CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chieektrn-E1; - [OSCURATO:PERSONA],pen. copdde per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha ridotto la pena principale e le pene accessorie inflitte all'imputata ritenuta responsabile, n.q. di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, oichiarata fallita il 22 ottobre 2015, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Ricorre l'imputata articolando due motivi di ricorso, qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, 223 I. fall, 43 e 40 cod. pen. in quanto la condotta colpevole dell'imputata sarebbe stata ancorata essenzialmente al profilo della carica formale ricoperta nella società, tralasciando le mansioni effettivamente svolte, il dato comportamentale e l'elemento psicologico. 2.2. Con l secondo motivo, proposto anch'esso ex art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., si evidenzia l'illogicità e carenza della sentenza che avrebbe tralasciato di considerare le deduzioni difensive, le mansioni effettivamente svolte, l'effettiva consapevolezza di un utilizzo contrario agli interessi della società delle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA] effettivo dominus della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve ricordarsi che costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte cli legittimità, a cui questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). 2.1. In applicazione ch tale principio, deve, dunque, rilevarsi che le censure della ricorrente, svolte con il primo motivo, sono inammissibili in quanto sottopongono a questa Corte, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova e che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione.2.2. Ad ogni buon conto si rileva che entrambi i motivi dedotti costituiscono la mera reiterazione di quelli già fatti valere con il ricorso in appello e a cui il giudice distrettuale ha fornito adeguata risposta con cui la ricorrente non si confronta minimamente. La Corte d'appello, infatti, nel richiamare la sentenza di primo grado, ha affermato, tra l'altro, con motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, che, anche alla luce delle deposizioni degli amministratori di fatto (riportate nella sentenza di primo grado), nessun dubbio sussiste sul ruolo, ricoperto dall'imputata per ben dodici anni, di «consapevole e attivo amministratore» avendo la stessa: intrattenuto, in via esclusiva, tutti i rapporti con le banche; rivendicato, assumendo il ruolo di amministratore, un trattamento economico conseguente; effettuato tutte le operazioni bancarie relative ai prelievi di cui al capo di imputazione. Su tale punto specifico, ha sottolineato !a Corte distrettuale, nessun rilievo deve riconoscersi al fatto che le somme fossero state destinate a uno degli amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA], (come sostenuto dall'imputata e «categoricamente smentito» dal Messina) posto che tale evenienza, lungi dall'escludere la configurabilità del reato, semmai ne costituisce la prova, in quanto è del tutto irrilevante che il beneficiario della distrazione non sia stata la ricorrente la quale, come rilevato in sede di merito, in quanto effettiva amministratrice formale «è certo che sapeva dei prelievi che venivano effettuati con continuità dalle casse sociali e non si è mai opposta alla prosecuzione della condotta distrattiva e ha continuato a mantenere il suo ruolo di amministratore». Gli elementi fattuali che hanno caratterizzato la vicenda sono dunque tali — ove si abbia riguardo ai rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda, al lungo lasso di tempo in cui l'imputata ha rivestito la carica di amministratore formale, al fine e all'entità delle somme interessate — da rendere logica la conclusione dei giudici di merito in ordine al pieno coinvolgimento, sul versante oggettivo e su quello soggettivo, della ricorrente. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem