Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09848/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/11/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnatocon trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 14 novembre 2025, res pingeva l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione del sequestro finalizzato alla confisca disposto con decreto del G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 6ottobre 2025.

2. Avver s o dett o provvedimento propon eva no ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendone l’abnormità non essendo il pubblico ministerolegittimato ad emettere un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dovendo in tali casi trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminaricon il proprio parere negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestrodel preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 -01; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254710 -01).

Stabilito che secondo la costante interpretazione di legittimità il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo è abnorme, nel caso in esame va fatta applicazione del medesimo principio anche nell’ipotesi di richiesta di rideterminazione del sequestro, che contiene una domanda di riduzione del provvedimento ablativo. 2.Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza (Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]), perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrentetenuto conto del parere negativo del P.M.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/11/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnatocon trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 14 novembre 2025, res pingeva l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione del sequestro finalizzato alla confisca disposto con decreto del G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 6ottobre 2025. 2. Avver s o dett o provvedimento propon eva no ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendone l’abnormità non essendo il pubblico ministerolegittimato ad emettere un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dovendo in tali casi trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminaricon il proprio parere negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestrodel preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 -01; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254710 -01). Stabilito che secondo la costante interpretazione di legittimità il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo è abnorme, nel caso in esame va fatta applicazione del medesimo principio anche nell’ipotesi di richiesta di rideterminazione del sequestro, che contiene una domanda di riduzione del provvedimento ablativo. 2.Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza (Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]), perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrentetenuto conto del parere negativo del P.M. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza. Roma,
Decreto Cassazione n. 09848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris