CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 29/01/1951;avverso le ordinanze dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleGiuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con distinte ordinanze dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina rigettava leistanze avanzate nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.629-bis cod. proc. pen. e, in subordine, dell’art. 175 cod. proc. pen.2. Avverso le ordinanze della Corte di appello di Messina, propone distinti ricorsi l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo sovrapponibile per entrambi, con cui deduce “violazione di legge ex art. 606lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 c.p.p., art. 2, 3, 25, 111 Cost., 6 CEDU, 629-bis c.p.p., 175 comma II c.p.p.”.In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione delle norme a tutela dell’ ’equoprocesso’. Precisano, quindi, come oggetto delle doglianze non sia la mancata conoscenzadell’esistenza del procedimento, atteso che essa è invece risultante dalla rituale notifica deldecreto che disponeva il giudizio, bensì la mancata conoscenza della sentenza (che sarebbeavvenuta solo nel momento in cui veniva notificato l’ordine di esecuzione).Richiamando giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti rilevano come avrebbero dovutotrovare applicazione le norme di cui agli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen. come modificatedalla cd. [OSCURATO:PERSONA] e come sarebbe stato onere della adita Corte territoriale accertareche si fosse instaurato un effettivo rapporto professionale tra il difensore e gli assistiti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati siccome infondati.1.1. In premessa, va precisato che non è consentito il motivo di ricorso che deduca laviolazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, DiVincenzo, Rv. 261551 - 01).Invero, la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non èprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamentodi una questione di legittimità costituzionale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 05), nel caso di specie non proposta.1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenutodi fare applicazione della norma di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. nella formulazioneantecedente alle modifiche introdotte con d.lgs. 150/2022.1.2.1. Invero, a norma dell’art. 89 d.lgs. 150/2022, è disposto che «1. Salvo quantoprevisto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento,ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano adapplicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e allarescissione del giudicato».1.2.2. Nella specie, la dichiarazione di procedere in assenza è stata effettuata, perentrambi i ricorrenti, alla udienza del 19 novembre 2021, sul rilievo che la notifica del decretodi rinvio a giudizio è stata in un caso (D’[OSCURATO:PERSONA]) effettuata sia a mani della coniugeconvivente presso l’indirizzo di residenza che presso il difensore domiciliatario, e, nell’altro(D’[OSCURATO:PERSONA]) a mani dello stesso imputato.1.2.3. Per quanto sopra esposto, al caso di specie trova applicazione la precedenteformulazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevedeva che la rescissione potesseessere richiesta dal condannato che «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevolemancata conoscenza della celebrazione del processo».Secondo giurisprudenza di questa Corte, poi, in tema di rescissione del giudicato,grava a tal fine sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'oneredella prova, implica l’offerta di un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto,suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenzaincolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01;Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 – 01).1.2.4. Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente ritenuto la provadella conoscenza della pendenza del processo per entrambi i ricorrenti, fondandola sullaconsegna del decreto di rinvio a giudizio a mani dell’imputato, in un caso, ed a mani dellaconiuge convivente, nell’altro, nonché sulla nomina e partecipazione del difensore di fiduciaa tutte le udienze, compresa quella di discussione (pag. 2 delle rispettive ordinanzeimpugnate dai ricorrenti).A fronte di ciò, i ricorrenti non solo non allegano circostanze di fatto che consentano diritenere che non abbiano avuto conoscenza della celebrazione del processo, ma neppurecontestano una tale conoscenza, invocando, invece, la necessità che risulti la conoscenzadella sentenza di condanna, mediante la prova della effettività del rapporto professionale conil difensore di fiducia (vds. ultima e penultima pagina dei rispettivi ricorsi).Invero, nei ricorsi si precisa che oggetto delle doglianze non è la mancata conoscenzain ordine alla esistenza del procedimento (circostanza che anzi si assume ‘certificata’ dallaavvenuta rituale notifica del decreto che dispone il giudizio), quanto la conoscenza dellaintervenuta sentenza di condanna, tanto che, nonostante il formale richiamo alla violazionedell’art. 629-bis cod. proc pen. nella intestazione del motivo, le argomentazioni sono svolte asostegno della istanza di restituzione nel termine.1.2.5. A tale ultimo riguardo, correttamente la Corte di appello ha rilevato come lasentenza fosse stata depositata nei termini originariamente assegnati per la motivazione enon necessitasse, dunque, di alcuna notifica ai fini della conoscenza e decorrenza deitermini di impugnazione. Come detto, poi, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di restituzione nel termine perproporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inseritodall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022), avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 768 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La disciplina transitoria dettata dall’art. 89 d.lgs. in materia di assenza, ha anchestabilito, al secondo periodo del comma 3, per quel che qui rileva, che le disposizioni dell'art.175 cod. proc. pen., come modificato dallo stesso decreto (e, quindi, anche la "nuova"disposizione del comma 2.1 dello stesso art. 175), si applicano «negli stessi casi» di cui alprecedente primo periodo del medesimo comma 3, il quale fa riferimento alle «soleimpugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entratain vigore del presente decreto» (ovvero successive alla data del 30/12/2022).Poiché la sentenza rispetto a cui è avanzata l’istanza è stata emessa in data(10/6/2021) antecedente all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150/2022, non può trovareapplicazione la invocata norma di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.5735 del 30/01/2025, Ehim, Rv. 287578 – 01; Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv.284704-01).Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni difensive.2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente