CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il. febbraio 2021, il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione impartita con sentenza di applicazione concordata della pena del 17 settembre 2007, per aver realizzato opere abusive, consistite in un manufatto in muratura di mq 90 e in altri lavori di rifinitura compiuti in violazione dei sigilli apposti. 2. Avverso l'ordinanza le interessate hanno proposto, tramite comune difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione, avente ad oggetto l'inesistenza in parte qua del titolo esecutivo, la carenza di potere, la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca tra i quadri economici posti a base dell'esecuzione e l'oggetto del titolo azionato. A parere della difesa, il provvedimento impugnato sarebbe viziato sotto più aspetti: in primo luogo, perché la motivazione contravverrebbe apertamente alle chiare statuizioni del titolo esecutivo, nel quale le opere ritenute abusive sarebbero soltanto quelle di rifinitura accertate in data 28 gennaio 2002, non potendo l'ordine giudiziale di demolizione spiegare alcun effetto nei confronti delle opere preesistenti - e segnatamente del manufatto - essendo intervenuta rispetto ad esse declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; in secondo luogo, nella parte in cui il Tribunale avrebbe considerato il manufatto abusivo - frutto di un'attività criminosa protrattasi nel tempo ed in parte coperta da prescrizione - come un bene unico non scindibile nelle sue componenti, in tal modo concludendo che la demolizione dovesse essere estesa anche a tale segmento della condotta, dichiarato prescritto; infine, laddove il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che le questioni attinenti all'ordine di demolizione avrebbero dovuto farsi valere con apposita impugnazione della sentenza, senza considerare che, per giurisprudenza consolidata, l'omessa revoca della demolizione non costituisce vizio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La difesa basa la sua prospettazione su un unico motivo, dal quale si evince che nella richiesta di incidente di esecuzione le istanti avessero dedotto che il titolo esecutivo conteneva la declaratoria di prescrizione dei reati afferenti le 2-43t) 2.- opere realizzate fino al 28 gennaio =al, chiedendo che venissero escluse dall'ingiunzione a demolire tali opere in quanto corrispondenti a reati prescritti. Per pervenire a tale conclusion9la difesa richiama un orientamento pacifico di legittimità secondo il quale l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione, emesso ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza della pronuncia di estinzione. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna (ex plurimis, Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Rv. 249154; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, Rv. 217853); ed analoghi principi valgono per la rimessione in pristino, prevista dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 (ex plurimis, Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764; Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, Rv. 257916). A ciò si aggiunga che, sempre per costante orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui l'esecuzione medesima è basata e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, Rv. 258765; Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, Rv. 239509; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Rv. 234224). Tali principi di diritto devono essere ribaditi, in quanto l'oggetto del procedimento di esecuzione - a differenza dei rimedi impugnatori, ordinari o straordinari - è il titolo definitivo ed esecutivo cui s'è data o s'intenda dare attuazione e non il fatto di reato o le modalità processuali attraverso le quali questo è stato definitivamente accertato. Di qui la necessità di escludere qualsiasi considerazione in malam partem da parte del giudice dell'esecuzione, anche qualora il titolo esecutivo si fosse erroneamente pronunciato a favore dell'imputato, essendo insindacabile in quanto coperto da giudicato. 1.2. Ciò posto, nel caso di specie, per quanto qui rileva le ricorrenti risultano essere state assolte - seppure con una formula consistente in un mero inciso nel dispositivo della sentenza di patteggiamento («tenuto conto che la condotta di reato fino al 28.1.02 è estinta per prescrizione») - per i reati commessi fino al 28 gennaio 2002, mentre è stata loro applicata la pena concordata per quelli accertati successivamente a tale data, concernenti nello specifico opere di rifinitura del manufatto abusivo realizzato, non essendosi il giudice avveduto del fatto che si tratta in realtà di reati contravvenzionali - urbanistici, paesaggistici e relativi a violazioni in materia di cemento armato e discipline antisismiche - che devono essere considerati unici, perché sono proseguiti nel tempo nonostante l'apposizione di sigilli; con la conseguenza che non possono essere distinte condotte poste in essere fino al 28 gennaio 2002 rispetto a condotte successive, non avendo il sequestro effettuato - con l'apposizione di sigilli immediatamente violati - realizzato alcuna cessazione della permanenza del reato. Va infatti ricordato, sul punto, che l'ultimazione dell'opera edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali intonaci ed infissi (ex plurimis, Sez. 3 As1 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Rv. 261153). Nonostante ciò, la sentenza reca correttamente un ordine di demolizione del manufatto abusivo e un ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi che non contengono alcuna limitazione di oggetto, riferendosi evidentemente a tutte le opere abusive realizzate, avendo sostanzialmente considerato come unitarie le condotte di reato poste in essere. Questa è la ragione per la quale gli ordini di demolizione e rimessione in pristino devono essere intesi come estesi a tutto il manufatto, non essendo concepibile, in relazione al corretto assetto del territorio e del paesaggio, che il risultato dell'applicazione di tali ordini possa portare alla permanenza in essere di un immobile non finito. Né le ricorrenti hanno impugnato tali ordini contenuti nella sentenza, cosicché gli stessi devono essere ritenuti definitivi anche quanto alla determinazione dell'oggetto, corrispondente all'intero manufatto abusivo, come individuato nell'imputazione. 1.3. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni riferite al caso di specie, deve in ogni caso riaffermarsi il principio secondo cui gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente. In altri termini, anche nel caso in cui l'abuso edilizio o paesaggistico non sia stato represso, il proprietario non acquista il diritto di eseguire ulteriori opere o mantenere l'immobile come tale senza titoli abilitativi, perché qualunque intervento effettuato su una costruzione abusiva costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria (Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Rv. 270252; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rv. 261330; Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Rv. 259665). Ne consegue che l'ordine di demolizione o di rimessione in pristino, anche quando accede esclusivamente all'ultimo di una serie di reati commessi sull'immobile, può avere per oggetto anche diverse opere, anche esse abusive, precedentemente realizzate, qualora la demolizione o rimessione in pristino parziale non sia idonea allo scopo di garantire il corretto assetto del territorio e del paesaggio, dovendosi considerare l'immobile come un tutto unitario e dovendosi evitare la permanenza in essere di immobili abusivi non completati e non completabili. 2. Sulla base dei rilievi che precedono, i ricorsi devono essere, dunque, rigettati. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti