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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25379/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7278/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata risposta ai motivi di appello proposti in punto di responsabilità dell'impu- tato e laddove si era contestata l'affermazione che il giudice di primo grado aveva utilizzato per non riconoscere l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 secondo cui l'attività delittuosa era stata posta in esserre in un contesto criminale organizzato".

Si contestava anche che vi fossero elementi di prova che consentissero la riconducibilità al Bellotti dello stupefacente caduto in sequestro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, a pag. 2 della sentenza impugnata, concordando con la ricostruzione in fatto già operata in primo erse grado, di quelli li hanno indotti a ritenere che l'odierno ricorrente -visto dai CC nel corso di un appostamento ricevere del danaro da parte di due soggetti non iden- tificati e prelevare da un; intercapedine un qualcosa che poi consegnava ai due - fosse nella piena disponibilità dello stupefacente sequestratogli nella piazza di spaccio di Scampia.

E a pag. 3 danno atto, con motivazione logica e congrua, delle circostanze di fatto (diversità delle sostanze, modalità di occultamento, qualità e quantità, suddivisione in dosi, presenza di una vedetta) che, in piena coerenza con il dictum di Sez.

Un.

Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, li hanno indotti a ritenere che non si potesse ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di reato riconducibile al quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 7278/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C rtsigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7278/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata risposta ai motivi di appello proposti in punto di responsabilità dell'impu- tato e laddove si era contestata l'affermazione che il giudice di primo grado aveva utilizzato per non riconoscere l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 secondo cui l'attività delittuosa era stata posta in esserre in un contesto criminale organizzato". Si contestava anche che vi fossero elementi di prova che consentissero la riconducibilità al Bellotti dello stupefacente caduto in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, a pag. 2 della sentenza impugnata, concordando con la ricostruzione in fatto già operata in primo erse grado, di quelli li hanno indotti a ritenere che l'odierno ricorrente -visto dai CC nel corso di un appostamento ricevere del danaro da parte di due soggetti non iden- tificati e prelevare da un; intercapedine un qualcosa che poi consegnava ai due - fosse nella piena disponibilità dello stupefacente sequestratogli nella piazza di spaccio di Scampia. E a pag. 3 danno atto, con motivazione logica e congrua, delle circostanze di fatto (diversità delle sostanze, modalità di occultamento, qualità e quantità, suddivisione in dosi, presenza di una vedetta) che, in piena coerenza con il dictum di Sez. Un. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, li hanno indotti a ritenere che non si potesse ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di reato riconducibile al quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 7278/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C rtsigliere es
Sentenza Cassazione n. 25379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris