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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02510/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia in data 7 marzo 2019, appellata dal Pubblico ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] HODOROWICZ colpevole "del reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] PREFETA, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] WASIK nella notte fra il 6 e il 7 marzo 2018 in S. [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena di quindici anni di reclusione.

2. I fatti e il movente.

Per come ricostruito nelle sentenze di merito, il fatto accadde, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, all'interno dell'azienda agricola di Pietro LOSITO, dove gli imputati e la vittima lavoravano quali operai e braccianti agricoli.

Fu il dipendente Lorenzo ROMAGNO a trovare il corpo esanime della vittima, nell'alloggio di costui, ai piedi del letto, in ginocchio e con la testa all'ingiù, con il volto tumefatto e sporco di sangue; venne rilevata una macchia ipostatica all'altezza del collo spessa un centimetro e lunga venti centimetri circa; sul braccio destro dell'uomo furono riscontrati lividi, sui pantaloni indossati tracce di sangue.

Il consulente medico legale, incaricato dal Pubblico ministero, accertò che la morte del PREFETA fu causata da "asfissia da strangolamento" compatibile con l'impiego di taluno dei cavi elettrici in sequestro.

Vennero anche rilevate lesioni al volto, con frattura delle ossa nasali, e alla base del collo, traumi attribuiti all'azione di corpi contundenti (mezzi di offesa naturale come mani chiuse a pugno o strumenti a superficie piana o convessa, quali mazze o bastoni), tuttavia priva di diretta efficienza causale rispetto alla morte.

Fu evidenziato, inoltre, dal medico legale che le lesioni encefaliche posteriori erano compatibili con il batticarne sequestrato, che le lesioni contusivo-escoriative encefaliche e l'impronta dello strangolamento erano coeve e riconducibili ad azioni poste in essere nel medesimo contesto temporale, ascrivibili, probabilmente, a due soggetti diversi.

In base al testimoniale assunto, il movente del delitto venne individuato nel risentimento maturato dall'HODOROWICZ nei confronti del PREFETA a seguito di ripetuti litigi e di reciproche minacce occorsi nei giorni a ridosso dell'omicidio.

3. Le diverse valutazioni dei giudici di merito.

In sintesi, va rilevato che il primo giudice, pur avendo riconosciuto alla chiamata in correità promanante da [OSCURATO:PERSONA] WASIK, centrale elemento di accusa, una "solidità interna", ha ritenuto che la stessa fosse rimasta sfornita dei necessari riscontri individualizzanti.

Viceversa, la Corte di Assise di appello, confermata la autenticità delle dichiarazioni accusatorie rese dal WASIK, già ravvisata dal G.U.P. di Foggia, ha reputato sussistente, diversamente da quest'ultimo, la corroborazione della chiamata di correo derivante da riscontri individualizzanti effettivamente sussistenti, tenuto conto della rinnovazione istruttoria disposta assumendo le dichiarazioni del WASIK e di Ewa ROLCO, amica, quest'ultima, del chiamante e dell'imputato nonché della sorella di costui Marzena.

La pronuncia di secondo grado ha sottolineato, in primo luogo, come le dichiarazioni del WASIK non avessero, inizialmente, escluso la responsabilità dell'imputato, ma si fossero essenzialmente concentrate su un contenuto confessorio.

Nessuna contraddizione, quindi, secondo i giudici di appello, era dato rilevare tra l'accusa, elevata nei confronti del correo solo in sede di interrogatorio del Pubblico ministero, rispetto alle iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ma, piuttosto, un crescendo narrativo, che, tra l'altro, dimostrava la sua forza probante per la coerenza con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite e, in particolare: a) con le risultanze medico-legali, posto che la ricostruzione effettuata rimandava ad un'azione posta in essere, con ogni probabilità, da due persone; b) con il ritrovamento dei cavi elettrici e del batticarne di legno, coerente con il narrato del propalante laddove coinvolgeva nella condotta omicidiaria anche l'HODOROWICZ; c) con l'espressione "mio fratello ha ammazzato Artur", pronunciata dalla sorella dell'imputato, Marzena, nel corso della conversazione intercorsa con alcuni connazionali ed oggetto di intercettazione; d) con l'ulteriore conversazione captata tra la predetta Marzena e la connazionale Ewa ROLCO, nella parte in cui la prima confidava alla interlocutrice di avere ricevuto un sms la notte dei fatti da parte di "Damian" (WASIK) e "Darek" (HODOROWICZ), i quali riconoscevano di "averlo ucciso", anche se "non gli volevano fare del male"; e) con i litigi dei giorni precedenti e le minacce di morte proferite da "Darek" nei confronti del PREFETA, al quale il primo avrebbe fatto pagare quanto, a suo dire, egli aveva dovuto subire.

La Corte di merito ha ravvisato, unitamente alla responsabilità dell'HODOROWICZ per gli elementi di prova prima riepilogati, la sussistenza, nella fattispecie in esame, della circostanza aggravante della premeditazione, osservando che il proposito omicidiario, ripetutamente esternato nei giorni precedenti il delitto, costellati di litigi con la vittima, era stato tenuto fermo dall'imputato fino alla notte tra il 6 e il 7 marzo.

4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso basato sui seguenti cinque motivi.

4.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, rilevante anche come vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen., rilevante anche come vizio di motivazione.

La censura si appunta sul mancato esame peritale dei telefoni cellulari in uso a Marzena HODOROWICZ e all'imputato, nonché sulla mancata assunzione della testimonianza della prima, sorella dell'imputato, teste diretta rispetto alla teste de relato Ewa ROLCO, sentita in appello.

4.2. Erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rilevante anche come vizio di motivazione.Si critica la sentenza impugnata per essere stata immotivatamente ravvisata la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del WASIK.

4.3. Errores in facto e difetto di motivazione in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti.

Si denuncia che è stata immotivatamente ritenuta la sussistenza di fatti, elementi e circostante, che, invece, sarebbero risultati insussistenti, alla stregua di quanto rilevato sia dal RIS che dal consulente medico legale.

4.4. Difetto di motivazione in ordine alla corretta valutazione delle prove.

Si censura come detta valutazione sia stata parziale e priva del riguardo motivazionale che una sentenza di condanna deve possedere, quando rende conto del convincimento del Giudice, oltre ogni ragionevole dubbio.

4.5. In subordine, error in facto ed erronea applicazione dell'art. 577, n. 3), cod. pen., nonché degli artt. 63 e 69 cod. gen.

La valutazione di carattere, condotta e vita antecedente del reo, ai fini della determinazione sanzionatoria, sarebbe stata falsata, ad avviso del difensore del ricorrente, dall'erroneo convincimento del Giudice d'appello che si tratti di persona con precedenti penali a carico; inoltre, non vi è prova alcuna, né indizio, che il delitto sia stato commesso con premeditazione, sicché anche l'asserita equivalenza delle circostanze sarebbe basata su un erroneo presupposto.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella articolata requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha depositato in via telematica memoria, ribadendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi quattro motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati.

2. Non possono, in primo luogo, trovare accoglimento le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso.

Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, R., Rv. 278680; Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323).

Atteso che, per quanto detto nella parte narrativa, nella vicenda in esame la "struttura portante" della sentenza di condanna risulta senz'altro imperniata sulla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] WASIK, la difesa del ricorrente non lascia comprendere, nelle sue deduzioni, in 4 D ,(4 che modo la perizia sugli apparati cellulari di Marzena HODOROWICZ e del fratello imputato avrebbe potuto fornire elementi di decisività tali da determinare una diversa pronuncia, in considerazione, tra l'altro, dell'esito del tutto aleatorio cui sarebbe potuto approdare un accertamento del genere, dipendente dal fatto che il messaggio telefonico dal contenuto confessorio di cui si parla nelle conversazioni intercettate venne pacificamente cancellato da Marzena, per come riferito dalla ROLCO.

Già l'incertezza dell'esito dei risultati dell'indagine tecnica richiesta dimostra, sul piano logico, l'inevitabile assenza di decisività del mezzo istruttorio medesimo.

Più che corretto, dunque, si rivela il diniego opposto dalla Corte di merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria de qua, anche tenuto conto dei riferimenti, operati al messaggio telefonico suddetto, nel corso di plurime conversazioni, oggetto di intercettazione.

Quanto alla stigmatizzata mancata assunzione dell'esame di Marzena HODOROWICZ, quale fonte primaria delle informazioni rese dall'amica Ewa ROLCO, rileva il Collegio che né in sentenza (pag. 18), né nel verbale di udienza del 3 febbraio 2021, concernente l'esame della ROLCO, la cui trascrizione è allegata al ricorso (pagg. 14-15), risulta formulata la richiesta di esame della donna da parte della difesa dell'imputato.

Posto che la citazione del teste diretto, ove questa non sia stata disposta "ex officio" dal giudice, è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (Sez. 3, n. 33100 del 7/6/2022, F., Rv. 283651; Sez. 6, n. 12982 del 20/2/2020, L., Rv. 279259), il che, conseguentemente, implica la non deducibilità, in questa sede, del motivo attinente alla mancata assunzione di prova decisiva in riferimento all'esame non richiesto.

3. Quanto meno infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della immotivata ritenuta sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del WASIK.

Va rammentato e ribadito che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (tra molte, Sez. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. in proc.

Campo, Rv. 276744).

Giova, inoltre, richiamare il consolidato principio di carattere generale, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (fra tutte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

Ancora, va opportunamente evidenziato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 40061 del 12/7/2019, Valorosi, Rv. 278314).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto buon governo dei riaffermati principi, pervenendo, con motivazione adeguata, arricchita (e quindi rafforzata) dall'apporto dichiarativo fornito, in sede di rinnovazione istruttoria, dal chiamante in correità WASIK e dalla teste Ewa ROLCO, nonché dall'apprezzamento di materiale intercettativo trascurato dal primo giudice (vedi le conversazioni riportate alle pagg. 14 e 15 della sentenza) all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Correttamente è stata riconosciuta valenza individualizzante, rispetto alla chiamata di correo del WASIK, ribadita in appello, agli elementi di fonte intercettativa di cui si è già dato atto nella parte narrativa al par. 3., incentrati sul messaggio di natura confessoria inviato dall'imputato alla sorella Marzena e da costei riferito ad alcuni connazionali ("Mio fratello ha ammazzato Artur"), circostanza confermata dalla ROLCO anche nel giudizio di secondo grado e ripetuta da Mariusz WOJTASIK, altro dipendente dell'azienda agricola teatro dei fatti, commentando con i connazionali Beata KOLA e il marito di costei, in una conversazione intercettata il 10 marzo 2018 (prog. n. 245), gli sviluppi delle indagini ("...poi comunque hanno preso tutti i cellulari e hanno tradotto tutti i sms e tutto c'era dentro e quei due cazzoni si salutavano, Damian con la madre e sorella e Darek con la sorella Marzena.

Che l'hanno ucciso ma che non gli volevano fare del male, pensa un po'...": pag. 16 della decisione avversata).

I giudici del gravame hanno, poi, convenientemente apprezzato, come ulteriori elementi di riscontro logico, correlabili al movente del delitto, non solo e non tanto i litigi verificatisi tra l'imputato, il WOJTASIK e il PREFETA, quanto l'avere l'HODOROWICZ, nel corso di una conversazione intercettata circa un mese prima dei fatti, preannunciato al WOJTASIK (Mariusz) che avrebbe anch'egli alzato le mani nei confronti del PREFETA (come da questi fatto con loro) e l'avere il predetto imputato, solo due giorni prima dell'omicidio, confidato alla sorella Marzena di aver minacciato la persona offesa e di avergli detto che "gli avrebbe infilato il (-4,! coltello dietro le spalle durante il sonno" e che ciò "non gli interessava" (pagg. 14-15 della sentenza impugnata).

A fronte dei descritti elementi di prova, valutati nel rispetto dei canoni fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e al di là di ogni ragionevole dubbio, le censure difensive tradiscono, da un lato, un approccio decisamente parcellizzato al compendio probatorio, perdendo, così, di vista, la valutazione d'insieme, e, dall'altro, esprimono uno sforzo demolitorio dei singoli elementi istruttori, che tendono, sistematicamente, a sostituire, con una inammissibile, personale, lettura alternativa o, comunque, meramente confutativa.

Tale prospettazione difensiva pecca, tra l'altro, di aspecificità, perché: a) quanto alla contestata attendibilità intrinseca del WASIK, di cui sarebbero mancati indici rivelatori, non considera come sul tema le valutazioni dei giudici di merito siano state del tutto conformi e adeguatamente argomentate, e abbiano escluso, in modo logico, qualsivoglia intento calunniatorio in capo al propalante, così come una pretesa contraddizione rispetto alla primigenia confessione, allorquando egli si era limitato a riferire del proprio ruolo nella commissione dell'omicidio; b) quanto alla dedotta scarsa attendibilità della testimonianza di Ewa ROLCO, in quanto "amica" della famiglia WASIK, dimentica che la donna era amica anche della sorella dell'imputato, come pacificamente emerso dal processo; c) non si confronta, omettendo di contrastarle, con le già evidenziate circostanze, per cui: c1) il 15 febbraio 2018 il ricorrente aveva preannunciato al WASIK che anche lui avrebbe alzato le mani nei confronti del PREFETA; c2): il 5 marzo 2018, due giorni prima dell'omicidio, l'imputato aveva riferito alla sorella Marzena di aver minacciato Artur che lo avrebbe accoltellato nel sonno; c3) 1'8 marzo 2018, il giorno dopo l'omicidio, Marzena HODOROWICZ aveva rivelato ad alcuni connazionali che suo fratello le aveva confidato di aver "ammazzato Artur", circostanza che poteva aver appreso solo da lui.

4. Né può ravvisarsi, come vorrebbe la difesa del ricorrente, un travisamento della prova (risultanze medico legali e del RIS), oggetto del quarto motivo di ricorso.

Con riferimento alla consulenza del prof.

POMARA, va rilevato che la sentenza impugnata non ha aderito in modo immotivato, come dedotto dalla difesa, alla ipotesi, prospettata dal consulente, dell'azione omicidiaria commessa da due persone, valorizzandola quale unica ricostruzione possibile.

Essa, viceversa, preso atto della logica plausibilità di tale ricostruzione (in alternativa a quella dell'azione commessa da un solo soggetto in due momenti distinti), l'ha ragionevolmente reputata preferibile, in quanto ne ha coniugato, con congruo argomentare, la coerenza estrinseca con le risultanze obiettive emerse dal processo e con la ricostruzione percorsa dal coimputato.

Quanto, in particolare, alla supposta smentita, da parte delle indagini tecniche, di colpi alla nuca sferrati da tergo con martello batticarne, la difesa del ricorrente non si confronta con le considerazioni svolte dal prof.

POMARA (riportate a pag. 8 della sentenza impugnata) a proposito dell'affermata compatibilità delle lesioni encefaliche posteriori con un'aggressione eseguita con batticarne fatto impattare con la parete legnosa concava della testa ovvero col manico; lesioni encefaliche - come detto - coeve allo strangolamento.

Quanto, infine, alla contestata assenza di tracce ematiche sugli indumenti di HODOROWICZ, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia risposto, anche sul punto, in modo non manifestamente illogico, osservando: a) che è rimasto non accertato quale specifico indumento indossasse l'imputato al momento dell'omicidio; b) che sia i sanitari del "118" che il medico legale avevano rilevato un modesto versamento di liquido ematico (concentrato sotto il capo della vittima) a seguito dei pugni sferrati dal WASIK sul volto del PREFETA; c) che nessun contatto risultava esserci stato tra i pantaloni dell'imputato e il volto della vittima, dal momento che il primo si trovava alle spalle di essa.

In definitiva, la ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, per la sua intrinseca coerenza logica e per la sua piena consonanza con le risultanze istruttorie, resiste, in punto di responsabilità dell'imputato, a tutte le censure formulate in ricorso, comprese, all'evidenza, quelle sviluppate alle pagine 19-21, dove si assume una possibile "ricostruzione alternativa dei fatti" (terzo motivo), che, come noto, non è meritevole di considerazione in questa sede di legittimità.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, viceversa, fondato il quinto motivo di ricorso, nella parte afferente alla contestata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.

In effetti, manca nell'iter argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale una precisa messa a fuoco delle circostanze specifiche in cui maturò il fatto delittuoso, ricostruibili solo attraverso le parole del WASIK.

Tuttavia, mentre nell'interrogatorio reso al P.M. in data 9 marzo 2019, il WASIK dichiarò di aver assunto da solo l'iniziativa di recarsi presso la roulotte del PREFETA e di averlo percosso in reazione ad insulti proferiti nei suoi riguardi dalla persona offesa (pag. 20 sentenza di primo grado), per poi essere raggiunto dall'HODOROWICZ che concorse, quindi, nell'aggressione, in un secondo tempo, nel corso dell'esame reso nel giudizio di secondo grado, per come sintetizzato a pag. 17 della sentenza impugnata, il propalante ha dichiarato di essersi "recato insieme con Darek presso l'alloggio dove si trovava Artur".

Tale contraddizione non è colta dai giudici del gravame, i quali non hanno considerato la indispensabilità del suo scioglimento ai fini di una ricostruzione che consenta di sostenere o meno la persistenza dell'elemento "ideologico" della premeditazione, unitamente a quello "cronologico" (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci ed altri, Rv. 241575), fino al momento del delitto e di escludere, eventualmente, l'ipotesi di un fatto occasionale guidato da dolo d'impeto.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, che dovrà sciogliere la contraddizione evidenziata e procedere a una rivalutazione mirata del compendio probatorio.

Nel resto il ricorso va rigettato.Le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia in data 7 marzo 2019, appellata dal Pubblico ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] HODOROWICZ colpevole "del reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] PREFETA, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] WASIK nella notte fra il 6 e il 7 marzo 2018 in S. [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena di quindici anni di reclusione. 2. I fatti e il movente. Per come ricostruito nelle sentenze di merito, il fatto accadde, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, all'interno dell'azienda agricola di Pietro LOSITO, dove gli imputati e la vittima lavoravano quali operai e braccianti agricoli. Fu il dipendente Lorenzo ROMAGNO a trovare il corpo esanime della vittima, nell'alloggio di costui, ai piedi del letto, in ginocchio e con la testa all'ingiù, con il volto tumefatto e sporco di sangue; venne rilevata una macchia ipostatica all'altezza del collo spessa un centimetro e lunga venti centimetri circa; sul braccio destro dell'uomo furono riscontrati lividi, sui pantaloni indossati tracce di sangue. Il consulente medico legale, incaricato dal Pubblico ministero, accertò che la morte del PREFETA fu causata da "asfissia da strangolamento" compatibile con l'impiego di taluno dei cavi elettrici in sequestro. Vennero anche rilevate lesioni al volto, con frattura delle ossa nasali, e alla base del collo, traumi attribuiti all'azione di corpi contundenti (mezzi di offesa naturale come mani chiuse a pugno o strumenti a superficie piana o convessa, quali mazze o bastoni), tuttavia priva di diretta efficienza causale rispetto alla morte. Fu evidenziato, inoltre, dal medico legale che le lesioni encefaliche posteriori erano compatibili con il batticarne sequestrato, che le lesioni contusivo-escoriative encefaliche e l'impronta dello strangolamento erano coeve e riconducibili ad azioni poste in essere nel medesimo contesto temporale, ascrivibili, probabilmente, a due soggetti diversi. In base al testimoniale assunto, il movente del delitto venne individuato nel risentimento maturato dall'HODOROWICZ nei confronti del PREFETA a seguito di ripetuti litigi e di reciproche minacce occorsi nei giorni a ridosso dell'omicidio. 3. Le diverse valutazioni dei giudici di merito. In sintesi, va rilevato che il primo giudice, pur avendo riconosciuto alla chiamata in correità promanante da [OSCURATO:PERSONA] WASIK, centrale elemento di accusa, una "solidità interna", ha ritenuto che la stessa fosse rimasta sfornita dei necessari riscontri individualizzanti. Viceversa, la Corte di Assise di appello, confermata la autenticità delle dichiarazioni accusatorie rese dal WASIK, già ravvisata dal G.U.P. di Foggia, ha reputato sussistente, diversamente da quest'ultimo, la corroborazione della chiamata di correo derivante da riscontri individualizzanti effettivamente sussistenti, tenuto conto della rinnovazione istruttoria disposta assumendo le dichiarazioni del WASIK e di Ewa ROLCO, amica, quest'ultima, del chiamante e dell'imputato nonché della sorella di costui Marzena. La pronuncia di secondo grado ha sottolineato, in primo luogo, come le dichiarazioni del WASIK non avessero, inizialmente, escluso la responsabilità dell'imputato, ma si fossero essenzialmente concentrate su un contenuto confessorio. Nessuna contraddizione, quindi, secondo i giudici di appello, era dato rilevare tra l'accusa, elevata nei confronti del correo solo in sede di interrogatorio del Pubblico ministero, rispetto alle iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ma, piuttosto, un crescendo narrativo, che, tra l'altro, dimostrava la sua forza probante per la coerenza con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite e, in particolare: a) con le risultanze medico-legali, posto che la ricostruzione effettuata rimandava ad un'azione posta in essere, con ogni probabilità, da due persone; b) con il ritrovamento dei cavi elettrici e del batticarne di legno, coerente con il narrato del propalante laddove coinvolgeva nella condotta omicidiaria anche l'HODOROWICZ; c) con l'espressione "mio fratello ha ammazzato Artur", pronunciata dalla sorella dell'imputato, Marzena, nel corso della conversazione intercorsa con alcuni connazionali ed oggetto di intercettazione; d) con l'ulteriore conversazione captata tra la predetta Marzena e la connazionale Ewa ROLCO, nella parte in cui la prima confidava alla interlocutrice di avere ricevuto un sms la notte dei fatti da parte di "Damian" (WASIK) e "Darek" (HODOROWICZ), i quali riconoscevano di "averlo ucciso", anche se "non gli volevano fare del male"; e) con i litigi dei giorni precedenti e le minacce di morte proferite da "Darek" nei confronti del PREFETA, al quale il primo avrebbe fatto pagare quanto, a suo dire, egli aveva dovuto subire. La Corte di merito ha ravvisato, unitamente alla responsabilità dell'HODOROWICZ per gli elementi di prova prima riepilogati, la sussistenza, nella fattispecie in esame, della circostanza aggravante della premeditazione, osservando che il proposito omicidiario, ripetutamente esternato nei giorni precedenti il delitto, costellati di litigi con la vittima, era stato tenuto fermo dall'imputato fino alla notte tra il 6 e il 7 marzo. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso basato sui seguenti cinque motivi. 4.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, rilevante anche come vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen., rilevante anche come vizio di motivazione. La censura si appunta sul mancato esame peritale dei telefoni cellulari in uso a Marzena HODOROWICZ e all'imputato, nonché sulla mancata assunzione della testimonianza della prima, sorella dell'imputato, teste diretta rispetto alla teste de relato Ewa ROLCO, sentita in appello. 4.2. Erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rilevante anche come vizio di motivazione.Si critica la sentenza impugnata per essere stata immotivatamente ravvisata la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del WASIK. 4.3. Errores in facto e difetto di motivazione in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti. Si denuncia che è stata immotivatamente ritenuta la sussistenza di fatti, elementi e circostante, che, invece, sarebbero risultati insussistenti, alla stregua di quanto rilevato sia dal RIS che dal consulente medico legale. 4.4. Difetto di motivazione in ordine alla corretta valutazione delle prove. Si censura come detta valutazione sia stata parziale e priva del riguardo motivazionale che una sentenza di condanna deve possedere, quando rende conto del convincimento del Giudice, oltre ogni ragionevole dubbio. 4.5. In subordine, error in facto ed erronea applicazione dell'art. 577, n. 3), cod. pen., nonché degli artt. 63 e 69 cod. gen. La valutazione di carattere, condotta e vita antecedente del reo, ai fini della determinazione sanzionatoria, sarebbe stata falsata, ad avviso del difensore del ricorrente, dall'erroneo convincimento del Giudice d'appello che si tratti di persona con precedenti penali a carico; inoltre, non vi è prova alcuna, né indizio, che il delitto sia stato commesso con premeditazione, sicché anche l'asserita equivalenza delle circostanze sarebbe basata su un erroneo presupposto. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella articolata requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha depositato in via telematica memoria, ribadendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati. 2. Non possono, in primo luogo, trovare accoglimento le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso. Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, R., Rv. 278680; Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323). Atteso che, per quanto detto nella parte narrativa, nella vicenda in esame la "struttura portante" della sentenza di condanna risulta senz'altro imperniata sulla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] WASIK, la difesa del ricorrente non lascia comprendere, nelle sue deduzioni, in 4 D ,(4 che modo la perizia sugli apparati cellulari di Marzena HODOROWICZ e del fratello imputato avrebbe potuto fornire elementi di decisività tali da determinare una diversa pronuncia, in considerazione, tra l'altro, dell'esito del tutto aleatorio cui sarebbe potuto approdare un accertamento del genere, dipendente dal fatto che il messaggio telefonico dal contenuto confessorio di cui si parla nelle conversazioni intercettate venne pacificamente cancellato da Marzena, per come riferito dalla ROLCO. Già l'incertezza dell'esito dei risultati dell'indagine tecnica richiesta dimostra, sul piano logico, l'inevitabile assenza di decisività del mezzo istruttorio medesimo. Più che corretto, dunque, si rivela il diniego opposto dalla Corte di merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria de qua, anche tenuto conto dei riferimenti, operati al messaggio telefonico suddetto, nel corso di plurime conversazioni, oggetto di intercettazione. Quanto alla stigmatizzata mancata assunzione dell'esame di Marzena HODOROWICZ, quale fonte primaria delle informazioni rese dall'amica Ewa ROLCO, rileva il Collegio che né in sentenza (pag. 18), né nel verbale di udienza del 3 febbraio 2021, concernente l'esame della ROLCO, la cui trascrizione è allegata al ricorso (pagg. 14-15), risulta formulata la richiesta di esame della donna da parte della difesa dell'imputato. Posto che la citazione del teste diretto, ove questa non sia stata disposta "ex officio" dal giudice, è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (Sez. 3, n. 33100 del 7/6/2022, F., Rv. 283651; Sez. 6, n. 12982 del 20/2/2020, L., Rv. 279259), il che, conseguentemente, implica la non deducibilità, in questa sede, del motivo attinente alla mancata assunzione di prova decisiva in riferimento all'esame non richiesto. 3. Quanto meno infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della immotivata ritenuta sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del WASIK. Va rammentato e ribadito che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (tra molte, Sez. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. in proc. Campo, Rv. 276744). Giova, inoltre, richiamare il consolidato principio di carattere generale, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (fra tutte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). Ancora, va opportunamente evidenziato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 40061 del 12/7/2019, Valorosi, Rv. 278314). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto buon governo dei riaffermati principi, pervenendo, con motivazione adeguata, arricchita (e quindi rafforzata) dall'apporto dichiarativo fornito, in sede di rinnovazione istruttoria, dal chiamante in correità WASIK e dalla teste Ewa ROLCO, nonché dall'apprezzamento di materiale intercettativo trascurato dal primo giudice (vedi le conversazioni riportate alle pagg. 14 e 15 della sentenza) all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Correttamente è stata riconosciuta valenza individualizzante, rispetto alla chiamata di correo del WASIK, ribadita in appello, agli elementi di fonte intercettativa di cui si è già dato atto nella parte narrativa al par. 3., incentrati sul messaggio di natura confessoria inviato dall'imputato alla sorella Marzena e da costei riferito ad alcuni connazionali ("Mio fratello ha ammazzato Artur"), circostanza confermata dalla ROLCO anche nel giudizio di secondo grado e ripetuta da Mariusz WOJTASIK, altro dipendente dell'azienda agricola teatro dei fatti, commentando con i connazionali Beata KOLA e il marito di costei, in una conversazione intercettata il 10 marzo 2018 (prog. n. 245), gli sviluppi delle indagini ("...poi comunque hanno preso tutti i cellulari e hanno tradotto tutti i sms e tutto c'era dentro e quei due cazzoni si salutavano, Damian con la madre e sorella e Darek con la sorella Marzena. Che l'hanno ucciso ma che non gli volevano fare del male, pensa un po'...": pag. 16 della decisione avversata). I giudici del gravame hanno, poi, convenientemente apprezzato, come ulteriori elementi di riscontro logico, correlabili al movente del delitto, non solo e non tanto i litigi verificatisi tra l'imputato, il WOJTASIK e il PREFETA, quanto l'avere l'HODOROWICZ, nel corso di una conversazione intercettata circa un mese prima dei fatti, preannunciato al WOJTASIK (Mariusz) che avrebbe anch'egli alzato le mani nei confronti del PREFETA (come da questi fatto con loro) e l'avere il predetto imputato, solo due giorni prima dell'omicidio, confidato alla sorella Marzena di aver minacciato la persona offesa e di avergli detto che "gli avrebbe infilato il (-4,! coltello dietro le spalle durante il sonno" e che ciò "non gli interessava" (pagg. 14-15 della sentenza impugnata). A fronte dei descritti elementi di prova, valutati nel rispetto dei canoni fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e al di là di ogni ragionevole dubbio, le censure difensive tradiscono, da un lato, un approccio decisamente parcellizzato al compendio probatorio, perdendo, così, di vista, la valutazione d'insieme, e, dall'altro, esprimono uno sforzo demolitorio dei singoli elementi istruttori, che tendono, sistematicamente, a sostituire, con una inammissibile, personale, lettura alternativa o, comunque, meramente confutativa. Tale prospettazione difensiva pecca, tra l'altro, di aspecificità, perché: a) quanto alla contestata attendibilità intrinseca del WASIK, di cui sarebbero mancati indici rivelatori, non considera come sul tema le valutazioni dei giudici di merito siano state del tutto conformi e adeguatamente argomentate, e abbiano escluso, in modo logico, qualsivoglia intento calunniatorio in capo al propalante, così come una pretesa contraddizione rispetto alla primigenia confessione, allorquando egli si era limitato a riferire del proprio ruolo nella commissione dell'omicidio; b) quanto alla dedotta scarsa attendibilità della testimonianza di Ewa ROLCO, in quanto "amica" della famiglia WASIK, dimentica che la donna era amica anche della sorella dell'imputato, come pacificamente emerso dal processo; c) non si confronta, omettendo di contrastarle, con le già evidenziate circostanze, per cui: c1) il 15 febbraio 2018 il ricorrente aveva preannunciato al WASIK che anche lui avrebbe alzato le mani nei confronti del PREFETA; c2): il 5 marzo 2018, due giorni prima dell'omicidio, l'imputato aveva riferito alla sorella Marzena di aver minacciato Artur che lo avrebbe accoltellato nel sonno; c3) 1'8 marzo 2018, il giorno dopo l'omicidio, Marzena HODOROWICZ aveva rivelato ad alcuni connazionali che suo fratello le aveva confidato di aver "ammazzato Artur", circostanza che poteva aver appreso solo da lui. 4. Né può ravvisarsi, come vorrebbe la difesa del ricorrente, un travisamento della prova (risultanze medico legali e del RIS), oggetto del quarto motivo di ricorso. Con riferimento alla consulenza del prof. POMARA, va rilevato che la sentenza impugnata non ha aderito in modo immotivato, come dedotto dalla difesa, alla ipotesi, prospettata dal consulente, dell'azione omicidiaria commessa da due persone, valorizzandola quale unica ricostruzione possibile. Essa, viceversa, preso atto della logica plausibilità di tale ricostruzione (in alternativa a quella dell'azione commessa da un solo soggetto in due momenti distinti), l'ha ragionevolmente reputata preferibile, in quanto ne ha coniugato, con congruo argomentare, la coerenza estrinseca con le risultanze obiettive emerse dal processo e con la ricostruzione percorsa dal coimputato. Quanto, in particolare, alla supposta smentita, da parte delle indagini tecniche, di colpi alla nuca sferrati da tergo con martello batticarne, la difesa del ricorrente non si confronta con le considerazioni svolte dal prof. POMARA (riportate a pag. 8 della sentenza impugnata) a proposito dell'affermata compatibilità delle lesioni encefaliche posteriori con un'aggressione eseguita con batticarne fatto impattare con la parete legnosa concava della testa ovvero col manico; lesioni encefaliche - come detto - coeve allo strangolamento. Quanto, infine, alla contestata assenza di tracce ematiche sugli indumenti di HODOROWICZ, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia risposto, anche sul punto, in modo non manifestamente illogico, osservando: a) che è rimasto non accertato quale specifico indumento indossasse l'imputato al momento dell'omicidio; b) che sia i sanitari del "118" che il medico legale avevano rilevato un modesto versamento di liquido ematico (concentrato sotto il capo della vittima) a seguito dei pugni sferrati dal WASIK sul volto del PREFETA; c) che nessun contatto risultava esserci stato tra i pantaloni dell'imputato e il volto della vittima, dal momento che il primo si trovava alle spalle di essa. In definitiva, la ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, per la sua intrinseca coerenza logica e per la sua piena consonanza con le risultanze istruttorie, resiste, in punto di responsabilità dell'imputato, a tutte le censure formulate in ricorso, comprese, all'evidenza, quelle sviluppate alle pagine 19-21, dove si assume una possibile "ricostruzione alternativa dei fatti" (terzo motivo), che, come noto, non è meritevole di considerazione in questa sede di legittimità. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, viceversa, fondato il quinto motivo di ricorso, nella parte afferente alla contestata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. In effetti, manca nell'iter argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale una precisa messa a fuoco delle circostanze specifiche in cui maturò il fatto delittuoso, ricostruibili solo attraverso le parole del WASIK. Tuttavia, mentre nell'interrogatorio reso al P.M. in data 9 marzo 2019, il WASIK dichiarò di aver assunto da solo l'iniziativa di recarsi presso la roulotte del PREFETA e di averlo percosso in reazione ad insulti proferiti nei suoi riguardi dalla persona offesa (pag. 20 sentenza di primo grado), per poi essere raggiunto dall'HODOROWICZ che concorse, quindi, nell'aggressione, in un secondo tempo, nel corso dell'esame reso nel giudizio di secondo grado, per come sintetizzato a pag. 17 della sentenza impugnata, il propalante ha dichiarato di essersi "recato insieme con Darek presso l'alloggio dove si trovava Artur". Tale contraddizione non è colta dai giudici del gravame, i quali non hanno considerato la indispensabilità del suo scioglimento ai fini di una ricostruzione che consenta di sostenere o meno la persistenza dell'elemento "ideologico" della premeditazione, unitamente a quello "cronologico" (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci ed altri, Rv. 241575), fino al momento del delitto e di escludere, eventualmente, l'ipotesi di un fatto occasionale guidato da dolo d'impeto. 6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, che dovrà sciogliere la contraddizione evidenziata e procedere a una rivalutazione mirata del compendio probatorio. Nel resto il ricorso va rigettato.Le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza a
Sentenza Cassazione n. 02510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris