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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46609/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Secondo la prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di illecita detenzione di circa cinquanta dosi di eroina oltre alla quantità lorda di grammi 3,1 della stessa sostanza, complessivamente idonea alla predisposizione di trentanove dosi, rinvenuta a seguito della perquisizione all'interno del berretto indossato (tre dosi), occultato dentro la base di un ventilatore (35 dosi), all'interno di un contenitore di un farmaco (12 dosi in confezione ternnosaldate), ed all'interno di una cassa stereo (grammi 3,1 lordi), ove veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione; fatti commessi in Catania il 18 gennaio 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, invece del più tenue delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit.

La difesa osserva come la Corte territoriale, confermando sul punto la decisione del Tribunale, abbia fondato la ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, sulla sola quantità e natura della sostanza detenuta (eroina), e sulla modalità della condotta, omettendo di pronunciarsi sugli altri profili che, per giurisprudenza di questa Corte, avrebbero dovuto condurre alla riqualificazione nel più tenue delitto di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. anche in ragione dell'estraneità del Volpe a qualsiasi circuito di criminalità organizzata.

2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'esclusione delle richieste circostanze generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, è inammissibile.

2. È necessario ribadire il pacifico principio di diritto dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

La Corte territoriale ha messo in evidenza le ragioni che hanno portato a ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione.

Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini dì una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076).

Principi di diritto a cui la Corte territoriale si è allineata escludendo, con motivazione sintetica ma priva di lacune, che il ricorrente censura in maniera generica senza neppure tentare di confutare sotto il profilo della logicità la motivazione che ha condotto a ritenere le modalità dell'azione tali da denotare professionalità della condotta: in tal senso è stato fatto rinvio alle particolari modalità di occultamento e confezionamento della sostanza il cui dato è stato comunque ritenuto significativo e complessivamente tale da far emergere una attività tutt'altro che occasionale, anche in ragione dell'abilità ed accortezza dimostrata.4.

Complessivo esame della condotta che ha portato la Corte territoriale a confermare la esclusione delle circostanza generiche ex art. 62-bis cod. pen.

In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche la decisione ha adeguatamente valutato l'assenza di elementi favorevoli e l'assenza di autentica revisione critica già posta in luce dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha confutato la rilevanza della confessione, intervenuta solo a seguito della perquisizione e dell'arresto in flagranza, ha smentito la dedotta motivazione economica che ha ritenuto non dimostrata dal ricorrente.

È stata invece valorizzata la quantità e qualità della sostanza stupefacente del tipo eroina che ha fatto ritenere esistente un contesto criminale caratterizzato da una significativa disponibilità economica in capo al Volpe; motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); ed infatti, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che la decisione prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo la prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di illecita detenzione di circa cinquanta dosi di eroina oltre alla quantità lorda di grammi 3,1 della stessa sostanza, complessivamente idonea alla predisposizione di trentanove dosi, rinvenuta a seguito della perquisizione all'interno del berretto indossato (tre dosi), occultato dentro la base di un ventilatore (35 dosi), all'interno di un contenitore di un farmaco (12 dosi in confezione ternnosaldate), ed all'interno di una cassa stereo (grammi 3,1 lordi), ove veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione; fatti commessi in Catania il 18 gennaio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, invece del più tenue delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit. La difesa osserva come la Corte territoriale, confermando sul punto la decisione del Tribunale, abbia fondato la ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, sulla sola quantità e natura della sostanza detenuta (eroina), e sulla modalità della condotta, omettendo di pronunciarsi sugli altri profili che, per giurisprudenza di questa Corte, avrebbero dovuto condurre alla riqualificazione nel più tenue delitto di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. anche in ragione dell'estraneità del Volpe a qualsiasi circuito di criminalità organizzata. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'esclusione delle richieste circostanze generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, è inammissibile. 2. È necessario ribadire il pacifico principio di diritto dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). La Corte territoriale ha messo in evidenza le ragioni che hanno portato a ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini dì una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Principi di diritto a cui la Corte territoriale si è allineata escludendo, con motivazione sintetica ma priva di lacune, che il ricorrente censura in maniera generica senza neppure tentare di confutare sotto il profilo della logicità la motivazione che ha condotto a ritenere le modalità dell'azione tali da denotare professionalità della condotta: in tal senso è stato fatto rinvio alle particolari modalità di occultamento e confezionamento della sostanza il cui dato è stato comunque ritenuto significativo e complessivamente tale da far emergere una attività tutt'altro che occasionale, anche in ragione dell'abilità ed accortezza dimostrata.4. Complessivo esame della condotta che ha portato la Corte territoriale a confermare la esclusione delle circostanza generiche ex art. 62-bis cod. pen. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche la decisione ha adeguatamente valutato l'assenza di elementi favorevoli e l'assenza di autentica revisione critica già posta in luce dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha confutato la rilevanza della confessione, intervenuta solo a seguito della perquisizione e dell'arresto in flagranza, ha smentito la dedotta motivazione economica che ha ritenuto non dimostrata dal ricorrente. È stata invece valorizzata la quantità e qualità della sostanza stupefacente del tipo eroina che ha fatto ritenere esistente un contesto criminale caratterizzato da una significativa disponibilità economica in capo al Volpe; motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); ed infatti, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che la decisione prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0
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