CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 15142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Data pubblicazione 30/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** CC** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5223/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *29 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * 35 presso lo studio dell avvocato ** * che la rappresenta e difende perprocura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO CATANZARO n.1446/2019 depositata il 03/07/2019.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023Data pubblicazione 30/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Catanzaro con sentenza del 3 luglio 2019ha negato la dichiarazione di efficacia nel territorio della RepubblicaItaliana della sentenza canonica di nullità del matrimonioconcordatario fra le parti resa del Tribunale * Regionale* il 27 maggio 2016 dichiarata esecutiva dal *Tribunale della * * il 17 aprile 2018 nullitàdichiarata in ragione della violazione del can. 1102 § 1 codex iuriscanonici.La corte territoriale ha ritenuto per quanto ancora rileva chel elemento ostativo alla delibazione risieda nella violazionedell ordine pubblico essendo stati lesi l affidamento incolpevole e labuona fede della moglie in quanto la medesima non conosceva lacondizione de futuro apposta alla validità del vincolo dal coniuge consistente nella contrazione del matrimonio sub condicione delmutamento di comportamento della moglie post nuptias in terminidi “maggiore affettività” non essendo stata affatto provata taleconoscenza in forza delle testimonianze nel giudizio canonico cheerano soltanto de relato circa tale intento del marito nonda parte della consorte.* ricorso per cassazione la parte soccombente affidato atre motivi. * con controricorso l intimata.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza per irriducibile incoerenza della motivazione conviolazione dell art. 132 c.p.c. nonché la violazione dell art. 2697c.c. assume che il giudice territoriale ha esposto una motivazioneintrinsecamente contraddittoria in quanto agli atti del giudizio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023canonico non vi era nessuna affermazione da parte della coniugeData pubblicazione 30/05/2023di essere stata all oscuro della circostanza dedotta in condizionementre dalle testimonianze rese in sede canonica è emerso inmodo chiaro come la controparte fosse pienamente partecipe dellavolontà condizionata del marito.Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedell art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata esposto una“motivazione imprudente” sulla prova raggiunta avendo ritenuto –in contrasto con i fatti emersi nel giudizio canonico – la nonconoscenza della condizione apposta al matrimonio.Con il terzo motivo proposto in via subordinata ai precedentideduce la violazione degli artt. 116 c.p.c. e “797 c.p.c. co. 1 n. 7”avendo la corte del merito travisato completamente le risultanzeprobatorie in quanto ha qualificato come de relato le testimonianzerese nel giudizio canonico quando invece i testimoni avevanoriferito direttamente di conoscere l apposizione della condizione daparte del ricorrente non la sua conoscibilità ad opera dellaconsorte.2. – I primi due motivi che intendono censurare la motivazionedella sentenza impugnata ed anche il terzo che lamenta l erratoesercizio del potere di apprezzamento dei fatti da parte del giudicedel merito sono inammissibili.2.1. – Il can. 1102 c.j.c. prevede che «1. Non si può contrarrevalidamente il matrimonio sotto condizione futura / 2. Ilmatrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è validoo no a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione. /3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2se non con la licenza scritta dell * del luogo».La sentenza ecclesiastica pronunciata nella vicenda in esame hafatto applicazione del primo paragrafo con conseguentedeclaratoria di nullità del matrimonio contratto tra le parti.3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023La delibazione di tale decisione è stata negata dalla corteData pubblicazione 30/05/2023territoriale che ha ritenuto sulla base degli atti dello stessogiudizio canonico che sia stato violato l ordine pubblico essendostati lesi l affidamento incolpevole e la buona fede della consorteinconsapevole della condizione futura apposta all atto.2.2. – * ricordare che in tema di delibazione dellesentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonioconcordatario la giurisprudenza di legittimità ha delineato i confinitra l ordinamento civile e quello canonico tenendo distinte lepeculiarità proprie di ciascuno in quest àmbito si inseriscono lepronunce che accordano la delibazione della détta sentenza dinullità solo a condizione che le esclusioni e le condizioni da unconiuge apposte al vincolo matrimoniale non siano rimaste sulpiano di una mera riserva mentale ma siano state manifestateall altro coniuge tanto se questi si sia limitato a prenderne attoquanto se abbia positivamente consentito alla difformità fra volontàe dichiarazione .Pertanto la contrarietà all ordine pubblico ostativa alladelibazione viene negata quando l esclusione sia pure unilateraledi un bonum matrimonii «sia stata portata a conoscenza dell altroconiuge prima della celebrazione del matrimonio o se questoconiuge ne abbia comunque preso atto ovvero quando vi sianostati elementi rivelatori di quell atteggiamento psichico nonpercepiti dall altro coniuge solo per sua colpa grave da valutarsi inconcreto» cfr. * 17 settembre 2020 n. 19329 nonmassimata 9 dicembre 2019 n. 32027 14 febbraio 2019 n.4517 21 maggio 2014 n. 11226 nonché * 8 giugno 2022 n.18429 .Tale orientamento va esteso alla vicenda in esame dellaapposizione al vincolo di una condizione pro futuro ex can. 1102§1 c.j.c. tale da rendere invalido il vincolo.4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Invero la ratio decidendi del principio risiede nell esigenza diData pubblicazione 30/05/2023tutelare la buona fede e l affidamento incolpevole dell altro coniugeviolati qualora dell intentio contraria riferibile ad uno solo deiconiugi non sia reso partecipe l altro anche prima del matrimonioovvero allorquando vi siano stati concreti elementi rivelatori di talecolpa grave.Va quindi nella vicenda de qua ribadito come la declaratoria diesecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità delmatrimonio concordatario in tali casi postuli che la divergenzaunilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all altroconiuge ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta o chenon gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenzain mancanza trovando ostacolo la delibazione nella contrarietàall ordine pubblico italiano nel cui ambito va ricompreso il principiofondamentale di tutela della buona fede e dell affidamentoincolpevole.2.3. – Il giudice italiano è tenuto ad accertare autonomamentela conoscenza o l oggettiva conoscibilità dell esclusione dei predettibona – trattandosi di profilo estraneo al processo canonico inquanto in esso irrilevante – con indagine condotta con esclusivoriferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processomedesimo eventualmente acquisiti opportunamente riesaminati evalutati non essendovi invero luogo in fase di delibazione adalcuna integrazione di attività istruttoria.Inoltre il convincimento espresso dal giudice di merito sullaconoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riservamentale unilaterale dell altro costituisce apprezzamento di fattoche si sottrae al sindacato di legittimità cfr. * 25 giugno 2019n. 17036 * 5 marzo 2012 n. 3378 * 6 marzo 2003 n.3339 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/20232.4. – * specie la sentenza impugnata ha affermato diData pubblicazione 30/05/2023avere accertato sulla base degli atti del processo canonico e delledeposizioni ivi raccolte che non vi fu conoscenza della riservamentale in capo alla moglie né la sua conoscibilità.La motivazione è certamente esistente e non inferiore al c.d.minimo costituzionale pretendendo invero il ricorrente sottol egida del vizio di violazione di legge di riproporre valutazioni dipuro fatto.Invero il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorsoper cassazione ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.consiste nell affermazione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa l allegazione di un erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èinvece estranea all esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito la quale è sottratta alsindacato di legittimità * n. 24155/2017 se non sottol aspetto per quanto ancora sussistente del vizio di motivazione * n. 22707/2017 * n. 195/2016 .Ed è noto che invece è solo il giudice di merito che nelvalutare le prove ben può attribuire maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre essendo talerubricato “della valutazione delle prove” * n. 11892/2016* n. 24548/2016 * n. 5009/2017 .* quindi a tale giudice in via esclusiva il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento di controllarnel attendibilità e la concludenza di scegliere tra le complessiverisultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando cosìliberamente prevalenza all uno o all altro dei mezzi di prova6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge eNumero di raccolta generale 15142/2023plurimis * n. 21098/2016 * n. 27197/2011 D atap piuùbb licdaziio ne 30/05/2023recente cfr. * sez. un. n. 23650 del 2022 * n. 9351 del2022 * n. 2195 del 2022 * n. 595 del 2022 * n.4477 del 2021 * n. 395 del 2021 * n. 22397 del 2019* n. 26305 del 2018 * SU n. 16303 del 2018 * n.14802 del 2017 .Quanto alla denunziata violazione dell art. 2697 c.c. i motivinon colgono parimenti nel segno posto che la violazione delprecetto in questione censurabile per cassazione ai sensi dell art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti e multis * 20 aprile 2020 n. 7919 * 29 maggio2018 n. 13395 * 17 giugno 2013 n. 15107 .3. – Le spese seguono la soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Data pubblicazione 30/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** CC** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5223/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *29 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * 35 presso lo studio dell avvocato ** * che la rappresenta e difende perprocura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO CATANZARO n.1446/2019 depositata il 03/07/2019.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023Data pubblicazione 30/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Catanzaro con sentenza del 3 luglio 2019ha negato la dichiarazione di efficacia nel territorio della RepubblicaItaliana della sentenza canonica di nullità del matrimonioconcordatario fra le parti resa del Tribunale * Regionale* il 27 maggio 2016 dichiarata esecutiva dal *Tribunale della * * il 17 aprile 2018 nullitàdichiarata in ragione della violazione del can. 1102 § 1 codex iuriscanonici.La corte territoriale ha ritenuto per quanto ancora rileva chel elemento ostativo alla delibazione risieda nella violazionedell ordine pubblico essendo stati lesi l affidamento incolpevole e labuona fede della moglie in quanto la medesima non conosceva lacondizione de futuro apposta alla validità del vincolo dal coniuge consistente nella contrazione del matrimonio sub condicione delmutamento di comportamento della moglie post nuptias in terminidi “maggiore affettività” non essendo stata affatto provata taleconoscenza in forza delle testimonianze nel giudizio canonico cheerano soltanto de relato circa tale intento del marito nonda parte della consorte.* ricorso per cassazione la parte soccombente affidato atre motivi. * con controricorso l intimata.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza per irriducibile incoerenza della motivazione conviolazione dell art. 132 c.p.c. nonché la violazione dell art. 2697c.c. assume che il giudice territoriale ha esposto una motivazioneintrinsecamente contraddittoria in quanto agli atti del giudizio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023canonico non vi era nessuna affermazione da parte della coniugeData pubblicazione 30/05/2023di essere stata all oscuro della circostanza dedotta in condizionementre dalle testimonianze rese in sede canonica è emerso inmodo chiaro come la controparte fosse pienamente partecipe dellavolontà condizionata del marito.Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedell art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata esposto una“motivazione imprudente” sulla prova raggiunta avendo ritenuto –in contrasto con i fatti emersi nel giudizio canonico – la nonconoscenza della condizione apposta al matrimonio.Con il terzo motivo proposto in via subordinata ai precedentideduce la violazione degli artt. 116 c.p.c. e “797 c.p.c. co. 1 n. 7”avendo la corte del merito travisato completamente le risultanzeprobatorie in quanto ha qualificato come de relato le testimonianzerese nel giudizio canonico quando invece i testimoni avevanoriferito direttamente di conoscere l apposizione della condizione daparte del ricorrente non la sua conoscibilità ad opera dellaconsorte.2. – I primi due motivi che intendono censurare la motivazionedella sentenza impugnata ed anche il terzo che lamenta l erratoesercizio del potere di apprezzamento dei fatti da parte del giudicedel merito sono inammissibili.2.1. – Il can. 1102 c.j.c. prevede che «1. Non si può contrarrevalidamente il matrimonio sotto condizione futura / 2. Ilmatrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è validoo no a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione. /3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2se non con la licenza scritta dell * del luogo».La sentenza ecclesiastica pronunciata nella vicenda in esame hafatto applicazione del primo paragrafo con conseguentedeclaratoria di nullità del matrimonio contratto tra le parti.3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023La delibazione di tale decisione è stata negata dalla corteData pubblicazione 30/05/2023territoriale che ha ritenuto sulla base degli atti dello stessogiudizio canonico che sia stato violato l ordine pubblico essendostati lesi l affidamento incolpevole e la buona fede della consorteinconsapevole della condizione futura apposta all atto.2.2. – * ricordare che in tema di delibazione dellesentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonioconcordatario la giurisprudenza di legittimità ha delineato i confinitra l ordinamento civile e quello canonico tenendo distinte lepeculiarità proprie di ciascuno in quest àmbito si inseriscono lepronunce che accordano la delibazione della détta sentenza dinullità solo a condizione che le esclusioni e le condizioni da unconiuge apposte al vincolo matrimoniale non siano rimaste sulpiano di una mera riserva mentale ma siano state manifestateall altro coniuge tanto se questi si sia limitato a prenderne attoquanto se abbia positivamente consentito alla difformità fra volontàe dichiarazione .Pertanto la contrarietà all ordine pubblico ostativa alladelibazione viene negata quando l esclusione sia pure unilateraledi un bonum matrimonii «sia stata portata a conoscenza dell altroconiuge prima della celebrazione del matrimonio o se questoconiuge ne abbia comunque preso atto ovvero quando vi sianostati elementi rivelatori di quell atteggiamento psichico nonpercepiti dall altro coniuge solo per sua colpa grave da valutarsi inconcreto» cfr. * 17 settembre 2020 n. 19329 nonmassimata 9 dicembre 2019 n. 32027 14 febbraio 2019 n.4517 21 maggio 2014 n. 11226 nonché * 8 giugno 2022 n.18429 .Tale orientamento va esteso alla vicenda in esame dellaapposizione al vincolo di una condizione pro futuro ex can. 1102§1 c.j.c. tale da rendere invalido il vincolo.4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/2023Invero la ratio decidendi del principio risiede nell esigenza diData pubblicazione 30/05/2023tutelare la buona fede e l affidamento incolpevole dell altro coniugeviolati qualora dell intentio contraria riferibile ad uno solo deiconiugi non sia reso partecipe l altro anche prima del matrimonioovvero allorquando vi siano stati concreti elementi rivelatori di talecolpa grave.Va quindi nella vicenda de qua ribadito come la declaratoria diesecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità delmatrimonio concordatario in tali casi postuli che la divergenzaunilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all altroconiuge ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta o chenon gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenzain mancanza trovando ostacolo la delibazione nella contrarietàall ordine pubblico italiano nel cui ambito va ricompreso il principiofondamentale di tutela della buona fede e dell affidamentoincolpevole.2.3. – Il giudice italiano è tenuto ad accertare autonomamentela conoscenza o l oggettiva conoscibilità dell esclusione dei predettibona – trattandosi di profilo estraneo al processo canonico inquanto in esso irrilevante – con indagine condotta con esclusivoriferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processomedesimo eventualmente acquisiti opportunamente riesaminati evalutati non essendovi invero luogo in fase di delibazione adalcuna integrazione di attività istruttoria.Inoltre il convincimento espresso dal giudice di merito sullaconoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riservamentale unilaterale dell altro costituisce apprezzamento di fattoche si sottrae al sindacato di legittimità cfr. * 25 giugno 2019n. 17036 * 5 marzo 2012 n. 3378 * 6 marzo 2003 n.3339 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023Numero di raccolta generale 15142/20232.4. – * specie la sentenza impugnata ha affermato diData pubblicazione 30/05/2023avere accertato sulla base degli atti del processo canonico e delledeposizioni ivi raccolte che non vi fu conoscenza della riservamentale in capo alla moglie né la sua conoscibilità.La motivazione è certamente esistente e non inferiore al c.d.minimo costituzionale pretendendo invero il ricorrente sottol egida del vizio di violazione di legge di riproporre valutazioni dipuro fatto.Invero il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorsoper cassazione ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.consiste nell affermazione di un erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa l allegazione di un erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èinvece estranea all esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito la quale è sottratta alsindacato di legittimità * n. 24155/2017 se non sottol aspetto per quanto ancora sussistente del vizio di motivazione * n. 22707/2017 * n. 195/2016 .Ed è noto che invece è solo il giudice di merito che nelvalutare le prove ben può attribuire maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre essendo talerubricato “della valutazione delle prove” * n. 11892/2016* n. 24548/2016 * n. 5009/2017 .* quindi a tale giudice in via esclusiva il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento di controllarnel attendibilità e la concludenza di scegliere tra le complessiverisultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando cosìliberamente prevalenza all uno o all altro dei mezzi di prova6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5223/2020Numero sezionale 1057/2023acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge eNumero di raccolta generale 15142/2023plurimis * n. 21098/2016 * n. 27197/2011 D atap piuùbb licdaziio ne 30/05/2023recente cfr. * sez. un. n. 23650 del 2022 * n. 9351 del2022 * n. 2195 del 2022 * n. 595 del 2022 * n.4477 del 2021 * n. 395 del 2021 * n. 22397 del 2019* n. 26305 del 2018 * SU n. 16303 del 2018 * n.14802 del 2017 .Quanto alla denunziata violazione dell art. 2697 c.c. i motivinon colgono parimenti nel segno posto che la violazione delprecetto in questione censurabile per cassazione ai sensi dell art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti e multis * 20 aprile 2020 n. 7919 * 29 maggio2018 n. 13395 * 17 giugno 2013 n. 15107 .3. – Le spese seguono la soccombenza. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.200 00oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori come perlegge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolodi contributo unificato ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio2023.Il Presidente7 di 7* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.200 00oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori come perlegge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolodi contributo unificato ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio2023.Il Presidente7 di 7* *