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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34909/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 20.4.2017 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

A ragione della decisione - dopo avere rilevato che il Trepiccicne ha espiato la quota di pena inflittagli in relazione al delitto associativo (sicché doveva ritenersi inammissibile l'istanza pur proposta dal condannato, ai sensi di cui all'art. 58 -ter Ord. Pen., di accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione con la giustizia) - osservava che non poteva trovare accoglimento la richiesta di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, "in quanto misura troppo ampia con riferimento alla natura e gravità dei fatti contestati e tanto anche in ragione del principio di gradualità delle misure invocate"; che, come segnalato dalle informazioni assunte dalla D.D.A. competente, il prevenuto era stato "referente diretto del gruppo che gestiva un'articolata organizzazione destinata ad alimentare il traffico delle sostanze stupefacenti, attivo soprattutto nella zona di [OSCURATO:PERSONA] alla Strada".

Aggiungeva che solo di recente il Trepiccione aveva iniziato a usufruire di permessi premio ed era stato ammesso al lavoro all'esterno; che tale circostanza, tuttavia non consentiva di ritenere "concedibile la misura invocata peraltro senza allegazione di alcun percorso socio - riabilitativo, che impone una maggiore osservazione della condotta intramuraria ed extramuraria per, poi, intraprendere, con accesso graduato, la sperimentazione con misure alternative".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione.

Secondo la difesa l'ordinanza impugnata sarebbe viziata, innanzitutto, perché dalla lettura delle sentenze di merito emergerebbe chiaramente che il Trepiccione, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, sarebbe stato coinvolto solo in maniera marginale e per un tempo limitato nel programma associativo di riferimento; inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire positivo rilievo alla circostanza che il condannato dal febbraio 2021 usufruisce di permessi premio ed è stato ammesso al lavoro all'esterno, nonché al contenuto della relazione a firma del funzionario giuridico pedagogico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui "l'adesione alla proposta trattamentale dell'istituto penitenziario appare costante e realmente motivata; soprattutto, il ristretto appare convincente nel riconoscere il senso e il valore delle regole, cui sembra adeguarsi non in modo puramente formale ma a seguito di una reale interiorizzazione delle stese; il suo percorso appare meritevole di essere monitorato e sostenuto".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato nammissibile, con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E' ben noto che, secondo la costante giurisprudenza di quesl:a Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non trascurando la tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati.

Ebbene, tale indagine, nel caso di specie, è stata correttamente effettuata dal Tribunale di sorveglianza che, con la motivazione in precedenza riportata, non ha trascurato di valutare il comportamento del Trepiccione susseguente ai reati per i quali ha riportato condanna, evidenziando come lo stesso avesse iniziato a usufruire della concessione di permessi premio di recente (febbraio 2021) e fosse stato ammesso nel medesimo periodo al lavoro all'esterno.

Ha, poi, con argomentare non manifestamente illogico e conforme alle disposizioni normative e alla giurisprudenza di legittimità, ritenuto che, nel caso di specie, occorresse applicare il principio della cd. gradualità nell'accesso alle misure alternative.

2. Ebbene tale valutazione, a giudizio del Collegio, resiste alle doglianze difensive e non risulta inficiata dall'osservazione secondo cui i benefici penitenziari concessi al Trepiccione risalgono a epoca non tanto recente.

Essa, inoltre, nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessario proseguire l'osservazione del condannato, non è in contrasto con il contenuto della relazione a firma del funzionario giuridico pedagogico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (testualmente riportato nel ricorso e sopra trascritto), che aveva concluso affermando che il percorso del condannato appariva "meritevole di essere monitorato e sostenuto".

3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 20 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 20.4.2017 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A ragione della decisione - dopo avere rilevato che il Trepiccicne ha espiato la quota di pena inflittagli in relazione al delitto associativo (sicché doveva ritenersi inammissibile l'istanza pur proposta dal condannato, ai sensi di cui all'art. 58 -ter Ord. Pen., di accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione con la giustizia) - osservava che non poteva trovare accoglimento la richiesta di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, "in quanto misura troppo ampia con riferimento alla natura e gravità dei fatti contestati e tanto anche in ragione del principio di gradualità delle misure invocate"; che, come segnalato dalle informazioni assunte dalla D.D.A. competente, il prevenuto era stato "referente diretto del gruppo che gestiva un'articolata organizzazione destinata ad alimentare il traffico delle sostanze stupefacenti, attivo soprattutto nella zona di [OSCURATO:PERSONA] alla Strada". Aggiungeva che solo di recente il Trepiccione aveva iniziato a usufruire di permessi premio ed era stato ammesso al lavoro all'esterno; che tale circostanza, tuttavia non consentiva di ritenere "concedibile la misura invocata peraltro senza allegazione di alcun percorso socio - riabilitativo, che impone una maggiore osservazione della condotta intramuraria ed extramuraria per, poi, intraprendere, con accesso graduato, la sperimentazione con misure alternative". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo la difesa l'ordinanza impugnata sarebbe viziata, innanzitutto, perché dalla lettura delle sentenze di merito emergerebbe chiaramente che il Trepiccione, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, sarebbe stato coinvolto solo in maniera marginale e per un tempo limitato nel programma associativo di riferimento; inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire positivo rilievo alla circostanza che il condannato dal febbraio 2021 usufruisce di permessi premio ed è stato ammesso al lavoro all'esterno, nonché al contenuto della relazione a firma del funzionario giuridico pedagogico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui "l'adesione alla proposta trattamentale dell'istituto penitenziario appare costante e realmente motivata; soprattutto, il ristretto appare convincente nel riconoscere il senso e il valore delle regole, cui sembra adeguarsi non in modo puramente formale ma a seguito di una reale interiorizzazione delle stese; il suo percorso appare meritevole di essere monitorato e sostenuto". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato nammissibile, con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E' ben noto che, secondo la costante giurisprudenza di quesl:a Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non trascurando la tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati. Ebbene, tale indagine, nel caso di specie, è stata correttamente effettuata dal Tribunale di sorveglianza che, con la motivazione in precedenza riportata, non ha trascurato di valutare il comportamento del Trepiccione susseguente ai reati per i quali ha riportato condanna, evidenziando come lo stesso avesse iniziato a usufruire della concessione di permessi premio di recente (febbraio 2021) e fosse stato ammesso nel medesimo periodo al lavoro all'esterno. Ha, poi, con argomentare non manifestamente illogico e conforme alle disposizioni normative e alla giurisprudenza di legittimità, ritenuto che, nel caso di specie, occorresse applicare il principio della cd. gradualità nell'accesso alle misure alternative. 2. Ebbene tale valutazione, a giudizio del Collegio, resiste alle doglianze difensive e non risulta inficiata dall'osservazione secondo cui i benefici penitenziari concessi al Trepiccione risalgono a epoca non tanto recente. Essa, inoltre, nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessario proseguire l'osservazione del condannato, non è in contrasto con il contenuto della relazione a firma del funzionario giuridico pedagogico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (testualmente riportato nel ricorso e sopra trascritto), che aveva concluso affermando che il percorso del condannato appariva "meritevole di essere monitorato e sostenuto". 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 magg
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