CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025
Cassazione n. 21165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Cagliariudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025, depositata il 22 dicembre 2025, la Corte diappello di Cagliari - decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da Sez.4, n. 26325 del 20/03/2025 di precedente ordinanza del 30 dicembre 2024 che avevarigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato la riparazione per l'ingiustadetenzione, subita in carcere e poi agli arresti domiciliari, in ordine ai reati di rapinaaggravata, violazione della legge sulle armi e tentato omicidio, imputazioni dalle quali eraassolto dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza emessa in data 8 marzo 2022(divenuta irrevocabile il 21 luglio 2022) - ha nuovamente rigettato la richiesta di riparazioneper ingiusta detenzione dal medesimo avanzata.2 Ricorre avverso l’ordinanza indicata il difensore dell’istante, affidandosi a quattromotivi.2.1 Con il primo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione alleconseguenze ricollegate all’amicizia tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], nonché mancanzadi motivazione circa l’asserita consapevolezza in capo al ricorrente delle attività illecite svoltedal [OSCURATO:PERSONA]. Inosservanza degli artt. 623 e 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazioneall’art. 606, lett. b, cod. proc. pen.Si deduce che, a fronte dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la Corteterritoriale nel provvedimento impugnato riporta espressamente il testo dell’ordinanzaannullata, senza nulla aggiungere rispetto al percorso argomentativo svolto nell’ordinanzacassata.Così facendo, quanto ai vizi motivazionali della nuova decisione, essa, riprendendoquella cassata, reitera le stesse, identiche aporie già censurate, sia quanto al rapporto diamicizia tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento ai contatti telefonici tra i due.Per converso, le conversazioni telefoniche tra i due confortano la tesi difensivaformulata sin dal primo grado, secondo cui nella serata e nella nottata del 15 agosto 2008 ilricorrente era intento solo a festeggiare e non altro: ciò sarebbe dimostrato anche dallinguaggio utilizzato che non appare criptico ma molto chiaro, se letto nell’ottica delcoinvolgimento del ricorrente in attività ludiche e ciò è peraltro confortato dalla sentenza diassoluzione, su cui la Corte di appello non si confronta.2.2 Con il secondo motivo deduce illogicità dell’ordinanza e travisamento della prova,risultate dal testo del provvedimento impugnato, in ordine all’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria gravante sul ricorrente.Si rappresenta che nessuna violazione sarebbe stata commessa dal ricorrente, al finedi aiutare l’amico [OSCURATO:PERSONA], posto che l’odierno ricorrente era sottoposto all’obbligo di firmanon alle ore 19:00 ma dalle ore 19:00 per cui avrebbe potuto assolvere all’obbligo di firmareanche dopo, rispetto al momento in cui sarebbe andato a prelevare l’amico.2.3 Con il terzo motivo, lamenta inosservanza degli artt. 191 e 350, comma 6, cod.proc. pen., in quanto, nel ricostruire l’elemento psicologico l’ordinanza impugnata utilizzadichiarazioni rese dall’imputato, affette da inutilizzabilità assoluta e patologica, in quantorese nell’immediatezza, su richiesta della polizia giudiziaria, senza alcuna garanzia.2.4 Con il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione in ordine alla pretesasussistenza degli estremi del delitto di favoreggiamento, con inosservanza degli artt. 129 e627 cod. proc. pen.Nel ritenere che la condotta del ricorrente sia “dolosa” e che integri a tutti gli effetti unacondotta di favoreggiamento personale, la Corte territoriale è caduta in contraddizione con lapronuncia assolutoria, e ciò, nonostante il principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi,avendo questa Corte rappresentato la necessità che il giudice di rinvio tenesse conto dellasentenza di assoluzione.Si rappresenta che la corte di merito ha assolto il ricorrente da ogni ipotesi criminosa,ivi compresa il favoreggiamento personale che non risultava contestato, e che la difesaaveva anche chiesto la derubricazione della condotta contestata in quella difavoreggiamento, salvo poi essere assolto da tutto, con una decisione rispetto alla quale è ilgiudice della riparazione – e non il giudice di merito – a ritenere che la stessa sia statapronunciata perché qualunque altro reato sarebbe stato estinto per prescrizione3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha evidenziato che la Corte diappello, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato una serie di condotte consapevoli evolontarie, come la frequentazione di soggetti dediti ad attività criminose, la presenza inluoghi direttamente collegati all’evento delittuoso o l’adozione di comportamenti ambigui enon collaborativi al momento del controllo di polizia, che nella giurisprudenza di legittimitàsono state ritenute idonee ad escludere la riparazione in quanto certamente tali da rendereprevedibile e giustificato l’intervento dell’autorità giudiziaria.3.1 Si afferma che, a seguito del rinnovato giudizio, la Corte di appello ha, conmotivazione logica, priva di discrasie, valorizzato tali elementi ritenuti dimostrativi di unacondotta dolosa di favoreggiamento personale, non meramente colposa, posta in esserenella piena consapevolezza dell’attività delittuosa appena realizzata dai correi; pertanto, lasuddetta Corte ha adottato una motivazione conforme ai principi di legittimità in materia inbase ai quali, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, pervalutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave,deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili.3.2 Sulla scorta di questi elementi si chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.1.1 Questa Corte ha ribadito, in numerose e costanti pronunce, che, laddove sia indiscussione il diritto o meno al conseguimento della riparazione per la ingiusta detenzione aisensi degli artt. 314 e ss cod. proc. pen., la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione,deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipoextraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causaall'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di unalibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione delladetenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014,dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 - 01).1.2 Nel caso di specie, va aggiunto, l'ambito della verifica che la Corte di appello diCagliari era tenuta ad operare già era stato puntualmente scolpito da Sez. 4, n. 26325 del2025, in sede rescindente, con la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio,affermandosi che «[n]el caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha menzionato ladecisione assolutoria e non ha preso in alcuna considerazione le ragioni dell'intervenutaassoluzione, di tal che ha deprivato il giudizio di riparazione dai suoi termini di riferimento neilimiti di cui si è testé detto, formulando assunti che appaiono apodittici. Così si dica conriguardo all'asserita consapevolezza, in capo all'istante, della commissione della rapina incui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è invero alcun passaggio dell'ordinanza impugnata checonsenta di affermare tale consapevolezza, la quale viene fatta derivare dal mero rapporto diamicizia intercorrente tra i due».Il giudice del rinvio era tenuto a confrontarsi con la pronuncia assolutoria e quindi atenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare,delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi oneutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016,Piccolo, Rv. 268238).Egli era altresì tenuto a motivare in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente,non potendo la stessa farsi derivare dal rapporto di conoscenza, anche stretto, con ilMercurio.2 Tale essendo il principio di diritto espresso, la Corte di appello di Cagliari dopo averripreso – riportandola anche graficamente da pag. 3 a pag 12 – tutta l’ordinanza già cassatada questa Corte, facendo proprio il contenuto della stessa ed affermandone la pienacondivisibilità, ha sinteticamente richiamato gli stessi elementi (la circostanza che ilricorrente fosse intimo amico di [OSCURATO:PERSONA]; il contatto telefonico il 31 luglio 2008; gliscambi di contatti dalle ore 12:50 del 16 agosto 2008; la presunta violazione da parte delricorrente dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria realizzata per prelevare ilcomplice, senza fornire alcuna spiegazione durante il controllo, in ordine alla sua presenza,nell’orario in cui avrebbe dovuto firmare, in tutt’altro luogo), ritenendo – come già fatto nellaprima ordinanza – la sussistenza della colpa, se non addirittura del dolo, nella condottarealizzata, che avrebbe dovuto quanto meno dar luogo ad un favoreggiamento da parte delricorrente.2.1 Se, da un lato, quindi, la Corte di merito, nell’ordinanza oggi impugnata, havalorizzato gli stessi elementi riportati nell’ordinanza cassata, ripercorrendone lo stessopercorso motivazionale e desumendone da essi quel comportamento extraprocessualegravemente colposo (se non addirittura doloso, una volta affermata la riconducibilità dellacondotta alla fattispecie criminosa quanto meno del favoreggiamento), e quindi ostativo, cheha contribuito in modo condizionante, nella produzione dell’evento detenzione, dall’altro èmancato, del tutto, il richiesto confronto con il contenuto della sentenza di assoluzione.Al di là, infatti, di mere clausola di stile (a pag. 13 e a pag. 14), in cui si afferma, intermini assolutamente apodittici, che la pronuncia di assoluzione non ha smentito glielementi valorizzati nell’ordinanza cassata (e pedissequamente ripresi in quella oggiimpugnata), il giudice rescissorio non illustra né si confronta con gli elementi e con ilpercorso motivazionale seguito dal giudice di merito nella sentenza di assoluzione,limitandosi ad affermare che gli elementi non sono stati ritenuti sufficienti a formulare ungiudizio di responsabilità, senza riportare in nessun passaggio dell’ordinanza (come invecefatto con l’ordinanza cassata) il suo contenuto, o commentare sulla scorta di qualeragionamento un elemento, piuttosto che un altro, non sia stato ritenuto idoneo a fondare ilgiudizio di responsabilità.3. Così facendo la Corte territoriale si è sottratta ai propri doveri motivazionali, essendotenuta a confrontarsi con la sentenza di assoluzione di merito, che non è dato comprendereneanche in base a quali elementi sia stata effettivamente adottata (la stessa, oltre a nonessere richiamata quanto meno in sintesi, non risulta neanche essere stata versata agli atti).3.1 Il giudice rescissorio avrebbe infatti dovuto verificare se i singoli elementi, giàvalorizzati nell’ordinanza che era stata cassata, erano stati o meno esclusi dalla sentenza diassoluzione, costituendo principio assolutamente uniforme – espresso con riferimento allaprova dichiarativa, ma estendibile ad ogni tipologia di prova – quello enunciato da Sez. 4, n.2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 – 01, secondo cui nel giudizio avente adoggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizioneostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente,la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito,purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio dicognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente,o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza diassoluzione.3.2 Palese è, pertanto, l'avvenuta elusione del principio di diritto formulato dalla Corte dicassazione con la sentenza rescindente, non avendo la Corte territoriale di Cagliarisegnalato se le condotte del ricorrente, ritenute integranti il comportamento extraprocessualeostativo, aventi efficacia causale ai fini della emissione del titolo custodiale, siano state omeno escluse in sede di giudizio penale; in che termini siano state escluse e con qualemotivazione lo siano state, e non essendosi, più in generale, confrontata con la sentenza diassoluzione,che, come già detto, non è dato comprendere neanche in base a quali elementie sulla scorta di quale motivazione sia stata adottata.4. Conclusivamente: l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché,ancora una volta, la Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione personale, esamini,nuovamente, in applicazione dei principi sopraesposti, la richiesta di riparazione per ingiustadetenzione presentata dell’odierno ricorrente.Alla Corte di appello di Cagliari è anche demandata la regolamentazione delle spesetra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliaricui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio dilegittimita'.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]