CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10566/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5353/2025Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 10566/2026Data pubblicazione 21/04/2026EREDI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) con elezione di domicilio digitalepresso il primo indirizzo p.e.c.;– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4/9/2025 depositata in data 2 gennaio 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4/9/2025 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Como n. 5/1/2024 con la quale veniva accolto il ricorso presentato dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso l’avviso di accertamentoemesso per IVA e sanzioni relativamente all'anno di imposta 2016.2. Si legge in sentenza che con la decisione resa dal giudice di prime cureveniva annullato l’atto impositivo, con cui veniva recuperata a tassazioneuna maggiore imposta armonizzata in relazione alla ritenuta inesistenzasoggettiva delle fatture di acquisto di materiali non ferrosi in regime direverse charge emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3. L’Agenzia appellante deduceva la nullità della sentenza di primo gradoper erronea valutazione dei fatti di causa e per violazione dell’art. 2967 cod.civ. e dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992 in materia di onere dellaprova, poiché la contribuente aveva acquistato beni dalla [OSCURATO:PERSONA] ItaliaNumero registro generale 5353/2025Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 10566/2026Data pubblicazione 21/04/2026S.r.l. di cui non conosceva né il titolare né tantomeno si era premurata diverificare l’effettiva operatività ed affidabilità del fornitore, non operandosecondo i canoni di diligenza esigibili da un operatore accorto, né avevafornito prova contraria in merito alle cautele adottate al fine di escludere lapropria colpevolezza, doglianze tutte disattese dal giudice d’appello.4. Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione,affidato ad un unico motivo, cui replica la società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli articoli 2697, 2727e 2729 del codice civile e 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, in materia diprova con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti.2. Va dato atto che, in via preliminare, la controricorrente eccepiscel’inammissibilità del ricorso, per violazione degli artt. 348 ter, comma 5, e360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. e 366 cod. proc. civ. per un triplice profilo:in primo luogo, in relazione all’art. 2697 cod. civ., il vizio di violazione dilegge si configurerebbe nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre la CGT2 ha valutatola prova contraria del contribuente attribuendone rilevanza idonea contrariarispetto a quanto illustrato nell’atto di accertamento.In secondo luogo, rispetto all’art. 2729 cod. civ., in quanto il vizio diviolazione di legge sussiste solo quando il giudice di merito fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o diconcordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.Diversa è invece la critica al ragionamento presuntivo del giudice di meritoNumero registro generale 5353/2025Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 10566/2026Data pubblicazione 21/04/2026che si concreta, come nella specie, nell’addurre che la ricostruzione fattualepoteva essere espletata in altro modo.Infine, rispetto agli articoli 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, ilricorso tenterebbe di contestare, in violazione dell’art. 348 ter, comma 5,cod. proc. civ. una rappresentazione di fatti di causa, e quindi unafattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., questioneche è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta alsindacato di legittimità.3. Le eccezioni sono fondate e il motivo è affetto da concorrenti profili diinammissibilità e di infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che nel processotributario il ricorso alle presunzioni semplici, ossia gravi, precise econcordanti è la regola, salvo non valgano per legge regole specifiche inrelazione alla singola tipologia di accertamento, ed è pacifico il fatto chel’Amministrazione ha contestato alla contribuente l’indebita detrazionedell’IVA in relazione a determinate operazioni ritenute soggettivamenteinesistenti.4. In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestatecome soggettivamente inesistenti, va rammentato che, con riferimento siaall’IVA sia alle imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, se contestache la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti,inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare,non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essereNumero registro generale 5353/2025Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 10566/2026Data pubblicazione 21/04/2026coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5,ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).5. Orbene, è pacifica la qualità di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dantecausa della contribuente, in rapporto alle operazioni contestate e, conriferimento all’elemento soggettivo il giudice ha compiuto unacircostanziata statuizione a riguardo. Si legge a pag.2 della sentenza: «Lacontribuente, al contrario, ha dimostrato di avere agito con l’ordinariadiligenza nei rapporti con il fornitore [OSCURATO:PERSONA] e secondo la prassicommerciale, acquisendo in data 22.10.2024 la visura camerale da cuirisultava che a quella data la predetta società era in regola con gliadempimenti fiscali e con il deposito dei bilanci, risalendo i primiinadempimenti fiscali al 2015, e che disponeva delle necessarieautorizzazioni per la gestione dell’impianto e per il trattamento dei metalliferrosi, documentando altresì l’effettività delle prestazioni, comespecificato anche nella sentenza impugnata».L’unico motivo di ricorso impinge in tale accertamento del giudice,considerato che in sentenza è contenuta la seguente articolata statuizione:«Il fatto che l’Ufficio abbia accertato dalle proprie verifiche fiscali che dal2016, successivo alla annualità in oggetto, [OSCURATO:PERSONA] è stata evasoretotale (nel 2015 risultano omesse le dichiarazioni Ires ed Irap), che dallospesometro sono stati riscontrati esigui acquisti a fronte delle fatture divendita di rottami, che sono state evidenziate irregolarità nella tenuta dellescritture contabili in capo alla predetta società o la circostanza che irapporti commerciali della contribuente con il fornitore sono stati curatidalla [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono indici univoci della conoscenza oconoscibilità dell’inesistenza soggettiva del fornitore» (ibidem).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5353/2025Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 10566/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’accertamento del giudice contiene precisi riferimenti alla valutazione delfatto e del quadro istruttorio e non è revocabile in dubbio in sede dilegittimità nei termini proposti dalla censura.6. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in complessivi euro 2.400 per compensi, euro 200,00 per speseborsuali IVA e Cpa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]