CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2012
Cassazione n. 06334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24958/20 proposto da: -) Comune di Cascina; Comune di [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno; Comune di Castelfranco di Sotto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Agenzia delle Entrate - Riscossione; Ministero dell’interno; Prefetture di Pistoia, Livorno, Prato, Pisa, Firenze; Comune di Pontassieve; Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Comune di Firenze; Comune di Empoli; Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Comune di Pontedera; Comune di Ponsacco; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Pisa 23 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Oggetto: inammissibilità i Comuni di Cascina, [OSCURATO:PERSONA] sull’Arno e Castelfranco di Sotto hanno impugnato per Cassazione la sentenza del Tribunale di Pisa 23 dicembre 2019 n. 1329, con la quale è stata accolta l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Pontedera aveva rigettato l’opposizione da quello proposta avverso 23 verbali di contestazione di altrettante infrazioni al codice della strada; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; tutte le parti hanno depositato memoria; considerato che è superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività; il Tribunale, infatti, ha espressamente qualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] come “opposizione all'esecuzione” (pp. 2, 4 ed 8 della sentenza impugnata); anche il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, né i ricorrenti contestano tale qualificazione; dunque sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato; ciò posto, rileva la Corte che il regime delle impugnazioni segue la qualificazione data alla domanda dal giudice che l’ha decisa ( ex multis : Cass. ord. 11/01/2012, n. 171; Cass. ord. 05/01/2023, n. 185): e l’impugnazione di una sentenza che abbia pronunciato su una domanda (qualificata di) opposizione all’esecuzione sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.12.2019; il termine ex art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto il 23.6.2020; per effetto della sospensione dei termini disposta dal d.l. 18/20 (64 giorni) quel termine fu differito al 26.8.2020; il ricorso è stato notificato il 25.9.2020; la tardività del ricorso assorbe le questioni inerenti la ritualità della notifica all’Avvocatura dello Stato; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.;e sono liquidate nel dispositivo; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i Comuni di Cascina, di [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno e di Castelfranco di Sotto, in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del