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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 34841/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà e il rigetto, nel resto, del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, a quella della semilibertà, in relazione alla pena residua da espiare indicata nel provvedimento di cumulo adottato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano il 4 febbraio 2021, con riferimento a due condanne per episodi di peculato commessi dal 2010 al 2015.

A ragione della decisione, sottolineava il Tribunale di sorveglianza che la breve osservazione effettuata in ambito penitenziario, compendiata nella relazione di sintesi del 13 luglio 2021, non poteva reputarsi sufficiente a chiarire il contesto familiare e sociale in cui erano maturati i fatti e le motivazioni sottese alla sistematica condotta predatoria posta in essere, per anni, dal condannato in danno di enti pubblici, considerato, soprattutto, che, in tali enti pubblici (prima l'ASM Lavori s.r.I., società a capitale pubblico, poi la municipalizzata ASM Pavia), egli aveva rivestito importanti cariche, che gli avevano garantito compensi regolari e un tenore di vita elevato.

Affermava il Tribunale che appariva, perciò, necessaria la prosecuzione dell'attività di osservazione penitenziaria, preordinata al raggiungimento di un adeguato livello di comprensione degli errori del passato e della rivisitazione critica delle condotte devianti; tanto più che il detenuto non aveva ancora fruito di aperture esterne nemmeno parziali, attraverso premessi premio o lo svolgimento di attività lavorativa ex art. 21 Ord. pen., elemento che rendeva prematuro, nell'ottica della gradualità trattamentale, l'accesso alle misure richieste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, in un unico e articolato motivo, l'erronea applicazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Nella sostanza, si rimprovera al Giudice a quo di non aver tenuto conto del sicuro avvio del percorso di risocializzazione imboccato dal reo, ancorché emergente da una pluralità di indici, quali il rassicurante contesto familiare, lo svolgimento di attività lavorativa, il desiderio di impegnarsi nel volontariato, il parziale risarcimento dei danni effettuato, il parere favorevole espresso nella relazione di sintesi del 13 luglio 2021 e la partecipazione all'opera di rieducazione desumibile dalla concessione del beneficio della liberazione anticipata; la mancata considerazione di tali plurimi indicatori avrebbe finito per relegare il condannato nella detenzione inframuraria quando questi era già pronto per affrontare le misure alternative richieste.

Nel ricorso si lamenta anche la totale mancanza di moi:ivazione sulla istanza subordinata di ammissione al regime di semilibertà.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà, in quanto immotivato, e, nel resto, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto, allo stato, di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo scevro da vizi logici, che ha bensì tenuto conto dei significativi progressi fatti registrare dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del trattamento, ma, al contempo, in considerazione, da un lato, della continuatività e della sistematicità delle condotte di peculato dal medesimo poste in essere, protrattesi per cinque anni e aventi ad oggetto rilevanti somme di denaro, e, dall'altro, della mancata revisione critica dei fatti, ha reputato opportuno un ulteriore periodo di monitoraggio, secondo il consolidato criterio della progressività e gradualità dei risultati del trattamento.

Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se i reati commessi - come nel caso di specie - siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029).

Va, inoltre, ricordato che, diversamente da quanto sembrerebbe adombrare la difesa del ricorrente, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (fra molte, Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016).

Anche sotto questo profilo, si palesa incensurabile il provvedimento impugnato, che ha motivatamente disatteso, nei termini di cui si è detto, il parere favorevole alla concessione di misura alternativa espresso nella relazione di sintesi acquisita.

Non è fondata, infine, la censura con cui si rimprovera al giudice di merito di non aver motivato sul diniego della semilibertà, in quanto il complessivo argomentare sviluppato a sostegno del provvedimento impugnato è chiaramente riferito a entrambe le misure richieste.

Ed invero, il ragionamento del Tribunale di sorveglianza parte dal presupposto, comune alle suddette misure, costituito dall'apprezzamento negativo del 'breve periodo di osservazione', della mancata sperimentazione all'esterno (permessi premio, lavoro) e della mancata revisione critica.

Del resto, l'art. 50, comma 4, Ord. pen., come pure ricordato dal difensore del ricorrente, prevede che "L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento nella società".

E la registrazione del "progresso" nel trattamento non può che postulare, per essere fedele alla realtà, un congruo periodo di osservazione che, nella specie, il Tribunale ha, con adeguata motivazione, ritenuto essere mancante, e questo, necessariamente, sia per l'affidamento in prova che per la semilibertà.

3. Dal rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà e il rigetto, nel resto, del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, a quella della semilibertà, in relazione alla pena residua da espiare indicata nel provvedimento di cumulo adottato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano il 4 febbraio 2021, con riferimento a due condanne per episodi di peculato commessi dal 2010 al 2015. A ragione della decisione, sottolineava il Tribunale di sorveglianza che la breve osservazione effettuata in ambito penitenziario, compendiata nella relazione di sintesi del 13 luglio 2021, non poteva reputarsi sufficiente a chiarire il contesto familiare e sociale in cui erano maturati i fatti e le motivazioni sottese alla sistematica condotta predatoria posta in essere, per anni, dal condannato in danno di enti pubblici, considerato, soprattutto, che, in tali enti pubblici (prima l'ASM Lavori s.r.I., società a capitale pubblico, poi la municipalizzata ASM Pavia), egli aveva rivestito importanti cariche, che gli avevano garantito compensi regolari e un tenore di vita elevato. Affermava il Tribunale che appariva, perciò, necessaria la prosecuzione dell'attività di osservazione penitenziaria, preordinata al raggiungimento di un adeguato livello di comprensione degli errori del passato e della rivisitazione critica delle condotte devianti; tanto più che il detenuto non aveva ancora fruito di aperture esterne nemmeno parziali, attraverso premessi premio o lo svolgimento di attività lavorativa ex art. 21 Ord. pen., elemento che rendeva prematuro, nell'ottica della gradualità trattamentale, l'accesso alle misure richieste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, in un unico e articolato motivo, l'erronea applicazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Nella sostanza, si rimprovera al Giudice a quo di non aver tenuto conto del sicuro avvio del percorso di risocializzazione imboccato dal reo, ancorché emergente da una pluralità di indici, quali il rassicurante contesto familiare, lo svolgimento di attività lavorativa, il desiderio di impegnarsi nel volontariato, il parziale risarcimento dei danni effettuato, il parere favorevole espresso nella relazione di sintesi del 13 luglio 2021 e la partecipazione all'opera di rieducazione desumibile dalla concessione del beneficio della liberazione anticipata; la mancata considerazione di tali plurimi indicatori avrebbe finito per relegare il condannato nella detenzione inframuraria quando questi era già pronto per affrontare le misure alternative richieste. Nel ricorso si lamenta anche la totale mancanza di moi:ivazione sulla istanza subordinata di ammissione al regime di semilibertà. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà, in quanto immotivato, e, nel resto, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto, allo stato, di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo scevro da vizi logici, che ha bensì tenuto conto dei significativi progressi fatti registrare dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del trattamento, ma, al contempo, in considerazione, da un lato, della continuatività e della sistematicità delle condotte di peculato dal medesimo poste in essere, protrattesi per cinque anni e aventi ad oggetto rilevanti somme di denaro, e, dall'altro, della mancata revisione critica dei fatti, ha reputato opportuno un ulteriore periodo di monitoraggio, secondo il consolidato criterio della progressività e gradualità dei risultati del trattamento. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se i reati commessi - come nel caso di specie - siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029). Va, inoltre, ricordato che, diversamente da quanto sembrerebbe adombrare la difesa del ricorrente, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (fra molte, Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Anche sotto questo profilo, si palesa incensurabile il provvedimento impugnato, che ha motivatamente disatteso, nei termini di cui si è detto, il parere favorevole alla concessione di misura alternativa espresso nella relazione di sintesi acquisita. Non è fondata, infine, la censura con cui si rimprovera al giudice di merito di non aver motivato sul diniego della semilibertà, in quanto il complessivo argomentare sviluppato a sostegno del provvedimento impugnato è chiaramente riferito a entrambe le misure richieste. Ed invero, il ragionamento del Tribunale di sorveglianza parte dal presupposto, comune alle suddette misure, costituito dall'apprezzamento negativo del 'breve periodo di osservazione', della mancata sperimentazione all'esterno (permessi premio, lavoro) e della mancata revisione critica. Del resto, l'art. 50, comma 4, Ord. pen., come pure ricordato dal difensore del ricorrente, prevede che "L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento nella società". E la registrazione del "progresso" nel trattamento non può che postulare, per essere fedele alla realtà, un congruo periodo di osservazione che, nella specie, il Tribunale ha, con adeguata motivazione, ritenuto essere mancante, e questo, necessariamente, sia per l'affidamento in prova che per la semilibertà. 3. Dal rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr