CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17148-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso —ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 10134/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 29 / 11 /2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a nove motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4945 /201 6 della Commissione tributaria provinciale diCaserta, che aveva accolto il ricorso propostoavverso avvisi di accertamento TARSU/ TOSAP per gli anni dal 2014 al 2015, oltre interessi e sanzioni, relativamente alle aree,costituite da strade e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento, detenute dal Consorzio; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primomotivo il Co nsorzio ricorrente deduce , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per avere il Comune inammissibilmente indicato nel gravame elementi di fatto (calcoli relativi alla tassazione applicata) non riportati negli avvisi impugnati, avendo, quindi, secondo la ricorrente, così inteso «motivare e giustificare una pretesa tributaria a monte completamente scevra dei suoi elementi fondamentali»; 1.2.con il secondo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 , comma 162, della legge 24 ottobre 2006 n. 269, dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 77 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi impugnati in quanto contenenti specifica indicazione del tributo richiesto (TARSUG), ritenuta «l'unica compatibile con l'espressa indicazione della tariffa giornaliera considerata per le annualità di che trattasi nella entità 0,0681 al m.q.», aggiungendo che non aveva pregio «la considerazione che la categoria E riguardi, comeda regolamento , studi commerciali e professionali, atteso che , a tenore della stessa fonte , identica è latariffa stabilita per la categoria E/1 ( riguardante autorimesse pubbliche e private ed aree destinate a parcheggio di autoveicoli)»; 1.3. con il terzo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 68 e 77 d.lgs. n. 507/1993 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che la mancanza del regolamento comunale, previsto per la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, «non radica(va)... alcun vizio nell’applicazione della tariffa di categoria assimilabile»; 1.4. con il quarto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 0 d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 6 n. 212/2000, dell’art.18 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241 e dell’art.12 d.lgs. 18 dicembre 19 97, n. 473 , dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dell’art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. d.lgs. 18/12/1997, n. 472, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che il Consorzio non aveva mai presentato la denunzia delle superfici imponibili richiesta dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, tenuto conto, secondo il ricorrente, che trattavasi di dati documentali già in possesso dell’Ente locale; 1.5. con il quinto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 1, comma 162, n. 269/2006, dell’art. 7 n. 212/2000 e dell’art. 3legge n. 241/1990 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che fosse onere del Consorzio fornire al Comune di dati relativi alle superfici imponibili, sostenendo il contribuente che tale onere non sussisteva in quanto, sulla base del contratto di concessione stipulato inter partes, si trattava di servizio di gestione da effettuarsi su aree comunali stabilite dall’Ente locale e che solo quest’ultimo poteva modificare in corso di contratto; 1.6. con il sesto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 62 e 77 d.lgs. n. 507/1993e dell’art. 1362 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la sussistenza del presupposto impositivo, consistente nell’idoneità a produrre i rif iuti dell'area stradale destinata a parcheggio, con appositi stalli dipinti , in relazione alla quale il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, atteso che, secondo la Commissione tributaria regionale,tale area non è sottoposta all'uso indiscriminato della generalità dei cittadini ma è sottratta all'uso normale collettivo proprio del suolo pubblico, sostenendo, al contrario, il Consorzio che sussisteva la carenza di un rapporto detenzione/occupazione rispetto alle aree comunali; 1.7. con il settimo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507/1993 — violazione dei principi sanciti dal d.lgs.163/2006 e comunque in materia di contratti pubblici — violazione dell’art. 1362 c.c. — violazione delle regole ermeneutiche dell’atto negoziale — illiceità dell’azione amministrativa» , sostenendo il Consorzio che l’imposizione tributaria, riconosciuta dalla Commissione tributaria regionale, non aveva «fondamento nel rapporto pubblico costituitosi tra il Concedente ed il Concessionario»in quanto il Comune non aveva affidato in concessione le aree, ma solo il servizio; 1.8. con l’ottavo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la legittimità delle sanzioni irrogate a carico del Consorzio sulla base della corretta applicazione del cumulo giuridico, lamentando il Consorzio che il Comune avesse invece irrogato per ciascun avviso di accertamento un’autonoma sanzionesenza applicare il principio del cumulo giuridico; 1.9. con il nono motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 6 e 10 legge n. 212/2000 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di illegittimi tà delle sanzioni per condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme richiamate dal Comune negli atti impugnati; 2.1. va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio, proposta dal difensore del ricorrente con atto depositato in data 9/6/2023, «al fine di verificare se il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aderisce nei termini stabiliti dall’art. 17 bisDL. 34/2023 all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.2. il Collegio osserva infatti che l’art. 17 bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) della legge 26 maggio 2023 , n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), prevede quanto segue:«1. Gli enti territoriali, nei casidi riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229 -bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.3.nel dettaglio, pertanto, con l'art 1 7 bis si prevede la facoltà per gli Enti locali, nei casidi riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,di stabilire , entro il 29 luglio 2023, l'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022; 2.4. le disposizioni in questione, pertanto, risultano inapplicabili alla fattispecie in esame, che attiene non ad un debito oggetto di riscossione diretta o di affidamento agli agenti della riscossione, bensì ad atti impositivi (avvisi di accertamento) relativi alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di tassa rifiuti; 3.1. va respinto il primo motivo; 3.2. è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice non siatenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito, al checonsegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 12652 del 25/06/2020, Cass. n. 24542 del 20/11/2009, Cass. n. 407 del 12/01/2006); 3.3.non sussiste, dunque, nel caso in esame la lamentata violazione dell'articolo 112 c.p.c., perché la Commissione tributaria regionale si è pronunciata sulla censura mossa dall'appellanteComune circa la corretta ed adeguata motivazione degli atti impugnati, senza valorizzare i criteri di calcolo cheil Consorzio assume inammissibilmente indicati solo nell’atto di gravame, e, quindi, si è pronunciata implicitamente, rigettandola, sull’eccezione di inammissibilità delmotivo di appello; 4.1.va accolto il secondo motivo di ricorso; 4.2. per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizionedi esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (cfr. Cass. n. 6836/2014; Cass. n. 22003/2014),ed in particolare in tema di tassa sui rifiuti ( TARSU , nella specie)questa Corte ha affermato che è sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali) - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019) -sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (cfr. Cass. n. 20620/2019 in motiv.); 4.3.la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7, ha quindi la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’aned il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. n. 11613 del 2021); 4.4. è sufficiente pertantoche la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. n. 3854 del 2022);4.5. ciò posto, nel caso di specie, dall’esame degli avvisi di accertamento ritualmente allegati al ricorso e ivi riassunti nel loro contenuto, emerge che è stata omessa, riguardo ai suddetti atti, una serie di elementi imprescindibili in chiave motivazionale, non essendo stati, in particolare, riportati dall’Ufficio comunale i presupposti normativi che legittimano la pretesa impositiva richiamando, l’Ufficio, solo la normativa di riferimento riconducibile alla TARSUG (d.lgs. n. 507/1993), che non era applicabile alle annualità in questione (2014— 2015) , avendo la Tassa rifiuti (TARI) sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e,successivamente, di TIA e TARES), ed inoltre si fa riferimento ad una tariffa giornaliera di Euro 0,681 mq. senza indicare o allegare il regolamento di approvazione della stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 662, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (in vigore dall’1 gennaio 2014) con riferimento specifico alla TARI; 4.6. la sentenza impugnata si rivela, dunque, sul punto, indubbiamente affetta da motivazione errata in diritto, laddove si ritengono congruamente motivati gli atti impositivi sulla scorta del riferimento, in essi contenuto, a normativa non più vigente (TARSUG) ed a tariffa giornaliera e a categoria di attività(E/1), che devono ritenersi esclusivamente ad essa afferenti, e non anche all’imposta (TARI) applicabile dall’annualità 2014; 5. l'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra censura; 6. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso , respinto il primo motivo,e la cassazione della sentenza impugnata; 7. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del Consorzio contribuente; 8. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna del Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del Consorzio contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi , oltre all