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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 37383/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 ottobre 2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale - ai fini dell'esclusione della citata esimente - ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti del ricorrente, nonché la concreta gravità del fatto.

Elementi, questi, ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 ottobre 2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale - ai fini dell'esclusione della citata esimente - ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti del ricorrente, nonché la concreta gravità del fatto. Elementi, questi, ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris