CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3580-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 1009/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto alle dipendenze della azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per 102 giornate in ciascuno degli anni 2014 e 2015, e alla condanna dell’'[OSCURATO:PERSONA] alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante non avesse assolto all’onere, sullo stesso incombente, di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ed ha confermato la statuizione di primo grado di inammissibilità della prova testimoniale perché articolata su circostanze assolutamente generiche. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione efalsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata applicato correttamente la regola di distribuzione dell’onere probatorio nelle ipotesi di Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- cancellazione dagli elenchi OTD, in relazione alla prova contraria (verbali ispettivi) fornita dall’[OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, d.lgs. 124/04, comma 5, per non aver la Corte d’appello considerato i limiti dell’efficacia probatoria del verbale ispettivo in riferimento alle dichiarazioni rese dal lavoratore ricorrente. 7. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione degli art. 420 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 nonché l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto nella fattispecie in esame l’irregolare articolazione della prova abilitava il giudice all’esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c.; di conseguenza quest’ultimo, in ossequio all’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art.111, comma 1, Cost., avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di non far ricorso all’uso dei posteri istruttori d’ufficio, nonostante la specifica richiestadel ricorrente. 8. Preliminarmente, deve respingersi l’istanza, presentata dal difensore dell’attuale ricorrente, di riunione del procedimento in oggetto con quello RG. n. 3434/2022 pendente dinanzi alla S.C. in cui sono ricorrenti i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che ha ad oggetto medesime questioni. 9. Come precisato da questa Corte (Cass. n. 27550 del 2018; Cass., S.U. n. 1521 del 2013), la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie. 10. Nessuno di questi requisiti è ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, atteso che i procedimenti di cui si chiede la riunione riguardano soggetti diversi e quindi vicende personali e fattuali differenti, non essendo neanche dedotta l’unitarietà dell’accertamento ispettivo, sicché una eventuale riunione finirebbe per collidere col principio di ragionevole durata del processo. 11. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché logicamente connessi, impongono di affrontare la questione del sistema di tutele giudiziarie derivanti dall'atto di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli adottato dall'[OSCURATO:PERSONA] a seguito dei controlli ispettivi espletati per accertare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro, che costituiscono presupposto per l'iscrizione del lavoratore agricolo nei relativi elenchi. 12. Questa Corte ha chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all’iscrizione assicurativa; si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui alla legge n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (v. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019, entrambe non massimate). 13. Si è ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'[OSCURATO:PERSONA], a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti; così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura; nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l'[OSCURATO:PERSONA] (art. 9 sexies del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 510 conv. con modif. nella legge n. 608/1996). 14. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte; pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -7- conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.). 15. La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamati ed ha confermato, in base ad un accertamento fattuale non suscettibile di censura in questa sede di legittimità, la valutazione comparativa già eseguita dal primo giudice, dando atto degli elementi emersi dall’indagine ispettiva e idonei a sostenere la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati e, dall’altro, del difetto di prova da parte del lavoratore, che ha allegato dati risultati incongruenti con quelli provenienti dalla parte datoriale, ad esempio, riguardo ai periodi di lavoro da quest’ultimo denunciati. Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -8- 16. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. 17. Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (v. Cass. n. 2201 del 2007; n. 1808 del 2015). La sentenza impugnata (pagg. 13 e ss.) ha analizzato i capitoli di prova testimoniali articolati dal ricorrente in primo grado ed ha ampiamente motivato sulla assoluta genericità dei medesimi, in diretta connessione alla genericità delle allegazioni sui fatti costitutivi della domanda, rilevando come non fossero in alcun modo specificate le mansioni svolte, l’orario di lavoro, il compenso percepito, il luogo di svolgimento dell’attività, il soggetto che impartiva le direttive. 18. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 19. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 20. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ric. 2022 n. 03580 sez. ML -ud. 04-10-2022 -9- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presup