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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:267
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0685_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 maggio 2023 –

IR / [OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑685/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari – Articolo 72 dello Statuto – Malattia grave – Parere del consiglio medico – Obbligo di motivazione»

1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Presa in considerazione di un parere emesso successivamente all’adozione della decisione impugnata – Ammissibilità (Statuto dei funzionari, art. 90) (v. punti 25‑31)

2. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute della persona interessata – Esame concreto e circostanziato (Statuto dei funzionari, art. 72; Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20, § 6) (v. punti 39‑42, 46)

3. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Rifiuto di riconoscere o rinnovare lo stato di malattia grave – Obbligo di motivazione – Portata – Rifiuto basato su un mutamento nella valutazione del carattere grave della malattia – Necessità di indicare i motivi che hanno condotto a un simile mutamento [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, art. 25] (v. punti 59‑64, 67, 68, 71, 72, 80, 81, 85, 86) Dispositivo 1) La decisione dell’11 dicembre 2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea ha respinto la domanda di rinnovo del regime di malattia grave per la patologia del figlio di IR, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 11 del 10.1.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0685_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 maggio 2023 – IR / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑685/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari – Articolo 72 dello Statuto – Malattia grave – Parere del consiglio medico – Obbligo di motivazione» 1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Presa in considerazione di un parere emesso successivamente all’adozione della decisione impugnata – Ammissibilità (Statuto dei funzionari, art. 90) (v. punti 25‑31) 2. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute della persona interessata – Esame concreto e circostanziato (Statuto dei funzionari, art. 72; Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20, § 6) (v. punti 39‑42, 46) 3. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Rifiuto di riconoscere o rinnovare lo stato di malattia grave – Obbligo di motivazione – Portata – Rifiuto basato su un mutamento nella valutazione del carattere grave della malattia – Necessità di indicare i motivi che hanno condotto a un simile mutamento [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, art. 25] (v. punti 59‑64, 67, 68, 71, 72, 80, 81, 85, 86) Dispositivo 1) La decisione dell’11 dicembre 2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea ha respinto la domanda di rinnovo del regime di malattia grave per la patologia del figlio di IR, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 11 del 10.1.2022 .
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