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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 11989/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17.10.2025, la Corte di appello di Roma ha rideterminatola pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Maurizio309/90, in relazione alla illecita detenzione di gr. 3.941,00 lordi di sostanzastupefacente del tipo cocaina (fatto del 26.5.2024).2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen. – quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per il diniego dell’attenuantespeciale di cui al comma 7 dell’art. 73 cit., basato sul mancato contributo delledichiarazioni rese dall’imputato ad interrompere la catena delittuosa e per averela sentenza impugnata ritenuto inapplicabile la stessa attenuante nei confronti disoggetti di “piccolo calibro”.II) Omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., invocata in alternativaall’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, cit., atteso che le dichiarazionicollaborative dell’imputato avrebbero potuto attenuare le conseguenze dannosedel reato.III) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte di appello ponealla base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena con una delle pene dicui all’art. 20-bis, comma 2, cod. pen., la tardività della domanda.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato ed in esso rimane assorbito anche il secondomotivo di ricorso.2.

La motivazione con cui è stata negata l’attenuante di cui all’art. 73, comma7, d.P.R. 309/1990 appare illogica ed errata in diritto, là dove sminuiscel’atteggiamento collaborativo dell’imputato, fino ad arrivare ad affermare chesoggetti di “piccolo calibro” non possano (mai) usufruire dell’attenuante,restringendo ingiustificatamente l’ambito soggettivo di applicazione della norma.Invero, la menzionata circostanza attenuante, per giurisprudenza costante,deve essere riconosciuta, indipendentemente dal ruolo rivestito o dall’entità deitraffici illeciti svolti, a qualsiasi soggetto che abbia offerto tutto il suo patrimoniodi conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosasia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e laneutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornireutili elementi per l'identificazione (cfr. Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini,Rv. 274347 – 01; in motivazione la Corte ha evidenziato che il giudice è tenuto acompiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loroastratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata,verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettivagenericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero adun'eventuale inattività degli inquirenti).Nel caso di specie, nonostante in sentenza si dia atto dell’atteggiamentopienamente collaborativo dell’imputato (il quale aveva dichiarato di aver svolto ilruolo di corriere e indicato il nominativo della persona che gli aveva procurato il“lavoro”, oltre ad aver fornito dettagli utili alla possibile identificazione del soggettocol quale si era recato a Livorno per prelevare l’auto col carico di droga), la Corteterritoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti della circostanza attenuante inesame, assumendo apoditticamente che tali dichiarazioni non sarebbero stateidonee a interrompere la catena delittuosa, in ragione del ruolo marginaleSi tratta di una valutazione manifestamente illogica e viziata in diritto, poichénon si comprende su quali basi i giudici abbiano ritenuto privo di utilità ilpatrimonio conoscitivo disvelato dall’imputato al fine di consentire agli inquirentidi evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, comerecita la norma che qui rileva.3.

Il terzo motivo è infondato.4.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli atti processuali sievince che l’invocata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. non è statachiesta con i motivi di appello o aggiunti; tale richiesta, pertanto, deve considerarsitardiva.Infatti, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appellonon può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame,non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonrientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e dellediminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello (cfr. Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportarela richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni eche il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originariadella richiesta).5.

Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale dellasentenza impugnata, limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuantiinvocate dalla difesa dell’imputato, con rinvio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Roma.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti di cuiagli artt. 73, comma 7 dpr 309/90 e 62 n. 6 cod. pen. con rinvio, per nuovo giudiziosul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17.10.2025, la Corte di appello di Roma ha rideterminatola pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Maurizio309/90, in relazione alla illecita detenzione di gr. 3.941,00 lordi di sostanzastupefacente del tipo cocaina (fatto del 26.5.2024).2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen. – quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per il diniego dell’attenuantespeciale di cui al comma 7 dell’art. 73 cit., basato sul mancato contributo delledichiarazioni rese dall’imputato ad interrompere la catena delittuosa e per averela sentenza impugnata ritenuto inapplicabile la stessa attenuante nei confronti disoggetti di “piccolo calibro”.II) Omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., invocata in alternativaall’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, cit., atteso che le dichiarazionicollaborative dell’imputato avrebbero potuto attenuare le conseguenze dannosedel reato.III) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte di appello ponealla base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena con una delle pene dicui all’art. 20-bis, comma 2, cod. pen., la tardività della domanda.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato ed in esso rimane assorbito anche il secondomotivo di ricorso.2. La motivazione con cui è stata negata l’attenuante di cui all’art. 73, comma7, d.P.R. 309/1990 appare illogica ed errata in diritto, là dove sminuiscel’atteggiamento collaborativo dell’imputato, fino ad arrivare ad affermare chesoggetti di “piccolo calibro” non possano (mai) usufruire dell’attenuante,restringendo ingiustificatamente l’ambito soggettivo di applicazione della norma.Invero, la menzionata circostanza attenuante, per giurisprudenza costante,deve essere riconosciuta, indipendentemente dal ruolo rivestito o dall’entità deitraffici illeciti svolti, a qualsiasi soggetto che abbia offerto tutto il suo patrimoniodi conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosasia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e laneutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornireutili elementi per l'identificazione (cfr. Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini,Rv. 274347 – 01; in motivazione la Corte ha evidenziato che il giudice è tenuto acompiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loroastratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata,verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettivagenericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero adun'eventuale inattività degli inquirenti).Nel caso di specie, nonostante in sentenza si dia atto dell’atteggiamentopienamente collaborativo dell’imputato (il quale aveva dichiarato di aver svolto ilruolo di corriere e indicato il nominativo della persona che gli aveva procurato il“lavoro”, oltre ad aver fornito dettagli utili alla possibile identificazione del soggettocol quale si era recato a Livorno per prelevare l’auto col carico di droga), la Corteterritoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti della circostanza attenuante inesame, assumendo apoditticamente che tali dichiarazioni non sarebbero stateidonee a interrompere la catena delittuosa, in ragione del ruolo marginaleSi tratta di una valutazione manifestamente illogica e viziata in diritto, poichénon si comprende su quali basi i giudici abbiano ritenuto privo di utilità ilpatrimonio conoscitivo disvelato dall’imputato al fine di consentire agli inquirentidi evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, comerecita la norma che qui rileva.3. Il terzo motivo è infondato.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli atti processuali sievince che l’invocata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. non è statachiesta con i motivi di appello o aggiunti; tale richiesta, pertanto, deve considerarsitardiva.Infatti, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appellonon può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame,non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonrientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e dellediminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello (cfr. Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportarela richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni eche il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originariadella richiesta).5. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale dellasentenza impugnata, limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuantiinvocate dalla difesa dell’imputato, con rinvio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Roma. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti di cuiagli artt. 73, comma 7 dpr 309/90 e 62 n. 6 cod. pen. con rinvio, per nuovo giudiziosul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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