CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 09815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23005/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso il domicilio digitale della medesima, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 288/2021 depositata il 08/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.Premessoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 288 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva rigettato il loro appello volto a sentir rigettare la revocatoria di un atto di compravendita disposto in loro favore dal padre [OSCURATO:PERSONA], poi fallito. Con atto depositato in vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del ricorso in data odierna, le ricorrenti hanno dichiarato di aver sottoscritto con il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] una transazione per la definizione di tutte le pendenze e,per l’effetto, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto, oltre che dalle stesse ricorrenti, anche dal loro legale e dal curatore del Fallimento. Tutto ciò premesso si procede alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese, in ragione del fatto che il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezi