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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 09799/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13068 /201 4 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], entramb e rappresentatee difes e in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e condomicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:estinzione exd.

L. n. 119/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 444/04/13depositata in data 15 / 11 /201 3 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 08/03/2023d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e nella riconvocazione del Collegioin data 04/04/2023 ; Rilevatoe considerato che: - èin atti istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 c. 10 del d.

L. n. 119del 2018, corredata di documentazione; - da essa , da un lato, che le società contribuent i ha nno trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] la relativa domanda di definizione per ciascuno degli atti impugnati ed hanno altresì eseguito il versamento dovuto per la prima rata e, dall’altro, che non è stato notificato (ulteriore)dinieg o, né presentata la menzionata istanza di trattazione aglispecifici fini di cui all’art.6 del d.

L. n. 119 del 2018 ; - pertanto, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolatadeve ritenersi perfezionata ; - q uanto alle spese di lite r itiene il Collegio (in termini Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020) la definizione a gevolata dellacontroversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif.,in l. n. 136 del 2018 (cd.

"pace fiscale) comprende il pagamento dellespese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte chele ha anticipate, n on devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzionedel giudizio ; p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico della parte che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13068 /201 4 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], entramb e rappresentatee difes e in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e condomicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:estinzione exd. L. n. 119/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 444/04/13depositata in data 15 / 11 /201 3 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 08/03/2023d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e nella riconvocazione del Collegioin data 04/04/2023 ; Rilevatoe considerato che: - èin atti istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 c. 10 del d. L. n. 119del 2018, corredata di documentazione; - da essa , da un lato, che le società contribuent i ha nno trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] la relativa domanda di definizione per ciascuno degli atti impugnati ed hanno altresì eseguito il versamento dovuto per la prima rata e, dall’altro, che non è stato notificato (ulteriore)dinieg o, né presentata la menzionata istanza di trattazione aglispecifici fini di cui all’art.6 del d. L. n. 119 del 2018 ; - pertanto, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolatadeve ritenersi perfezionata ; - q uanto alle spese di lite r itiene il Collegio (in termini Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020) la definizione a gevolata dellacontroversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif.,in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento dellespese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte chele ha anticipate, n on devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzionedel giudizio ; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che
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