Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 13719/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7p Motivi della decisione

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 58/2021 Reg.

Sent. emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 20/01/2021, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed euro 600,00, sostituita in 24 ore di lavori di pubblica utilità, per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada.

Lamenta l'illegalità della pena irrogata per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha operato, nei confronti dell'imputato, una diminuzione della pena, conseguente alla scelta del rito abbreviato, in misura difforme da quanto previsto dalla legge.

Infatti ha decurtato, in considerazione del rito prescelto, la pena di un terzo anziché della metà, come invece avrebbe dovuto, essendo contestata all'imputato una contravvenzione.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, nel condividere le ragioni del ricorso, ha chiesto che si provveda alla rideterminazione della pena.

2. Il ricorso deve essere accolto.

3. Il giudice è effettivamente incorso nell'errore denunciato.

Essendo contestata all'imputato la contravvenzione di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena doveva essere ridotta della metà e non di un terzo come risulta dal calcolo.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. 2022 oggi, Mariaros

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7p Motivi della decisione 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 58/2021 Reg. Sent. emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 20/01/2021, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed euro 600,00, sostituita in 24 ore di lavori di pubblica utilità, per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Lamenta l'illegalità della pena irrogata per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha operato, nei confronti dell'imputato, una diminuzione della pena, conseguente alla scelta del rito abbreviato, in misura difforme da quanto previsto dalla legge. Infatti ha decurtato, in considerazione del rito prescelto, la pena di un terzo anziché della metà, come invece avrebbe dovuto, essendo contestata all'imputato una contravvenzione. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, nel condividere le ragioni del ricorso, ha chiesto che si provveda alla rideterminazione della pena. 2. Il ricorso deve essere accolto. 3. Il giudice è effettivamente incorso nell'errore denunciato. Essendo contestata all'imputato la contravvenzione di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena doveva essere ridotta della metà e non di un terzo come risulta dal calcolo. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. 2022 oggi, Mariaros
Sentenza Cassazione n. 13719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris