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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MARINACCI alla pena di dieci mesi di reclusione per plurime violazioni dell'art. 9, comma 2, legge n. 1423/56, commesse tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 aprile 2011; LETTO il ricorso, con il quale si censurano vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del MARINACCI tutte le deposizioni degli operanti, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni e senza considerare, con specifico riferimento all'episodio del 6 aprile 2011, che l'agente avrebbe verificato l'asserita violazione solo in via indiretta; CONSIDERATO che la Corte d'appello, oltre a sottolineare il carattere ipotetico delle considerazioni difensive concernenti la mancata risposta del MARINACCI all'invito degli agenti, ha valorizzato le deposizioni degli stessi operanti, dalle quali è possibile evincere la corretta modalità di svolgimento dei controlli, effettuati nell'orario di reperibilità imposto dall'ordinanza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); RITENUTO che l'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto costituito da deduzioni generiche e sviluppate in punto di fatto; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MARINACCI alla pena di dieci mesi di reclusione per plurime violazioni dell'art. 9, comma 2, legge n. 1423/56, commesse tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 aprile 2011; LETTO il ricorso, con il quale si censurano vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del MARINACCI tutte le deposizioni degli operanti, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni e senza considerare, con specifico riferimento all'episodio del 6 aprile 2011, che l'agente avrebbe verificato l'asserita violazione solo in via indiretta; CONSIDERATO che la Corte d'appello, oltre a sottolineare il carattere ipotetico delle considerazioni difensive concernenti la mancata risposta del MARINACCI all'invito degli agenti, ha valorizzato le deposizioni degli stessi operanti, dalle quali è possibile evincere la corretta modalità di svolgimento dei controlli, effettuati nell'orario di reperibilità imposto dall'ordinanza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); RITENUTO che l'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto costituito da deduzioni generiche e sviluppate in punto di fatto; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]