CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1345 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 18/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 356/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20796/2021Numero sezionale 1345/2026Con sentenza del giorno 18.1.2021 n. 18, la Corte d’apNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 10126/2026Data pubblicazione 19/04/2026Salerno accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Inps erigettava l’appello principale, in punto di spese, proposto daD’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Salerno cheaveva accolto, con integrale compensazione tra le parti dellespese di lite, l’opposizione a un avviso di addebito, proposta dalmedesimo D’[OSCURATO:PERSONA], per un importo di euro 18.711,19,a titolo di contributi, sanzioni e accessori a seguito diaccertamento sul reddito eccedente il “minimale”, per l’anno2009, impugnato in sede tributaria.Il tribunale, sulla base di analoga controversia già decisa inprecedenza tra le stesse parti, per l’anno 2008, dove vi era stataanaloga impugnazione in sede tributaria, aveva deciso che nonera consentito l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di contributie premi, ai sensi del d.lgs. n. 46/99.La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, haaccolto l’appello incidentale dell’Inps, respingendo quelloprincipale del D’Auria sulla compensazione delle spese. Inparticolare, ha superato il profilo processuale della notificadell’appello incidentale 7 giorni prima dell’udienza (invece che10 giorni prima, ex art. 436 comma 3 c.p.c.), trattandosi dinullità e non di inesistenza, con possibilità per il giudice delgravame di autorizzare la rinnovazione della notifica dell’appelloincidentale o di concedere un differimento di udienza che nellasostanza, ad avviso della Corte d’appello, si era realizzatoD’Auria di avere un tempo ben superiore rispetto a quellonormativamente previsto per difendersi rispetto all’appelloincidentale e, quindi, non aveva subito alcuna concreta lesionedelle proprie garanzie difensive.Numero registro generale 20796/2021Numero sezionale 1345/2026Nel merito dell’appello incidentale, il giudice del gravaNmumeer o hdi ara ccolta generale 10126/2026Data pubblicazione 19/04/2026rilevato che il giudice di primo grado non poteva limitarsi adichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della pretesacontributiva, ma doveva esaminare, nel merito, la fondatezzadella domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendogli stessi principi che governano l’opposizione a decretoingiuntivo e, nella specie, la portata presuntivadell’accertamento non era stato efficacemente contrastato dacolui che ne voleva evitare il consolidamento, così che l’atto diaccertamento doveva ritenersi idoneo a rendere definitivol’avveramento del fatto impositivo, nello stesso contenuto;infatti, il D’Auria si era genericamente riportato alle propriedifese nel distinto giudizio tributario, dove nella qualità di socioaccomandante aveva genericamente respinto l’addebito deiricavi “occulti”, in una società a ristretta base partecipativa.Avverso tale sentenza, D’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpsnon ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 436 comma 3 c.p.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché lanullità della notifica dell’appello incidentale dell’Inps che erastato notificato oltre i dieci giorni prima dell’udienza fissata, nonera stata sanata per non era stata richiesta alcuna rinnovazionedella notifica ovvero alcun differimento di udienza, comeemergeva dal verbale di udienza.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4Numero registro generale 20796/2021Numero sezionale 1345/2026c.p.c., per motivazione apparente, in relazione all’art. 360Nu mperriom di ora ccolta generale 10126/2026Data pubblicazione 19/04/2026comma n. 4 c.p.c., perché nonostante la Corte territorialeavesse espressamente richiesto all’Inps di produrre copiadell’accertamento tributario sul quale fondava la pretesa,nonché documentazione relativa all’esito del contenziosotributario avverso il detto accertamento, l’Inps non avevaottemperato al deposito della documentazione richiesta;tuttavia, pur in assenza di qualsivoglia supporto probatorio daparte dell’Istituto previdenziale, attore in senso sostanziale, lamedesima Corte aveva nondimeno ritenuto provata l’esistenzadel debito contributivo a carico del D’Auria, pur in assenza dielementi probatori di riscontro della predetta pretesacontributiva.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 24 comma 3 del d.lgs.n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché era preclusa all’Inps la possibilità di riscuotere il propriocredito contributivo laddove l’avviso di accertamento fosse statoimpugnato davanti alla competente Commissione tributaria efino a quando non vi fosse stato un provvedimento esecutivo delgiudice.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territorialeaveva accolto l’appello incidentale dell’Inps in assenza diqualsiasi supporto probatorio, non essendosi l’Istituto costituitoin primo grado e non avendo fornito prova dei presupposti delproprio credito contributivo, neppure nel grado di appello, doveera stata espressamente onerata, da parte della Corted’Appello, di produrre copia del contestuale accertamentotributario.Numero registro generale 20796/2021Numero sezionale 1345/2026Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il Nvuimzeioro ddi rai ccolta generale 10126/2026Data pubblicazione 19/04/2026violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c.,perché erroneamente la Corte d’appello aveva condannato ilD’Auria alle spese del doppio grado di giudizio, nonostante l’Inpsfosse contumace in primo grado e non aveva, quindi, sopportatoalcuna spesa del processo.Il primo motivo è infondato; infatti, in un’ottica di riduzione dellecause di inammissibilità processuale (cfr. in ambito comunitario,Corte EDU sentenza Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021, e inambito nazionale, Cass. sez. un. n. 2075/24, in tema di noneccessivi formalismi, in tema di specialità del mandato alle liti,ex art. 365 c.p.c.), nella sostanza, con i plurimi rinvii d’udienza,può senz’altro affermarsi che l’appellante principale ha avuto untempo ben superiore a quello normativamente previsto perdifendersi rispetto all’appello incidentale, né il ricorrente deducee allega un qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa, tenendoconto che i plurimi rinvii gli hanno consentito di fruire di untempo adeguato per predisporre le proprie difese, quand’ancheciò possa essere avvenuto per circostanze a priori imprevedibili.Il secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili, perché non si confrontanocon l’effettiva ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello,secondo cui la stessa ha ritenuto che l’accertamento avesse unaportata presuntiva di fondatezza, “donde la necessità che lostesso venga resistito da parte di chi ne vuole evitare ilconsolidamento”, mentre il D’Auria si era semplicemente difesosostenendo che “l’avviso di accertamento da cui trae originel’avviso di addebito era infondato come verrà accertato dalgiudice tributario”, anche perché egli svolgeva solo il ruolo disocio accomandante nella società a ristretta base azionaria doveerano stati contestati gli utili extracontabili.Numero registro generale 20796/2021Il terzo motivo è infondato; infatti, questa Corte haN umero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 10126/2026recentemente sostenuto che l’art. 24 comma 5 del d.lgs. n.Data pubblicazione 19/04/202646/99 ha previsto uno specifico mezzo dell'impugnazione delruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dallanotifica della cartella di pagamento, con il quale vengonodevolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto lafondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative allaregolarità del titolo che quelle attinenti al merito; che, quindi,nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuenteche, prima della notifica della cartella esattoriale, abbiaintrapreso un giudizio di accertamento negativo del creditoiscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recantel'accertamento ispettivo (così, Cass. n. 6753 del 2020).Il quinto motivo è, invece, da accogliere, in quanto la condannaalle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suofondamento nell'esigenza di evitare una diminuzionepatrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivitàprocessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di unsuo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore delcontumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletatoalcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuirimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 16174/2018, 12897/2019).Nella specie, l’Inps rimase contumace in primo grado (vedisentenza di primo grado, in atti del fascicolo telematico dicassazione), pertanto, l’Istituto previdenziale non avevasostenuto alcuna spesa e non aveva subito alcuna diminuzionepatrimoniale, non avendo svolto alcuna attività processuale,pertanto, non gli erano dovute le spese di lite.In accoglimento del quinto motivo, rigettati i restanti, cassa lasentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c.,Numero registro generale 20796/2021Numero sezionale 1345/2026dichiara non dovute le spese di lite di primo grado, Nmumeenrot dri era ccolta generale 10126/2026Data pubblicazione 19/04/2026rimangono ferme le spese di lite del secondo grado.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione dellespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in partequa e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese di litedi primo grado, confermate le spese di lite del secondo grado.Dichiara compensate le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.2026.La PresidenteRossana Mancino