione circa il preteso pagamento e la data dello stesso non sia idonea ad integrare l'exceptio lamentata, non avendo il garante dimostrato la natura fraudolenta o abusiva del beneficiario della garanzia (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16). In ordine alla imputazione del pagamento, la Corte con motivazione chiara e sopra meglio riportata ha ritenuto il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto quale condizione per ritirare l'stanza di fallimento (v. sentenza impugnata in motivazione, pag. 16 e pag. 21). 7.2. Gli stessi motivi sono poi infondati nella parte in cui lamentano la nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione quanto all'exceptio doli generalis; insiste l'odierno ricorrente nel sostenere che la Compagnia di assicurazioni avrebbe effettuato il pagamento nel giugno 2010 allorquando la polizza aveva perso efficacia e agito poi in via monitorio, asserendo di aver effettuato il pagamento 4 anni prima. La tesi 10 CC 10.05.22 n.R.G. 10005/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del ricorrente, come veduto, è stata ritenuta sfornita di prova dalla Corte di appello e questi non offre alcun elemento che valga a porre in discussione l'accertamento compiuto dal giudice di merito. Infine, in ordine alla censura con cui il ricorrente si duole del rigetto della domanda di manleva, svolta in via subordinata dal predetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essa ancora una volta si infrange su quanto motivato dalla Corte di appello in merito alla rinuncia che [OSCURATO:PERSONA] espresse a verbale di udienza del 6 dicembre 2006 ove si limita a rinunciare all'istanza di fallimento senza ulteriori precisazioni, non manifestando alcuna volontà di accettare detto importo quale transazione tombale a saldo e stralcio. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore delle parti intimate non avendo esse svolto difese nel giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida u dI nell'importo complessivo di Euro 4.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori A. ,gc. • Ai sensi dell'art. 13 com a 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
Decreto Cassazione n. 26364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris